L’alternativa ai voucher: lavoro a chiamata e PrestO
Il vuoto normativo lasciato dall’abrogazione dei voucher è stato colmato in minima parte dall’introduzione dei PrestO (Art. 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017), i cosiddetti "nuovi voucher", che presentano però importanti differenze rispetto alla precedente disciplina. Cambiano le modalità di attivazione e gestione delle prestazioni, ma soprattutto l’ambito di applicazione istituito è stato fortemente ridimensionato. Possono usufruire dei PrestO infatti solamente aziende che, nel semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale, non hanno occupato mediamente più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Anche in termini di costo economico è aumentato l’importo orario lordo minimo di € 12,41. Inoltre sono previsti sia limiti annuali di durata delle prestazioni, pari a 280 ore per ciascun prestatore, sia limiti ai compensi erogabili, fino a € 2500,00 lordi in favore di un unico prestatore e fino a € 5000,00 lordi in favore della totalità dei prestatori.
Visto il limitato campo di applicazione del PrestO, si può considerare una valida alternativa ai voucher il contratto di lavoro a chiamata, in grado di rispondere in maniera più performante alle esigenze di impiego di lavoratori in attività saltuarie e non continuative. Il lavoratore assunto a tempo determinato o indeterminato si pone a disposizione del datore di lavoro e rende la sua attività lavorativa solo nel momento in cui viene chiamato dal datore di lavoro. Per tutta la durata del rapporto di lavoro si alternano perciò periodi di inattività, non retribuiti, a giornate lavorative retribuite in base a quanto previsto dal contratto collettivo di riferimento. L’elenco delle attività presenti nel Regio Decreto n° 2657/1923, insieme alle casistiche individuate dai contratti collettivi, delimitano le varie tipologie di impresa che possono ricorrere al lavoro a chiamata, mentre i soggetti con cui stipulare il contratto devono avere più di 55 anni o meno di 24 anni (quindi al massimo 23 anni e 364 giorni), fermo restando in questo ultimo caso che le prestazioni contrattuali dovranno essere svolte entro 25 anni. Sotto il profilo dei limiti di durata delle prestazioni, è previsto un vincolo di 400 giornate nel triennio, mentre sono esonerate dal rispetto del limite le imprese del settore Turismo, Pubblici Esercizi e Spettacolo (Interpello Min. Lav. 26/2014). A differenza del PrestO, invece, non sussiste alcun vincolo al compenso erogabile al lavoratore.
Le statistiche registrate dall’Osservatorio sul precariato Inps e le note trimestrali Istat confermano una significativa crescita del ricorso al lavoro a chiamata, nonostante a tale incremento non abbia fatto seguito una semplificazione delle procedure di attivazione e gestione del lavoro intermittente. Proprio con questa funzione è nata LaC, un’innovativa piattaforma informatica pensata per rispondere alla diffusa esigenza di un sistema pratico e veloce in grado di facilitare gli adempimenti sempre crescenti di aziende e professionisti. Con LaC è possibile inviare le comunicazioni delle chiamate all’Ispettorato Nazionale del Lavoro attraverso una procedura semplice ed intuitiva che minimizza il rischio di errori e garantisce la tracciabilità. Lac fornisce un aggiornamento in tempo reale del numero delle giornate lavorate e di quelle ancora disponibili per ogni lavoratore, in ottemperanza al limite di 400 giornate nel triennio. Colori diversi evidenziano anche visivamente l’avvicinarsi del limite delle giornate lavorabili, tutelando efficacemente professionisti ed aziende. Ed è proprio nella creazione di sinergia fra professionisti e realtà aziendali che LaC esprime il suo valore aggiunto, consentendo la condivisione della procedura in un unico database.
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