L'amministrazione di sostegno
Come e perché ricorrere a uno strumento di protezione dei soggetti più deboli

La L. 6/2004, oltre a innovare la disciplina in materia di interdizione e inabilitazione (unici due istituti previsti fino ad allora per la tutela delle persone incapaci), ha istituito l’amministrazione di sostegno.
L’interdizione e l’inabilitazione sono concepiti come strumenti di tutela delle persone "in condizione di abituale infermità di mente " e "incapaci di provvedere ai propri interessi", mentre l’amministrazione di sostegno ha la finalità di tutelare "con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana"; il soggetto beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno e può "in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana".
Il passaggio dall’interdizione e inabilitazione all’amministrazione di sostegno rimodula il regime di tutela previsto per i soggetti più deboli, spostando l’attenzione dalla conservazione del patrimonio alla protezione della persona, sicché l’amministratore di sostegno è obbligato a tenere nella giusta considerazione i bisogni e le aspirazioni del beneficiario e a informarlo tempestivamente in ordine agli atti da compiere.
La nomina dell’amministrazione di sostegno si richiede con un ricorso al Giudice Tutelare competente per territorio. La ratio della norma nell’individuazione dell’organo competente per la tutela dell’incapace, sta nell’offrire allo stesso "il servizio pubblico di protezione a lui più vicino", nel rispetto della dignità del protetto e nella ricerca della soluzione giuridica a lui più confacente (Cassazione civile , sez. VI-1, ordinanza 17.04.2013 n° 9389).
Il ricorso può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, dal coniuge, dal persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore oppure dal pubblico ministero. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, se sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.
La scelta della persona dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo agli interessi del beneficiario e, se possibile, ricade sul coniuge che non sia separato legalmente, sulla persona stabilmente convivente, su uno dei genitori, su uno dei figli, su un fratello o una sorella, su un parente entro il quarto grado oppure su un soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in carico il beneficiario.
L’amministratore di sostegno viene nominato con decreto contenente le generalità del beneficiario e dell’amministratore di sostegno, la durata dell’incarico (che può essere anche a tempo indeterminato), gli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell'amministratore di sostegno, i limiti delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità e la periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
L’amministratore di sostegno, dopo la nomina, presta il giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza e da quel momento inizia a svolgere la sua funzione.
E' opportuno ribadire che il beneficiario conserva in ogni caso una sfera di capacità con riguardo agli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana e agli atti per i quali la stessa non ha subito limitazioni.
Il giudice tutelare può, in ogni momento e anche d’ufficio, ove ne riccorrano i presupporsti, modificare, integrare o revocare le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.
Infine si segnala che l'assistenza di un avvocato, per quanto consigliata in virtù della delicatezza della materia, non è obbligatoria.
L’interdizione e l’inabilitazione sono concepiti come strumenti di tutela delle persone "in condizione di abituale infermità di mente " e "incapaci di provvedere ai propri interessi", mentre l’amministrazione di sostegno ha la finalità di tutelare "con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana"; il soggetto beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno e può "in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana".
Il passaggio dall’interdizione e inabilitazione all’amministrazione di sostegno rimodula il regime di tutela previsto per i soggetti più deboli, spostando l’attenzione dalla conservazione del patrimonio alla protezione della persona, sicché l’amministratore di sostegno è obbligato a tenere nella giusta considerazione i bisogni e le aspirazioni del beneficiario e a informarlo tempestivamente in ordine agli atti da compiere.
La nomina dell’amministrazione di sostegno si richiede con un ricorso al Giudice Tutelare competente per territorio. La ratio della norma nell’individuazione dell’organo competente per la tutela dell’incapace, sta nell’offrire allo stesso "il servizio pubblico di protezione a lui più vicino", nel rispetto della dignità del protetto e nella ricerca della soluzione giuridica a lui più confacente (Cassazione civile , sez. VI-1, ordinanza 17.04.2013 n° 9389).
Il ricorso può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, dal coniuge, dal persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore oppure dal pubblico ministero. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, se sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.
La scelta della persona dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo agli interessi del beneficiario e, se possibile, ricade sul coniuge che non sia separato legalmente, sulla persona stabilmente convivente, su uno dei genitori, su uno dei figli, su un fratello o una sorella, su un parente entro il quarto grado oppure su un soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in carico il beneficiario.
L’amministratore di sostegno viene nominato con decreto contenente le generalità del beneficiario e dell’amministratore di sostegno, la durata dell’incarico (che può essere anche a tempo indeterminato), gli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell'amministratore di sostegno, i limiti delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità e la periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
L’amministratore di sostegno, dopo la nomina, presta il giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza e da quel momento inizia a svolgere la sua funzione.
E' opportuno ribadire che il beneficiario conserva in ogni caso una sfera di capacità con riguardo agli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana e agli atti per i quali la stessa non ha subito limitazioni.
Il giudice tutelare può, in ogni momento e anche d’ufficio, ove ne riccorrano i presupporsti, modificare, integrare o revocare le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.
Infine si segnala che l'assistenza di un avvocato, per quanto consigliata in virtù della delicatezza della materia, non è obbligatoria.
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