L`Agenzia delle Entrate spiega il nuovo regime forfetario


L’Agenzia delle Entrate con una recente circolare ha fornito chiarimenti in ordine al nuovo regime forfetario
L`Agenzia delle Entrate spiega il nuovo regime forfetario
Introdotto dalla L. 190/2014. Di seguito si sintetizzano gli aspetti salienti.
Applicabilità di precedenti chiarimenti ufficiali
In primo luogo per alcuni aspetti vengono ritenuti ancora applicabili nel nuovo regime, i chiarimenti ufficiali forniti relativamente al regime dei contribuenti minimi e al regime di vantaggio con riferimento:
• ai requisiti per valutare la novità dell’attività ai fini della fruizione della tassazione ridotta al 5% per il primo quinquennio;
• alla possibilità di correggere le fatture emesse erroneamente con addebito dell’IVA mediante l’emissione di una nota di variazione (da conservare, ma senza obbligo di registrazione ai fini IVA);
• al trattamento delle fatture emesse durante il regime (senza addebito dell’IVA), ma pagate dopo la fuoriuscita dallo stesso (tali documenti non vanno integrati poiché l’operazione si considera effettuata al momento dell’emissione della fattura);
• alle modalità di cessazione dell’attività nel caso in cui esistano ancora ricavi e compensi fatturati, ma non riscossi, ovvero costi e oneri per i quali manca ancora la manifestazione numeraria.
Viene confermato che è possibile transitare dal 2016 al regime forfetario da parte di coloro che, nel 2015, avevano optato per il regime ordinario o per quello di vantaggio.
Requisiti d’accesso
Ai fini del computo del limite di 20.000,00 euro di costo complessivo per i beni strumentali, i beni immobili non concorrono alla formazione di detto limite comunque siano acquisiti, anche mediante contratto di locazione.
Rispetto al computo della soglia dei 30.000,00 euro di redditi di lavoro dipendente e assimilati nell’anno precedente, per l’accesso al regime nel 2016, rilevano i redditi percepiti nel 2015. Tale limite:
 non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente, a condizione che, nel medesimo anno, non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia (viene precisato che rilevano esclusivamente le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario);
 rileva nell’ipotesi in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente, ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31.12 dell’anno precedente.
Sono esclusi dal regime forfetario coloro che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di determinazione del reddito.
Determinazione del reddito
Il reddito è determinato applicando all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti il relativo coefficiente di redditività. In tale operazione non rilevano plusvalenze e minusvalenze, né sopravvenienze, sia attive che passive. In presenza di ricavi o compensi derivanti dal contemporaneo esercizio di attività riconducibili a codici ATECO diversi, il contribuente determina il reddito lordo applicando ai ricavi/compensi imputabili a ciascuna attività il relativo coefficiente di redditività.
Gli immobili non vanno considerati nel regime forfetario; il reddito prodotto dagli immobili strumentali o patrimoniali eventualmente posseduti va imputato, quale reddito di fabbricati, alla persona fisica titolare dell’impresa o dell’attività di lavoro autonomo.
Adempimenti dichiarativi
La circolare afferma la possibilità di scomputare in dichiarazione dei redditi le eventuali ritenute erroneamente subite quale alternativa all’istanza di rimborso.
Relativamente all’obbligo di indicazione, quale conseguenza dell’esclusione dagli studi di settore, nel quadro RS di UNICO di alcuni dati relativi all’attività quali, ad esempio, informazioni riguardanti i lavoratori dipendenti, i mezzi di trasporto, i costi e le spese sostenute, i compensi corrisposti, i consumi, la circolare precisa che i dati richiesti nel prospetto dichiarativo devono essere indicati con riguardo alla documentazione ricevuta o emessa da tali soggetti.

Articolo del:


di dott. Stefano Bonaldo

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse