L`ammortizzatore sociale DIS-COLL


Collaboratori coordinati e continuativi e a progetto: a loro spetta la Dis-Coll
L`ammortizzatore sociale DIS-COLL
E’ stato prorogato dalla Legge di Stabilità 2016 l’ammortizzatore sociale DIS-COLL per i tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro di collaborazione coordinata. Infatti, la DIS-COLL spetta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, per eventi di disoccupazione verificatisi dal 1°gennaio 2015 e con la proroga della Legge di Stabilità fino al 31 dicembre 2016.

A poter usufruire della nuova indennità di disoccupazione sono i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:
· stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni al momento della presentazione della domanda;
· tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
· un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese che abbia generato un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro.

L’indennità di disoccupazione DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali, risultante dai versamenti contributivi, derivante dai rapporti di collaborazione, relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.
L’importo sarà pari al 75% del reddito medio mensile, a condizione che esso sia pari o inferiore a 1.195 euro. Nel caso in cui il suddetto reddito medio mensile superi invece i 1.195 euro, l’indennità di disoccupazione sarà pari al 75% del predetto importo incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo.
In ogni caso, l’ammontare dalla DIS-COLL non potrà superare i 1.300 euro mensili nel 2016.
A partire dal 1° giorno del quarto mese di fruizione, l’importo della DIS-COLL si ridurrà, ogni mese, del 3%.
L’indennità di disoccupazione verrà corrisposta ogni mese per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento.
La durata massima non potrà superare i sei mesi e in questo periodo non verranno riconosciuti i contributi figurativi.
Il periodo di fruizione della DIS-COLL comincerà a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Per poter accedere all’indennità di disoccupazione, il lavoratore dovrà presentare apposita domanda all’INPS, utilizzando la modalità telematica.
La richiesta dovrà pervenire entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Nel caso in cui il soggetto beneficiario trovi una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni, il diritto alla DIS-COLL decade. Se il contratto di lavoro subordinato è inferiore a 5 giorni, la DIS-COLL viene sospesa d’ufficio. Al termine di un periodo di sospensione l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.
Se il soggetto beneficiario intraprende un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale che garantisce un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve comunicare all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo che prevede di trarne, pena la decadenza del diritto alla DIS-COLL a partire dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
Nel caso sopra descritto l’indennità viene ridotta dell’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione verrà ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

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di Studio Molinaro

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