L'ascolto del minore tra diritto e psicologia


Entra nel codice civile il diritto fondamentale assoluto del minore a partecipare ai procedimenti che lo riguardano
L'ascolto del minore tra diritto e psicologia
Nei procedimenti di famiglia sono spesso coinvolti i figli minorenni della coppia e sovente i genitori, negli atti difensivi, fanno riferimento a bisogni o necessità dei minori al fine di ottenerne l'affidamento o la collocazione.

Affinché il Giudice possa adottare i provvedimenti realmente corrispondenti agli interessi dei minori, nel 2012 e nel 2013, il legislatore ha introdotto gli artt. 315bis, 336bis e 337octies c.c. che disciplinano l'ascolto del minore in tutte le procedure che lo riguardano.

Le norme recepiscono quanto già riconosciuto dal diritto sovranazionale (Conv. ONU sui Diritti del Fanciullo/1989, Conv. Dell'Aja/1993, Conv. di Strasburgo/1996, art. 24 Carta di Nizza/2000, reg. CEE 2201/03, art. 3 Trattato di Lisbona/2007): il minore con capacità di discernimento ha il diritto di essere informato su tutte le procedure che lo riguardano, ad essere ascoltato e ad esprimere liberamente le proprie opinioni circa le decisioni di suo interesse.

Così, le disposizioni citate stabiliscono che il minore di età superiore ad anni 12, o di età inferiore solo se è provata la sua capacità di discernimento, debba essere ascoltato nelle procedure che lo riguardano da parte del Magistrato. All'ascolto procede direttamente il Giudice anche con l'ausilio di esperti, in assenza delle parti e con la presenza, solo se autorizzata, dei difensori e del PM che non possono rivolgere domande al minore ma possono solo proporre al Giudice, prima dell'inizio dell'ascolto, argomenti da approfondire. Il Giudice, con provvedimento motivato, può non disporre l'ascolto se superfluo (ad es. per circostanze pacifiche o aspetti patrimoniali, per la presenza di accordo tra i genitori ecc.) o contrastante con gli interessi del minore (ad es. per fragilità emotiva, manifestazione di non volersi sottoporre all'ascolto ecc.).

Secondo la Cassazione, l'ascolto è un diritto fondamentale del minore, espressione anche dei principi del giusto processo, che non può essere disatteso se non nei casi eccezionali citati di cui il Giudice deve rendere conto nel provvedimento, a pena di nullità della sentenza deducibile in appello ex art. 161 c.p.c. (ad es., Cass. Civ., sez. I, 19327/15). Inoltre, si ritiene che l'istituto non sia un vero mezzo di prova ma un metodo per acquisire in giudizio il sentire di un interessato al procedimento (il minore) che tuttavia non compare direttamente quale parte in causa, tanto è vero che è disposto anche d'ufficio dal Giudice, indipendentemente dalla richiesta delle parti, e soggiace al principio della libertà delle forme per cui riveste quella ritenuta più idonea al raggiungimento dello scopo.

La legge tace sulle modalità concrete di espletamento dell'ascolto. La prassi spesso prevede che esso sia preceduto dalla spiegazione al minore del significato della sua audizione, avvenga senza la presenza dei genitori per evitarne l'influenza, avvenga in un ambiente protetto e con un unico interlocutore (il Giudice) eventualmente coadiuvato da uno psicologo, sia disposto un ascolto attivo per permettere al minore di raccontare e porre domande solo in un secondo momento, siano poste al minore domande semplici e non suggestive, sia verbalizzato in maniera precisa quanto dichiarato e descritto il linguaggio non verbale espresso dal minore. Inoltre, si ritiene che i bambini di età inferiore a 7 anni non siano portatori di capacità di discernimento, pertanto essi potranno essere sentiti solo mediante consulenza tecnica psicologica, mentre è rimessa al Giudice la valutazione sulla capacità di discernimento del minore tra 7 e 12 anni ed è presunta ex lege quella dell'infradodicenne.

La legge tace anche sul valore delle dichiarazioni rese dal minore. In questo senso, la giurisprudenza afferma che "non significa che il giudice debba prendere atto della volontà manifestata verbalmente dai figli e che debba attuarla; il giudice deve invece perseguire il reale interesse dei minori, capirne i bisogni profondi e dar voce ai desideri dei figli e disporre quanto è possibile per tutelarne una crescita serena ed equilibrata. L'ascolto serve a dar voce ai desideri dei figli ma anche a comprendere se tali desideri siano frutto di scelte consapevoli e mature o siano invece derivanti da pressioni esterne e, in ogni caso, il giudice deve valutare se la soddisfazione dei desideri espressi dai minori corrisponda davvero ai loro interessi" (Trib. Pavia, 07.11.2016), con la conseguenza che il Giudice potrebbe anche discostarsi dalle risultanze emerse dall'ascolto se ciò persegue l'interesse dei minori.

In conclusione, l'ascolto del minore è certo un passo avanti fondamentale dell'ordinamento verso i diritti del fanciullo ma resta da chiedersi, nella pratica giudiziaria quotidiana, quante volte i Tribunali rispettano l'obbligatorietà dell'istituto e quante volte invece procedono senza espletare l'ascolto, lasciando inascoltata la voce del minore.

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di Avv. Paolo Pollini

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