L'art. 1337 c.c. come clausola generale


L'applicazione della responsabilità precontrattuale ai contratti conclusi e validi
L'art. 1337 c.c. come clausola generale
L’art. 1337 c.c. non si riferisce al solo caso di responsabilità precontrattuale per rottura ingiustificata delle trattative, ma assurge a clausola generale.
Così la Suprema Corte con sentenza n. 5762 del 23 Marzo 2916 ha affermato in relazione ad un caso di contratto di cessione di marchi e relativamente ad altri marchi non espressamente indicati nel testo del contratto ma individuabili dal tenore letterale del contratto e da comportamenti non equivoci dell’alienante. L’acquirente, stante il mancato richiamo, invocava la responsabilità precontrattuale dell’alienante per non aver correttamente incluso nel contratto altri marchi analoghi a quelli ceduti, con la conseguenza di vedersi ridotto il valore dei marchi acquistati ed utilizzabili sul mercato nazionale.
Nei primi due gradi di giudizio la domanda veniva rigettata poiché i giudici di merito ritenevano che la responsabilità precontrattuale andasse limitata ai soli casi di contratto non concluso.
Gli ermellini hanno però ribaltato tale assunto, partendo dal presupposto che il contenuto della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. non possa essere predeterminato precisamente. In esso deve ritenersi implicito il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da reticenze o comportamenti maliziosi, e fornendo tutte le nozioni conosciute o conoscibili con l’ordinaria diligenza.
E’ possibile infatti che un’informazione omessa in sede di conclusione del contratto, esplichi i suoi effetti negativi nell’esecuzione dello stesso, con pregiudizio e danno nei confronti del contrante che non è stato messo in condizione di conoscerla. Ne consegue che il dovere di cui all’art. 1337 c.c. non possa limitarsi all’ipotesi di contratto non concluso, ma ampliarsi anche ai casi di contratti validi ed efficaci.
La conseguenza è un diritto al risarcimento del danno a favore di chi ha contratto a condizioni svantaggiose secondo l’art. 2043 c.c., stante l’orientamento maggioritario della corte ed il richiamo svolto dall’art. 1440 c.c.
Per ultimo, a differenza del risarcimento per responsabilità precontrattuale dovuto alla rottura delle trattative per cui verrà risarcito l’interesse negativo, in questi casi dovrà procedersi, soprattutto se il consenso a contrarre sarebbe comunque stato sussistente, al risarcimento del c.d. interesse differenziale, ossia il costo che è pesato sulla parte "affidataria" come differenza rispetto a quanto previsto nel contratto effettivamente concluso. Ovvero la minor convenienza.

Articolo del:


di Avv. Lorenzo De Santis

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse