L'art. 186 del Codice della Strada


La guida in stato di ebbrezza
L'art. 186 del Codice della Strada
L'articolo 186 del Codice della Strada

Il Codice della Strada è stato emanato per regolare la circolazione stradale dei veicoli, dei pedoni e degli animali e all'art. 1 viene specificato che "la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato".
In particolare l'art. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) recita "E' vietato guidare in stato di ebbrezza, in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche".
Il valore dell'alcolemia, cioè della concentrazione di alcol etilico nel sangue di una persona, se superiore a 0.5 g/L, è indice della modificazione, in senso peggiorativo, della capacità di guida.
Perché possa essere ipotizzato l’illecito di guida in stato di ebbrezza devono sussistere, contemporaneamente, due condizioni:
1) il trasgressore deve essere conducente di un veicolo;
2) il trasgressore deve essere in stato di ebbrezza alcolica.
Per quanto riguarda il primo punto è bene precisare che può essere punito non solo chi è conducente di un veicolo a motore, ma anche il conducente di un veicolo non a motore.
La Suprema Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, con la sentenza n. 10684 del 19.03.2012, ha infatti ritenuto che fosse punibile penalmente chi viene sorpreso a guidare una bicicletta in stato di ebbrezza.
La stessa IV Sezione, con la sentenza n. 17684 del 28.04.2015, ha ribadito che "il reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere commesso da chi circola in bicicletta, a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato ad interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale. .......In questo caso, però, non è prevista la sanzione accessoria del ritiro della patente, poiché la privazione della patente, prevista e punita dal- l'Art. 186 del Codice della Strada, non sarebbe affatto di alcun ostacolo, in futuro, alla circolazione di quel veicolo con il quale è stata commessa la violazione, non essendo previsto per lo stesso il possesso della patente".
Negli ultimi anni la normativa in materia di guida in stato di ebbrezza ha subito molte modifiche ed integrazioni. Le più recenti sono state:
Legge 24 luglio 2008, n. 125
(conversione del D.L. 23 maggio 2008, n. 92)
Il rifiuto di sottoporsi all’accertamento torna ad essere illecito penale.
Legge 29 luglio 2010, n. 120:
Introduzione dell’art. 186 bis: "tolleranza zero" per i conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose.
Depenalizzazione dell’ipotesi meno grave di stato di ebbrezza (art. 186 c. 2 lett. a) che prevede sanzioni amministrative pecuniarie).
A proposito della "tolleranza zero" è bene sottolineare che non è scritta in maniera corretta la norma "Se in fase di controllo dei soggetti previsti dalla Legge n. 120/ 2010, viene a loro rilevato un tasso alcolemico da O fino a 0,5 è prevista un'ammenda da € 163,00 ad € 658,00".
Infatti, quando si parla di tasso zero, è opportuno specificare che, nella realtà, non esiste un valore zero, perché, oltre ad esserci nel nostro organismo una produzione endogena, sia pur minima, di etanolo, ci sono anche tantissime altre sostanze interferenti che possono essere rilevate in quantità ridottissima ma comunque superiore a zero.
Gli strumenti previsti dal Regolamento attuativo del Codice della Strada, per l'accertamento dell’alcoolemia sono etilometri da banco o trasportabili, in dotazione alle pattuglie delle Forze dell'Ordine.
Il Regolamento è contenuto nel Decreto del 22.05.1990, n. 196 del Ministro dei Trasporti e stabilisce che lo stato di ebbrezza si debba effettuare mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata, utilizzando un etilometro, stabilendo altresì le modalità di effettuazione di tale determinazione.
L'etilometro attualmente usato è un analizzatore a raggi infrarossi che misura l'etanolo in mg/L (milligrammi di etanolo per litro d'aria espirata).
Le norme di attuazione stabiliscono che "la concentrazione di alcool nell'aria alveolare dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di 5 minuti."
L'aggettivo concordanti usato per le due determinazioni non vuole assolutamente dire che i due valori rilevati debbano essere eguali o molto vicini tra loro, ma che la loro differenza sia compatibile col tempo trascorso tra le due determinazioni.
Infatti il valore dell'alcolemia cresce o decresce abbastanza velocemente per cui, proprio se i due valori rilevati sono molto vicini tra loro, è altissima la probabilità che vi sia stato un errore nell'acquisizione dei dati.
Solo l'analisi diretta dell'etanolo nel sangue, mediante Gas-cromatografia, può fornire l'esatta determinazione dell'alcolemia. È infatti il sangue che trasporta, in tempo reale, l’etanolo (ed anche le sostanze stupefacenti) ai tessuti. Sia l'etanolo che le sostanze vengono poi eliminate mediante le urine, la cui analisi è assolutamente inutile per determinare lo stato di ebbrezza di una persona.
Esiste poi una differenza sostanziale tra la determinazione indiretta, effettuata con l'etilometro e la determinazione diretta, effettuata con un Gas-cromatografo.
Infatti l'etilometro trasforma il valore ottenuto nell'aria alveolare nel valore di alcolemia mediante un calcolo matematico che tiene conto di un fattore di conversione il cui valore non è eguale per tutte le persone, variando talvolta anche di molto e sovrastimando spesso il valore stesso.
I fattori, variabili da individuo ad individuo, che possono influenzare tale valore sono:
a) il volume di aria inalato;
b) l'ipoventilazione o l'iperventilazione precedente al soffio;
c) la velocità di esalazione;
d) la concentrazione del sangue arterioso;
e) il volume dei polmoni:
f) la presenza di altri alcoli.
E' abbastanza ovvio che sia pressoché impossibile ottenere un valore reale e personalizzato per ciascun individuo, valore che consideri tutte queste variabili.
Il Codice della Strada prevede che la situazione di ebbrezza alcolica può essere desunta anche da particolari sintomi, che, in quanto tali, possono essere individuati esclusivamente dai medici, o dai generici comportamenti che possono essere riscontrati anche dalle Forze dell'Ordine.
Di seguito viene riportata una Tabella con i valori dell’Alcoolemia e gli effetti corrispondenti.

