L'arbitro bancario finanziario: cos'è e come funziona


L'ABF è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari. Ecco com funziona
L'arbitro bancario finanziario: cos'è e come funziona

Cos’è l’ABF?

Dal sito dell’ABF ricaviamo la seguente definizione:

“L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari; rappresenta un’opportunitа di tutela più semplice, rapida ed economica rispetto a quella offerta dal giudice ordinario. L'ABF è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d'Italia.

Il ricorso è deciso esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti (ricorrente e intermediario); non è necessaria l'assistenza di un avvocato.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti come quelle del giudice ma, se l'intermediario non le rispetta, la notizia del loro inadempimento è resa pubblica. Dopo una decisione dell'ABF, la parte interessata può comunque ricorrere al giudice ordinario.”

Nel dettaglio possiamo dire che un punto di forza dell’Organismo di cui sopra è certamente quello della velocità di risoluzione delle controversie a fronte, però, della non vincolatività delle sue decisioni.

La procedura all’ABF è semplice e poco onerosa per il cliente che deve, infatti, versare unicamente la somma di € 20,00 per potere instaurare il procedimento; tra l’altro lo stesso non necessita di difesa tecnica e può pertanto essere instaurato anche senza l’assistenza di un legale; sul punto, peraltro non possiamo fare a meno di sottolineare come la difesa tecnica, in una materia così complessa come il diritto bancario e finanziario, è altamente consigliata.

Un’altro elemento che è di sicuro vantaggio per il cliente è quello relativo alla disciplina della soccombenza delle spese: infatti, nel caso di rigetto del ricorso il Cliente non viene condannato al rimborso delle spese legali sostenute dall’intermediario, mentre nel caso di accoglimento di norma gli vengono liquidate le spese e gli oneri legali già sostenuti.

I tempi, come detto, sono certamente un punto di forza.

In un contesto, quale quello italiano in cui le sentenze non arrivano quasi mai prima di 3-5 anni (a seconda del foro), la durata media dei procedimenti è attualmente di poco superiore ai sei mesi (il Sole 24 ore ha di recente stimato 216 giorni di durata media).

 

Come è composto e dove ha sede l’ABF?

Ogni Collegio dell’ABF è composto da 4 membri più il Presidente. 

Il Presidente e due membri sono individuati e nominati dalla Banca d’Italia, mentre gli altri due membri sono designati uno dalle associazioni rappresentative dei clienti e l’altro dalle associazioni degli intermediari. 

A tutti i componenti vengono richiesti requisiti requisiti di professionalità, di onorabilità e imparzialità.

Ci sono sei sedi in tutta Italia: Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo.

Il collegio di Milano è competente per Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto.

Il collegio di Torino è competente per Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Il collegio di Bologna è competente per Emilia-Romagna e Toscana.

Il collegio di Roma è competente per  Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria. 

Il collegio di Napoli è competente per Campania e Molise.

Il collegio di Bari è competente per Puglia, Basilicata e Calabria

Il collegio di Palermo è competente per Sicilia e Sardegna. 

 

Quali soggetti possono adire l’ABF?

Il Ricorso può essere presentato unicamente da soggetti titolari di un rapporto contrattuale (anche già estinto) o che comunque siano entrati in relazione con un intermediario per la prestazione di servizi bancari / finanziari o di pagamento. 

 

Quali sono i imiti di competenza dell’ABF?

L’Arbitro Bancario Finanziario ha una competenza limitata alle controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari intercorsi tra cliente e intermediario con espressa esclusione delle controversi relativa ai servizi ed attività di investimento.

Esiste un limite di valore: quando la richiesta del ricorrente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, a qualunque titolo, la controversia può essere trattata solo se l’importo richiesto non sia superiore ad € 100.000,00.

Sono escluse dalla competenza dell’ABF:

1) le controversie relative ad operazioni avvenute prima del 01.01.2009;

2) le questioni relative a beni materiali o a servizi che non siano bancari e finanziari;

3) le questioni concernenti altri contratti che siano nel caso funzionalmente collegati al contratto bancario o finanziario (un esempio per tutti: vizi di un bene concesso in leasing o acquistato con un finanziamento al consumo);

4) le richieste di risarcimento dei danni ulteriori (come il danno morale);

5) le controversie per le quali è già pendente una causa o è stata espletata una procedura di mediazione o arbitrale (salvo che la stessa non sia fallita) oppure nei casi di pendenza di un procedimento di esecuzione forzata o di ingiunzione.

A livello di competenza territoriale, inoltre, è rilevante il luogo dove il ricorrente ha eletto il proprio domicilio nel ricorso e a tal proposito (dopo la riforma del dicembre 2016) si distinguono i collegi ABF di Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo.

 

I requisiti di ammissibilità del Reclamo all’ABF

Prima di adire l’ABF è necessario avere sporto reclamo all’intermediario (e che lo stesso non sia stato in tutto o in parte accolto) avente ad oggetto la stessa vicenda oggetto del Ricorso all’ABF.

In particolare, si può adire l’ABF dopo il rigetto del reclamo da parte dell’intermediario oppure dopo il decorso di 30 giorni senza riscontro.

Il Ricorso all’ABF deve essere inoltrato entro dodici mesi dalla risposta dell’intermediario (o dal trentesimo giorno senza risposta.

Come accennato il contenuto del Ricorso all’ABF deve essere lo stesso del Reclamo, a pena di inammissibilità.

Alla luce di quanto sopra, sarà importante richiedere, già con il reclamo, il rimborso delle spese di assistenza legale in quanto diversamente - a prescindere dall’esito del ricorso - esse non saranno riconosciute in sede arbitrale perché non preventivamente richieste.

 

Le decisioni dell’ABF sono vincolanti?

Questo aspetto rappresenta il limite del ricorso all’ABF.

Ed invero, se l’intermediario non esegue spontaneamente la decisione, l’unica conseguenza immediata e diretta di tale contegno è quella, per così dire, reputazionale: infatti di tale inadempimento viene data notizia sul sito dell’ABF, su due quotidiani nazionali e sulla pagina iniziale del sito dell’intermediario stesso, con le indubbie  conseguenze sul lato, appunto della reputazione dell’intermediario inadempiente. 

Ovviamente, se l’intermediario non esegue la decisione, il Cliente può rivolgersi all’Autorità giudiziaria e vantare la precedente decisione favorevole dell’ABF. 

Infine, non essendo la decisione vincolante neppure per il cliente, non è escluso che, nell’ipotesi di rigetto, lo stesso possa ugualmente adire l’Autorità giudiziaria.

 

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di Avv. Davide Meloni

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