Non punibilità o improcedibilità a confronto (art. 131 bis c.p. e art. 34 D.lgs. 274/2000)

Con la sentenza n. 120/2019 la Corte Costituzionale conferma la legittimità dell’orientamento giurisprudenziale già formatosi in precedenza (si veda Sez. Un. Cass. sent. N. 53683/2017) il quale ritiene inapplicabile l’art. 131 bis c.p. ai reati di competenza del Giudice di Pace.
A tale conclusione si giunge per diversi ordini di ragioni: la prima è che il D.lgs. 274/2000, istitutivo della competenza penale del Giudice di Pace, già prevede all’art. 34 analogo strumento di proscioglimento dell’imputato per la particolare tenuità del fatto.
Pertanto, a ragione, estendere ai reati di competenza del Giudice di Pace l’applicazione dell’art. 131 bis c.p., che introduce a sua volta una causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, comporterebbe una inutile duplicazione.
Ma a sostegno della tesi acclarata da ultimo dalla Consulta depone anche la ratio sottesa ai reati sui quali il Giudice di Pace è chiamato a decidere; egli, difatti, è tenuto principalmente a favorire la conciliazione tra le parti, a soppesare i contrapposti interessi, in modo da favorire un’intesa.
A questo meccanismo segue, in ipotesi di accordo e su consenso della persona offesa, il proscioglimento dell’imputato ex art. 34 D.lgs. 274/2000 per improcedibilità dell’azione penale.
Diversamente l’art. 131 bis c.p., applicabile a reati che non superino il limite edittale ivi previsto e in assenza di ragioni ostative, conduce ad una pronuncia di non punibilità dell’imputato.
In quest’ultimo caso l’art. 131 bis c.p. si applica a prescindere da un consenso della persona offesa, in quanto la declaratoria di non punibilità, comunque, non incide sull’esistenza di un illecito penale; la pronuncia di un provvedimento siffatto, invero, non determina l’improcedibilità dell’azione penale, ma unicamente la non punibilità della condotta colpevole.
Ne consegue, pertanto, che la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. sarà iscritta nel certificato del casellario giudiziale e avrà efficacia di giudicato quanto all’accertamento della illiceità penale della condotta nei giudizi civili e/o amministrativi di danno; di contro, la sentenza di improcedibilità emessa ai sensi dell’art. 34 D.lgs. 274/2000 non figurerà quale precedente penale e non avrà conseguenze vincolanti su future decisioni e accertamenti riguardanti la condotta tenuta dall’imputato giudicato in sede penale.
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