L’arbitrato e la perizia contrattuale


Analisi delle differenze tra gli istituti dell'arbitrato e della perizia contrattuale: natura giuridica ed effetti
L’arbitrato e la perizia contrattuale
La c.d. perizia contrattuale è una particolare ipotesi di arbitrato irrituale. Tuttavia, mentre il legislatore ha deciso nel 2006 di disciplinare l’arbitrato irrituale, non ha provveduto allo stesso modo per quanto riguarda questa procedura.
Con la perizia contrattuale le parti deferiscono ad un terzo, particolarmente esperto nel settore di riferimento, il compito di formulare un apprezzamento tecnico, che esse poi accetteranno come espressione di volontà negoziale. Tale perizia è volta ad eliminare, su basi conciliative o transattive, una controversia tra le parti.
Gli effetti sono i medesimi, ossia la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo: la differenza con l'arbitrato irrituale sta nel fatto che la perizia contrattuale attiene ad una questione tecnica e non giuridica e che il terzo deve attenersi nella sua valutazione a criteri tecnico-scientifici. Pertanto è diversa la natura giuridica: la dichiarazione arbitrale è un atto di volizione, la perizia contrattuale una dichiarazione di scienza.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione ricorre la fattispecie dell’arbitrato irrituale quando le parti devolvono all’arbitro il compito di definire in via negoziale le liti in atto, o che potrebbero insorgere tra loro in relazione a determinati rapporti giuridici, mentre è qualificabile come perizia contrattuale il responso tecnico del terzo, che le parti accettano ab origine come se fosse estrinsecazione della loro volontà.

La perizia contrattuale è particolarmente diffusa in ambito assicurativo ed ha natura di scrittura privata.
La Cassazione, con la sentenza del 16 febbraio 2016 n. 2996, ha esaminato il discrimen tra perizia contrattuale ed arbitrato stabilendo i criteri per verificare se sussiste l’una o l’altra figura quando le parti inseriscono nel contratto di assicurazione un patto con il quale incaricano terzi di comporre eventuali contestazioni.
Se le parti devolvono a terzi la soluzione di problematiche strettamente giuridiche il patto de quo è qualificabile come arbitrato; si versa, invece, nell’ambito della perizia contrattuale laddove le parti rimettono al terzo il solo accertamento di dati tecnici. A titolo esemplificativo siamo nel campo dell’arbitrato quando compito del terzo è interpretare il contratto od accertarne la validità, della perizia contrattuale, invece, quando il terzo deve stimare il danno subito ed il conseguente indennizzo.

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di Enrico Spagnolo

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