L’ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano


E’ opportuno l’ascolto del minore nei procedimenti di separazione e divorzio dei genitori?
L’ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano

Cosa significa “ascoltare il minore”? Udire, certamente. Ma anche, e soprattutto, accogliere, prestare attenzione, comprendere, interpretare, esaudire.

Inevitabilmente, la disgregazione di un progetto familiare (in tutte le sue declinazioni: separazione, divorzio, interruzione di una convivenza, successive modificazioni, ecc.) impone la definizione di un nuovo assetto che coinvolge i figli ed interferisce con la loro vita.

Basti pensare alle questioni relative all’affidamento, al collocamento, al protocollo di visita, al diritto di avere un rapporto equilibrato e continuativo con tutte le figure significative delle famiglie di ciascun genitore, alla presenza di nuovi partner accanto ai genitori, ecc.

Il nostro ordinamento giuridico, dunque, prevede il diritto del minore, dotato di capacità di discernimento, di esprimersi in relazione ai procedimenti che lo riguardano e tale ascolto, in ambito civile, è regolato dagli artt. 315-bis, 336-bis e 337-octies c.c. introdotti dalla L. n. 219/2012 e dal D. Lgs. n. 154/2013, mentre a livello internazionale, è previsto dall’art. 12 della Convenzione di New York e dall’art. 6 della Convenzione di Strasburgo.

Il minore diventa «parte» del procedimento e nasce anche nei suoi confronti un vero e proprio contraddittorio che richiede, se del caso, la previa nomina di un curatore speciale che possa validamente rappresentarlo in giudizio.

L’art. 336 c.c. prevede che “Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato”.

L’audizione del minore, disposta dal Giudice, è finalizzata a capire l’opinione, il vissuto, le istanze e le esigenze del figlio minore che ha, così, la possibilità di esprimersi e manifestarsi nell’ambito di questioni che lo riguardano da vicino (comunque, diverse da quelle economiche).

Si tratta di un momento processuale che ha il preciso obiettivo di raccogliere le opinioni, i desideri del minore in relazione ai fatti processuali che lo coinvolgono, così da consentire al Giudice di raggiungere una decisione ponderata.

Le modalità sono l’ascolto diretto, ovvero l’audizione da parte del Giudice in udienza, eventualmente coaudiuvato da un ausiliario esperto, o l’ascolto indiretto dove l’ascolto viene totalmente delegato ad un ausiliario anche nell’ambito di un Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU).

Lo scopo, in ogni caso, è quello di comprendere il pensiero del minore, indagando sulle sue aspirazioni e preferenze, sugli stati d’animo, sui legami ed attaccamenti, sui disagi e sugli affetti, senza mai trascurare i suoi sentimenti. In tal modo, infatti, il Giudice potrà capire quale sia, da parte del minore, la percezione dell’attuale situazione familiare, sotto il profilo cognitivo, emotivo ed affettivo, così da pronunciarsi mantenendo al centro il supremo interesse del minore coinvolto.

La deroga all’ascolto è tuttavia consentita ma solo nel caso in cui il Giudice, con un provvedimento motivato, lo ritenga inutile o manifestamente contrario all’interesse del minore.

Articolo del:


di Avv. Carolina Akie Colleoni

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse