L'anatocismo nei rapporti bancari, quale disciplina?


L’anatocismo, ossia il calcolo degli interessi su interessi, è stato per molto tempo “tollerato” nel nostro ordinamento. Ora è ancora così?
L'anatocismo nei rapporti bancari, quale disciplina?

 

Il termine anatocismo deriva dal greco (anà = di nuovo  tokòs = interessi) e sta ad indicare il fenomeno della trasformazione degli interessi scaduti in capitale, che in quanto tale produce, a sua volta, ulteriori interessi.

L’anatocismo, ossia il calcolo degli interessi su interessi (cd. composti) deve essere distinto dall’interesse cd. semplice, ossia quello dovuto quale corrispettivo del godimento che il debitore abbia della disponibilità del capitale per un determinato periodo di tempo.


Disciplina normativa

Il Codice civile, all’art. 1283, stabilisce che “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi”.

Ne consegue, secondo il disposto del sopraccitato articolo, che gli interessi non potrebbero mai produrre ulteriori interessi, se non in virtù di una richiesta o di un accordo comunque successivi al loro prodursi.

In realtà, il fenomeno per lungo tempo è stato “tollerato” nel nostro ordinamento in virtù di una interpretazione dell’espressione “usi contrari” di cui al predetto articolo; in sostanza le prassi contrattuali utilizzate dalle Banche venivano ritenute “usi” e come tali idonee a legittimare il ricorso alla predetta pratica.


Evoluzione Giurisprudenziale

Nel 2004 vi è stata una decisa e definitiva inversione di tendenza che ha portato alla condanna, da parte della Giurisprudenza di legittimità, della pratica bancaria dell'anatocismo.

Ciò è avvenuto con la sentenza della Corte di Cassazione n. 21095/2004 a Sezioni Unite che aveva posto fine al contrasto interpretativo derivato dall’altrettanto importante Sentenza 16 marzo 1999 n. 2374.

In precedenza, l’art. 25 del Decreto legislativo n. 342/99, comma 2, aveva previsto la possibilità, tramite un'apposita delibera del CICR (comitato interministeriale per il credito ed il risparmio), di prevedere le modalità ed i criteri per la produzione degli interessi sugli interessi purché, però, vi fosse la stessa periodicità nel conteggio sia dei saldi passivi che di quelli attivi.   

In applicazione della sopraccitata normativa è stato emanato il provvedimento del CICR del 09.02.2000 che ha fissato il momento di decorrenza dell'obbligo, a carico delle banche, di riconoscere ai correntisti pari periodicità nella liquidazione degli interessi.

In altri termini, la predetta delibera ha funto da spartiacque: l'anatocismo non regolamentato effettuato dalle banche prima di tale data è illegittimo mentre quello praticato successivamente secondo le direttive del CICR, è legittimo.

•    Per la legittimità della pratica, si ribadisce, è necessario che venga prevista la reciprocità nella capitalizzazione degli interessi.

•     Viceversa, laddove non sia pattuita la reciprocità, è vietata l’applicazione dell’anatocismo.

 

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di Avv. Davide Meloni

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