L'affitto di ambulatori da parte delle farmacie


Sono numerose le farmacie che concedono in locazione o sublocazione locali a medici, sia di medicina generale che specialistica
L'affitto di ambulatori da parte delle farmacie
Sono numerose le farmacie che concedono in locazione o sublocazione locali a medici, sia di medicina generale che specialistica.

Al di là dei riflessi di tipo deontologico che la situazione comporta, anche la redazione dei relativi contratti deve tenere conto di una serie di particolarità proprie di tale tipo di rapporto. Anzitutto il fatto che i sanitari siano normalmente in un regime IVA di indetraibilità totale o quasi, dal momento che la gran parte delle loro prestazioni sono esenti, fa sì che non ci sia neutralità nell’ addebito dell’imposta. Per cui non sarà indifferente se il farmacista decida di rimanere, al momento della stesura del contratto di affitto/subaffitto nel regime ordinario dell’esenzione (articolo 10 comma 1 punto 8 del DPR633/72), nel caso canonico che non si tratti di locali ad uso abitazione, oppure opti per l’imponibilità prevista nel medesimo comma richiamato. In quest’ ultimo caso la farmacia non avrebbe alcuna conseguenza negativa sul piano della detraibilità dell’IVA, ma il locatore si vedrebbe caricati i canoni di locazione di un 22% di imposta che costituirebbe per lui un costo. Nel caso contrario la farmacia rischierebbe di subire la falcidia del pro-rata di indetraibilità, che potrà comunque essere annullato con l’adozione della contabilità separata (art. 36 comma 3 del DPR 633/72) che diviene addirittura obbligatoria per gli esercizi farmaceutici, e sono la stragrande maggioranza, che adottano la "ventilazione" dei corrispettivi ( comma 4 del medesimo articolo 36).

Sarà inoltre estremamente opportuno che i contratti di locazione/sublocazione effettuati nei confronti dei sanitari riportino delle clausole atte a escludere il costituirsi di una "struttura sanitaria privata" e quindi esentino il farmacista dalle previsioni dell’art.1 commi da 38 a 41 L. 296/06 del 27/12/2006, che come noto, obbligano alla riscossione accentrata da parte del locatore in nome e per conto dei conduttori inclusi gli eventuali ulteriori obblighi accessori. Il contratto dovrà quindi precisare che l’attività caratteristica svolta del locatore non ha carattere sanitario, essendo strettamente limitata alla gestione immobiliare; che i locali in oggetto non possono essere considerati "struttura aziendale" del locatore in base ad apposite considerazioni,; che sono escluse, da parte del locatore, sia l’allestimento, sia la manutenzione delle attrezzature necessarie per l'esercizio della professione sanitaria, sia qualsiasi organizzazione di servizi strumentali all’esercizio della attività sanitaria

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di stefano de carli

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