Effetti sul SNC (Sistema Nervoso Centrale) a diversi livelli alcolemici

Alcolemia
(in g/L)
Effetti
0.2 - 0.4
Lieve euforia, loquacità.
Lieve incordinamento motorio
Eventuale moderata riduzione della capacità di giudizio
e dell'attenzione
0.5 - 0.8
Cambiamenti dell'umore, nausea, sonnolenze.
Riduzione della capacità del giudizio, riduzione della capacità
di individuare oggetti in movimento e della visione laterale.
Riflessi alterati, alterazione delle capacità di reazione
agli stimoli sonori e luminosi.
0.9 - 1.5
Alterazione dell'umore, confusione mentale, disorientamento.
Compromissione delle capacità di giudizio e di autocontrollo,
Comportamenti socialmente inadeguati.
Linguaggio mal articolato.
Alterazione dell'equilibrio. Compromissione della visione,
della percezione di forme, colori, dimensioni.
1.6 - 3.0
Stordimento, aggressività, stato depressivo, apatia, letargia.
Compromissione grave dello stato psicofisico.
Comportamenti aggressivi e violenti.
Difficoltà marcata a stare in piedi e camminare.
Stato di inerzia generale.
Agrafia (perdita della capacità di scrivere).
Disartria (difficoltà nell'articolazione della parola).
3.1 - 4.0
Stato di incoscienza. Allucinazioni. Cessazione dei riflessi.
Incontinenza. Vomito.
Possibilità di morte per soffocamento da vomito.
oltre 4.0
Difficoltà di respiro. Sensazione di soffocamento.
Battito cardiaco rallentato. Fame d'aria. Coma. Morte.

