L'Amministratore di sostegno: casi e procedure


L'Amministratore di sostegno. Nomina. Procedura. Poteri e doveri
L'Amministratore di sostegno: casi e procedure
L’Amministratore di Sostegno
Può purtroppo capitare che, a causa di un’infermità oppure di una menomazione fisica o psichica, una persona si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Si pensi, ad esempio, ad un anziano infermo oppure ad una persona, anche giovane, con disabilità o colpita da malattia invalidante o che abbia subito un incidente.
Per sopperire all’incapacità di tali soggetti a provvedere ai propri bisogni la legge 6/2004 ha istituito la figura dell’Amministratore di Sostegno, soggetto che ha il compito di assistere e curare gli interessi di una persona affetta da incapacità, senza tuttavia farle perdere completamente la sua autonomia, utilizzando per questo un procedimento snello, sostanzialmente non contenzioso e quindi privo di eccessivo formalismo. Da qui la sostanziale differenza con la figure del Tutore nell’interdizione (sotto l’aspetto del rispetto della capacità di agire dell’assistito) e del Curatore nella curatela (per quanto riguarda la procedura).
Ma andiamo ad esaminare più da vicino detto istituto.
Chi nomina l’ADS?
L’Amministratore di Sostegno viene nominato con decreto dal Giudice Tutelare del luogo in cui il Beneficiario ha la residenza o il domicilio.
Quando si nomina un ADS?
Come abbiamo visto sopra, in tutti quei casi in cui una persona sia affetta da infermità o da una menomazione fisica o psichica di qualunque grado: quindi, per chiarire, non solo persone in coma o in avanzato stato di incapacità, ma per esempio soggetti (anziani e non) con problemi cognitivi anche non gravi o affette da malattia di un certo rilievo.
Ciò che conta è che tale disabilità impedisca al soggetto di provvedere ai propri interessi ed ai propri bisogni, economici e/o personali: ad esempio, riscuotere la pensione, sottoscrivere documenti, amministrare il proprio patrimonio, prestare o rifiutare il proprio consenso ad un intervento chirurgico...
Chi può essere nominato ADS?
Solitamente viene nominato ADS uno stretto familiare. La legge prevede infatti che nella scelta il Giudice Tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge o la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello, la sorella, un parente entro il quarto grado, ovvero altro soggetto indicato dal genitore superstite con testamento o scrittura privata autenticata.
Quando non vi sono familiari idonei e quando ritenuto opportuno, il Giudice Tutelare può nominare un altro soggetto ritenuto idoneo (come ad esempio un avvocato).
E’ poi importante sapere che è concessa ad ogni persona la facoltà di designare mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, in previsione della propria eventuale futura incapacità, il proprio ADS.
Chi può richiedere la nomina?
Possono ricorrere al Giudice Tutelare per richiedere la nomina dell’ADS innanzitutto il medesimo soggetto che ha bisogno di assistenza, il coniuge, il convivente, i parenti entro il quarto grado (genitori, figli, nipoti, fratelli, zii e cugini), gli affini entro il secondo (suoceri e cognati), il P.M. ed i responsabili dei servizi sanitari e sociali che siano a conoscenza direttamente impegnati nella cura o nell’assistenza della persona.
Qual è la procedura?
La richiesta di nomina dell’ADS si propone con ricorso al Giudice Tutelare. Non è necessaria l’assistenza di un avvocato anche se è fortemente consigliata.
A seguito del deposito del ricorso, il Giudice Tutelare fissa l’udienza, nella quale vengono sentiti il Beneficiario, il ricorrente ed i familiari. Solo nei casi più gravi, qualora l’infermità sia così grave da impedire al Beneficiario di recarsi in Tribunale, l’esame di quest’ultimo verrà effettuato nella casa o nella struttura in cui si trova ricoverato.
Al termine dell’udienza il Giudice Tutelare nomina con proprio decreto l’ADS. Se si rendono necessarie più udienze può anche nominare un ADS provvisorio.
L’ADS dovrà poi prestare giuramento di svolgere la propria attività con fedeltà e diligenza.
Quali sono i poteri ed i doveri dell’ADS?
Il decreto di nomina specifica quali sono gli atti che potranno essere compiuti dall’ADS in rappresentanza del Beneficiario (a titolo esemplificativo: gestione del patrimonio, riscossione stipendio/pensione, sottoscrizione documenti, utilizzo dei redditi per le esigenze ordinarie, presentazione istanze alla pubblica amministrazione, potere di dare consenso ad interventi chirurgici o cure sanitarie...); invece, gli atti di straordinaria amministrazione (ad esempio, accettazione eredità, acquisto beni immobili, promuovere giudizi...) potranno essere compiuti dall’ADS previa autorizzazione del Giudice Tutelare.
L’ADS è poi tenuto a depositare una relazione periodica nella quale relaziona al Giudice Tutelare in ordine alle condizioni di vita, personali ed economiche, del beneficiario e rendiconta le principali voci di spesa e le entrate economiche.
E il Beneficiario?
Il Beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza dell’ADS e, in ogni caso, può compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana. Egli infatti, è bene ribadirlo, mantiene la propria capacità di agire e quindi non viene sostituito dall’ADS (come farebbe un Tutore nei confronti dell’interdetto) ma solo affiancato dal medesimo nell’affrontare le cose della vita.
Concludendo, l’ADS è un istituto che ha trovato un largo impiego nella prassi dei Tribunali ed è andato pressoché a soppiantare altri istituti previsti dalla legge a tutela dei soggetti incapaci (interdizione ed inabilitazione); questo perché, da un lato, garantisce la tutela delle persone prive di autonomia senza tuttavia privarle del tutto della loro capacità di agire e, dall’altro, risulta proceduralmente più semplice e snello, non richiedendo l’intrapresa di un vero e proprio procedimento giudiziario e, conseguentemente, si conclude in tempi più rapidi.

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di Avv. Gianluca Poli

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