L'allontanamento ingiustificato dalla residenza familiare
Se e quando ci si può allontanare dalla “casa coniugale” senza incorrere in conseguenze pregiudizievoli
La questione che spesso si presenta nell’ambito di una crisi coniugale-familiare, più o meno consapevole, è se e quando uno dei due coniugi possa allontanarsi legittimamente dalla residenza familiare.
Si tratta di una problematica di non poco conto se si considerano le possibili conseguenze sotto il profilo civile e penale che possono verificarsi a seguito dell’adozione di un comportamento, quale quello dell’allontanamento non sorretto da una giusta causa. Il profilo penale non sarà esaminato nel presente breve scritto.
Senza pretesa di esaustività, sul piano civilistico, l’istituto giuridico in commento, così come delineato dall’art. 146 c.c., si presenta come una fattispecie a formazione progressiva caratterizzata dall’allontanamento ingiustificato, dall’invito al ritorno da parte dell’altro coniuge e dal rifiuto o mancata adesione a tale invito.
Per quanto attiene all’allontanamento, affinché lo stesso possa essere considerato contra ius, deve essere, secondo autorevole dottrina (Santoro Passarelli, Dei diritti e doveri che nascono dal matrimonio, in Comm. al diritto italiano della famiglia, diretto da G.Cian, G.Oppo, A. Trabucchi, II, Padova, 1992), durevole dunque non saltuario o di breve durata e deve essere altresì volontario ovvero palesare la volontà di interrompere l’unità familiare.
In relazione alla giusta causa, la giurisprudenza del Supremo Consesso Civile ha precisato che le giuste cause indicate dal co.2 dell’art. 146 c.c., che rendono giustificato l’allontanamento, ovvero la proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non sono tassative con la conseguenza che il concetto di giusta causa può essere rinvenuto nelle disposizioni che regolano la separazione personale tra coniugi e dunque nell’intollerabilità della convivenza e nel grave pregiudizio per i figli.
Inoltre si è ritenuto che anche la separazione di fatto giustifica l’allontanamento di uno dei due coniugi dalla residenza familiare, in presenza però di un accordo.
Infine si è affermato che l’allontanamento sia giustificato quando lo stesso sia stato la conseguenza del comportamento dell’altro coniuge o di altri soggetti che gravitano nella sfera familiare, ovvero quando la convivenza era già divenuta intollerabile (Cfr., ex multis, Cass. Civ. n. 10682/2000, n. 1202/2006, n. 4540/2011).
In presenza di un allontanamento privo di una giusta causa, le conseguenze principali che possono verificarsi sono:
- il possibile addebito della separazione personale tra coniugi. Siffatta conseguenza è in parte collegata con la sospensione del diritto all’assistenza morale e materiale di cui al co.1 dell’art. 146 c.c. Infatti si ritiene che per quanto riguarda l’assistenza materiale il coniuge che si sia allontanato senza giusta causa dalla residenza familiare perda il contributo economico ovvero quel contributo che in caso di separazione personale assume la veste del diritto al mantenimento;
- la sospensione del diritto all’assistenza morale e materiale, ex art. 146, co.1, c.c., considerata di carattere temporaneo. Ciò con la conseguenza che siffatto diritto ed il corrispondente obbligo, in caso di allontanamento ingiustificato, entrano in una fase di acquiescenza;
- il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi ex art.146, co.3, c.c.
Infine si possono verificare alcuni effetti, sempre a seguito dell’allontanamento ingiustificato in commento, che incidono sui diritti e doveri coniugali. Parte della dottrina ha effettuato la seguente ripartizione:
- diritti e doveri che rimangono sospesi in quanto presuppongono la convivenza: coabitazione, collaborazione, oltre ai diritti di cui al co.1 dell’art. 146 c.c.;
- diritti e doveri che permangono nonostante l’allontanamento: status familiare, cognome coniugale, residenza familiare, indirizzo di vita concordato, rispetto reciproco.
Alla luce di quanto brevemente esposto si ritiene di precipua importanza rivolgersi ad un legale, anche in ragione della molteplicità di aspetti che le dinamiche familiari nel concreto possono presentare e chiedere anche, in caso di necessità, un supporto psicologico ad un relativo professionista al fine di maturare una consapevolezza circa le reali intenzioni in merito alla risoluzione della crisi coniugale.