L'accertamento dello stato di ebbrezza può essere rilevato tenendo conto delle analisi eseguite mediante etilometro da Polizia Stradale o Carabinieri, allorchè il valore ottenuto dalla misurazione sia superiore a 0.5 g/L.
L'accertamento strumentale può essere anche eseguito, su richiesta delle Forze dell'Ordine, da strutture sanitarie.
A proposito dell'accertamento mediante etilometro, bisogna ricordare che la Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel caso in cui la prima misurazione fornisca un valore superiore mentre la seconda un valore inferiore al limite legale, in considerazione della non eccessiva precisione dell’apparecchio etilometro, per il principio processuale del favor rei, debba essere applicata la previsione normativa inerente la misurazione più bassa.
Ai sensi poi del comma 4 dell’art. 379 del Regolamento, l’etilometro "oltre a visualizzare i risultati delle misurazione e dei controlli propri dell’apparecchio stesso, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale".
In un caso di stampa illeggibile dei relativi "scontrini" la Suprema Corte ha specificato che deve ritenersi sufficiente, ai fini della prova del reato, che i valori rilevati dall’etilometro siano riportati nel verbale di contestazione dell’accertamento.
Per quanto riguarda la determinazione diretta della alcoolemia effettuata nelle strutture sanitarie, è necessario il consenso al prelievo ematico, che deve essere scritto, come precisato dalla Corte di Cassazione, IV sezione penale, 18 aprile 2007, n. 38537, altrimenti è inutilizzabile ai sensi dell’art. 191 c.p.p.
"In tema di accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcoolica, il prelievo ematico effettuato in assenza di consenso e non nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso, e dunque non reso necessario a fini sanitari, è inutilizzabile ex art. 191 cod. proc. pen., atteso che nel caso sussiste violazione dell'art. 13 della Costituzione, essendosi proceduto ad un prelievo invasivo consentito dalla legge solo in presenza dell'autorizzazione del soggetto o di un provvedimento dell'autorità giudiziaria"
Oltre al valore ottenuto dalla determinazione dell'alcolemia, bisogna considerare anche le circostanze sintomatiche relative allo stato di ebbrezza (in particolare, stato del soggetto e condotta di guida), che Polizia e Carabinieri, ai sensi dell’art. 379 del Regolamento, hanno l’obbligo di indicare nella relativa notizia di reato.
La corrispondenza tra il tasso alcolemico accertato e le circostanze sintomatiche rilevate dagli agenti sono quindi l'unico fatto certo che una persona sia in stato di ebbrezza.
Il Regolamento, però, non prevede, espressamente, di tener conto dei referti dei medici del Pronto Soccorso che siano intervenuti per prestare la propria opera, nel caso di incidente stradale. Il referto del Medico del Pronto Soccorso, invece, può essere molto utile per stabilire la condizione del paziente di cui si ipotizzi lo stato di ebbrezza. L'esperienza specifica del Medico può servire a capire se lo stato di alterazione di un soggetto sia attribuibile ad ebbrezza alcolica o a normale nervosismo dovuto al fatto di essere stato coinvolto in un incidente stradale.
Nel Verbale di Accettazione e delle Prestazioni Sanitarie, compilato dal Medico del Pronto Soccorso, vi sono le risultanze dell'Esame Obiettivo, nel quale vengono descritte le generiche condizioni del paziente, se è, cioè, più o meno lucido, se è vigile ed orientato, assegnandoli anche un valore di GCS, cioè della Glasgow Coma Scale o Scala del coma di Glasgow, che è una scala di valutazione neurologica, che va da 0 a 15.
Un valore basso di GCS indica uno stato di incoscienza del paziente, mentre, se il valore è alto, lo è anche lo stato di coscienza. Con il valore del GCS vengono talvolta indicate, in maniera più ampia, le condizioni generali del paziente, intendendo comprese anche altre proprietà come la capacità di deambulazione, di relazionarsi con altri, etc.
Un valore di GCS alto, pertanto, è già un indice che una persona non è in stato di alterazione dovuto all'assunzione di bevande alcoliche.
L'insieme di tutti questi elementi di prova è utile al Giudice che, in base al principio del libero convincimento, può desumere da essi lo stato di ebbrezza, come sottolineato dalla Corte di Cassazione (Sezione Unite n. 1299 del 5.02.1996).
Secondo la sentenza richiamata, "Nel processo penale non esistono, a differenza di quello civile, prove legali al cui contenuto il Giudice sia tenuto a prestare osservanza, potendo egli dissentire pure da confessioni, sempreché ne dia logica spiegazione in motivazione".
In conclusione, per accertare correttamente che una persona abbia guidato in stato di ebbrez-za, in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, è necessario:
a) determinare il valore dell'alcolemia del guidatore;
b) tener presente i comportamenti generici del guidatore.
La determinazione diretta dell'alcolemia, effettuata con metodica gas-cromatografica, è assolutamente affidabile. Il valore dell'alcolemia, se determinato in maniera indiretta con un etilometro, può presentare, invece, dei margini di dubbio sul reale valore della concentrazione di Etanolo nel sangue.

I valori ottenuti strumentalmente devono poi essere assolutamente in sintonia con i comportamenti rilevati dalle Forze dell'Ordine od i sintomi riscontrati dai Medici.

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di Avv. Rossella Cortis

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