L’agire informato del buon Amministratore
Lettera Aperta

Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà, violenta il suo stesso talento e dà più valore ai problemi che alle soluzioni. La vera crisi, è la crisi dell’incompetenza. L’inconveniente delle persone e delle nazioni è la pigrizia nel cercare soluzioni e via di uscita. Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia. Senza crisi non c’è merito. È nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono solo lievi brezze. Parlare di crisi significa incrementarla e tacere nella crisi è esaltare il conformismo. Invece, lavoriamo duro. Finiamola una volta per tutte con l’unica crisi pericolosa, che è la tragedia di non voler lottare per superarla.
Albert Einstein
Spett.le Amministratore *,
ritengo di spendere ancora qualche parola sulle specifiche attività dello Studio allo scopo di meglio richiamare la Sua attenzione specie nell’attuale contesto storico caratterizzato dal rapido susseguirsi di disposizioni normative che di fatto hanno stravolto l’originario impianto del c.d. "diritto della crisi d’impresa" che trova nella legge fallimentare del 1942 - così come successivamente novellato, riformato ed anche corretto - ancor’oggi il sistema base di regolamentazione dell’impresa ormai insolvente. Quando parlo di legge fallimentare non intendo solo fare riferimento alla c.d. procedura maggiore così come viene comunemente denominato il fallimento, bensì e soprattutto alle altre procedure preventive così come disciplinate nell’alveo del R.D. n.267 del 1942.
Intendo riferirmi in particolare agli strumenti di regolazione della crisi che hanno come loro presupposto la ricerca del consenso col ceto creditorio. Progressivamente si spazia dal piano attestato di risanamento, agli accordi di ristrutturazione per poi passare alle varie tipologie di concordati preventivi, per finire - inteso come ultima spiaggia - alla procedura madre che è costituita dal fallimento. Oggi il buon amministratore è tenuto ( ex art. 2382 comma VI del c.c. ) "ad agire in modo informato", dove per agire informato si intende anche la conoscenza adeguata degli strumenti preventivi di regolamentazione della crisi da adottare nel concreto, tant’è che già qualche studioso adombra una ipotesi di responsabilità a carico degli amministratori per l’inadeguatezza nella scelta dello strumento adottato per fronteggiare la crisi della propria impresa.
Queste poche righe intendono richiamare l’attenzione degli imprenditori e dei vari professionisti sui vari percorsi che il diritto della crisi di impresa (preferisco siffatta locuzione a quella di legge fallimentare) pone a loro disposizione allo scopo di perseverare responsabilmente nell’obiettivo della continuità aziendale.
Per ulteriori informazioni La invito a visionare il sito www.gprlegal.com ed in particolare la sezione dedicata alle notizie ove vengono trattate le questioni ritenute più rilevanti.
Albert Einstein
Spett.le Amministratore *,
ritengo di spendere ancora qualche parola sulle specifiche attività dello Studio allo scopo di meglio richiamare la Sua attenzione specie nell’attuale contesto storico caratterizzato dal rapido susseguirsi di disposizioni normative che di fatto hanno stravolto l’originario impianto del c.d. "diritto della crisi d’impresa" che trova nella legge fallimentare del 1942 - così come successivamente novellato, riformato ed anche corretto - ancor’oggi il sistema base di regolamentazione dell’impresa ormai insolvente. Quando parlo di legge fallimentare non intendo solo fare riferimento alla c.d. procedura maggiore così come viene comunemente denominato il fallimento, bensì e soprattutto alle altre procedure preventive così come disciplinate nell’alveo del R.D. n.267 del 1942.
Intendo riferirmi in particolare agli strumenti di regolazione della crisi che hanno come loro presupposto la ricerca del consenso col ceto creditorio. Progressivamente si spazia dal piano attestato di risanamento, agli accordi di ristrutturazione per poi passare alle varie tipologie di concordati preventivi, per finire - inteso come ultima spiaggia - alla procedura madre che è costituita dal fallimento. Oggi il buon amministratore è tenuto ( ex art. 2382 comma VI del c.c. ) "ad agire in modo informato", dove per agire informato si intende anche la conoscenza adeguata degli strumenti preventivi di regolamentazione della crisi da adottare nel concreto, tant’è che già qualche studioso adombra una ipotesi di responsabilità a carico degli amministratori per l’inadeguatezza nella scelta dello strumento adottato per fronteggiare la crisi della propria impresa.
Queste poche righe intendono richiamare l’attenzione degli imprenditori e dei vari professionisti sui vari percorsi che il diritto della crisi di impresa (preferisco siffatta locuzione a quella di legge fallimentare) pone a loro disposizione allo scopo di perseverare responsabilmente nell’obiettivo della continuità aziendale.
Per ulteriori informazioni La invito a visionare il sito www.gprlegal.com ed in particolare la sezione dedicata alle notizie ove vengono trattate le questioni ritenute più rilevanti.
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