Si tratta di una problematica di non poco conto se si considerano le possibili conseguenze sotto il profilo civile e penale che possono verificarsi a seguito dell’adozione di un comportamento, quale quello dell’allontanamento non sorretto da una giusta causa. Il profilo penale non sarà esaminato nel presente breve scritto.
Senza pretesa di esaustività, sul piano civilistico, l’istituto giuridico in commento, così come delineato dall’art. 146 c.c., si presenta come una fattispecie a formazione progressiva caratterizzata dall’allontanamento ingiustificato, dall’invito al ritorno da parte dell’altro coniuge e dal rifiuto o mancata adesione a tale invito.
Per quanto attiene all’allontanamento, affinché lo stesso possa essere considerato contra ius, deve essere, secondo autorevole dottrina (Santoro Passarelli, Dei diritti e doveri che nascono dal matrimonio, in Comm. al diritto italiano della famiglia, diretto da G.Cian, G.Oppo, A. Trabucchi, II, Padova, 1992), durevole dunque non saltuario o di breve durata e deve essere altresì volontario ovvero palesare la volontà di interrompere l’unità familiare.
In relazione alla giusta causa, la giurisprudenza del Supremo Consesso Civile ha precisato che le giuste cause indicate dal co.2 dell’art. 146 c.c., che rendono giustificato l’allontanamento, ovvero la proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non sono tassative con la conseguenza che il concetto di giusta causa può essere rinvenuto nelle disposizioni che regolano la separazione personale tra coniugi e dunque nell’intollerabilità della convivenza e nel grave pregiudizio per i figli.
Inoltre si è ritenuto che anche la separazione di fatto giustifica l’allontanamento di uno dei due coniugi dalla residenza familiare, in presenza però di un accordo.
Infine si è affermato che l’allontanamento sia giustificato quando lo stesso sia stato la conseguenza del comportamento dell’altro coniuge o di altri soggetti che gravitano nella sfera familiare, ovvero quando la convivenza era già divenuta intollerabile (Cfr., ex multis, Cass. Civ. n. 10682/2000, n. 1202/2006, n. 4540/2011).
In presenza di un allontanamento privo di una giusta causa, le conseguenze principali che possono verificarsi sono:
- il possibile addebito della separazione personale tra coniugi. Siffatta conseguenza è in parte collegata con la sospensione del diritto all’assistenza morale e materiale di cui al co.1 dell’art. 146 c.c. Infatti si ritiene che per quanto riguarda l’assistenza materiale il coniuge che si sia allontanato senza giusta causa dalla residenza familiare perda il contributo economico ovvero quel contributo che in caso di separazione personale assume la veste del diritto al mantenimento;
- la sospensione del diritto all’assistenza morale e materiale, ex art. 146, co.1, c.c., considerata di carattere temporaneo. Ciò con la conseguenza che siffatto diritto ed il corrispondente obbligo, in caso di allontanamento ingiustificato, entrano in una fase di acquiescenza;
- il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi ex art.146, co.3, c.c.
Infine si possono verificare alcuni effetti, sempre a seguito dell’allontanamento ingiustificato in commento, che incidono sui diritti e doveri coniugali. Parte della dottrina ha effettuato la seguente ripartizione:
- diritti e doveri che rimangono sospesi in quanto presuppongono la convivenza: coabitazione, collaborazione, oltre ai diritti di cui al co.1 dell’art. 146 c.c.;
- diritti e doveri che permangono nonostante l’allontanamento: status familiare, cognome coniugale, residenza familiare, indirizzo di vita concordato, rispetto reciproco.
Alla luce di quanto brevemente esposto si ritiene di precipua importanza rivolgersi ad un legale, anche in ragione della molteplicità di aspetti che le dinamiche familiari nel concreto possono presentare e chiedere anche, in caso di necessità, un supporto psicologico ad un relativo professionista al fine di maturare una consapevolezza circa le reali intenzioni in merito alla risoluzione della crisi coniugale.
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