L'APE in Regione Lombardia


L'Attestato di Prestazione Energetica (APE) in Regione Lombardia, cos'è, quando è necessario, chi può redigerlo
L'APE in Regione Lombardia
Che cos’è l’APE
L’APE è un documento sintetico, introdotto dal DGR 26 giugno 2007 n. VIII/5018 e sm.i., redatto da un professionista riconosciuto da Regione Lombardia che consente, in modo semplice ed intuitivo, di conoscere le prestazioni energetiche dell'edificio a cui si riferisce.
Esso permette all'utente di valutare l’efficienza energetica dell’immobile e quindi avere una percezione realistica dei consumi, e quindi dei costi di gestione, connessi al riscaldamento invernale ed al raffrescamento estivo.
La principale informazione riportata sull’APE è il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento o la climatizzazione invernale (EPH) ovvero l’indicatore che, in base alle caratteristiche costruttive dell’edificio (involucro) e agli impianti installati, determina la classe energetica dell’edificio (dalla A+ alla G).

L’APE è idoneo se redatto e asseverato da un Soggetto certificatore e registrato nel Catasto Energetico Edifici Regionale (CEER) ed ha una idoneità massima di 10 anni a partire dalla data di registrazione della pratica.

Quando è necessario l’APE
Ad oggi l’APE è obbligatoria nei seguenti casi:
A) Compravendita: trasferimento a titolo oneroso (ad esempio rogito, permuta, ecc.) o gratuito (ad esempio donazione); il documento va redatto prima dell’atto notarile ed allegato allo stesso;
B) Contratti di locazione: l’APE va allegato al contratto di locazione da registrare nella competente Agenzia delle Entrate;
C) Annunci di vendita immobiliare: l’APE va redatto prima di esporre un annuncio di vendita; infatti nell’annuncio va indicata la classe energetica dell’immobile ed il relativo consumo in KWH/MQannuo;
D) Interventi di nuova installazione o ristrutturazione impianto termico e di sostituzione di generatore per installazioni di potenze termiche utili nominali maggiori o uguali a 100 kW;
E) Nuova Costruzione: prima di presentare la fine dei lavori il committente deve incaricare un tecnico per la redazione dell’APE, allegato essenziale da presentare con la dichiarazione di fine lavori;
F) Ristrutturazione Importante: si intende "ristrutturazione importante" una ristrutturazione che interessa oltre il 25% della superficie dell’involucro, ampliamento volumetrico superiore al 20% dell'esistente e recupero di sottotetti a fini abitativi;
G) Edifici pubblici ed aperti al pubblico: entro il 5 ottobre 2013 la norma prevedeva l’obbligatorietà della redazione dell’APE per gli edifici pubblici ed aperti al pubblico con superficie maggiore di 500 mq. Dal prossimo 9 luglio l’obbligatorietà scenderà per gli immobili con superficie maggiore di 250 mq;
H) Contratti di gestione del clima in edifici pubblici: documento necessario sia in caso di rinnovo che in caso di nuovo contratto di gestione.

Qualora l’immobile di cui ai punti sopra descritti non avesse impianto di riscaldamento va redatta apposita dichiarazione da un Soggetto Certificatore nella quale si dichiari l’assenza dell’impianto di riscaldamento e, pertanto, l’impossibilità di redazione dell’APE.

Articolo del:


di Geom. Scolari Luca

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