L'assegno di mantenimento nella separazione


I requisiti dell'assegno.
Differenze tra separazione consensuale e giudiziale.
Rimedi in caso di ritardo nel pagamento o inadempimento
L'assegno di mantenimento nella separazione
CHE COS'È
L'assegno di mantenimento è previsto dall'art. 156 del codice civile. I presupposti e la determinazione variano a seconda che si tratti di separazione consensuale o giudiziale.
Di regola l'assegno di mantenimento è diretto ad assicurare al coniuge economicamente più debole quanto è utile per rendere il suo tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio; ha perciò una funzione asssitenziale. Non ha invece ne funzione compensativa (di ricompensare il coniuge dei sacrifici fatti nel corso della convivenza), ne funzione risarcitoria (di risarcire il coniuge delle conseguenze negative della cessazione della convivenza).
a) nella separazione consensuale i coniugi sono liberi di determinare l'assegno in base a parametri personali. Quando vi è il pieno accordo dei coniugi, il giudice non verifica se sussistono i presupposti dilegge per il riconoscimento di un contributo a favore di un coniuge; analogamente, se i coniugi si dichiarano autosufficienti, il giudice ne prende atto e la separazione può essere omologata senza difficoltà. L'entità dell'assegno può essere sempre modificata, mutando le situazioni economiche-reddituali dei coniugi.
b) nella separazione giudiziale è il giudice a determinare l'entità dell'assegno in relazione ai redditi dell'obbligato e alle altre circostanze (secondo giurisprudenza e prassi per altre circostanze si intendono: godimento della casa famio, esistenza di proprietà mobiliare/immobiliare, entrate/uscite di ciascun coniuge, durata del matrimonio, attitudine a .trovare un lavoro). Tuttavia il giudice può disporre l'assegno solo in presenza di un'espressa richiesta del coniuge economicamente più debole e non può procedere d'ufficio. L'assegno può essere richiesto in presenza di due presupposti: la separazione non deve essere addebitabile al coniuge beneficiario dell'assegno, il coniuge richiedente non deve avere adeguati redditi propri.

COME SI FA
L'assegno di mantenimento deve essere previsto nel decreto di omologa (in caso di separazione consensuale) o nella sentenza (in caso di separazione giudiziale). Il coniuge obbligato, periodicamente eseguirà il pagamento, mediante bonifico bancario, assegno o contanti. La legge non permette che l'assegno sia corrisposto in un'unica soluzione (una tantum) come invece previsto per l'assegno divorzile. L'assegno deve essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Costituisce un credito pecuniario ed in quanto tale è produttivo di interessi dal momento in cui divente liquido ed esigibile. Una volta determinato, è soggetto alle regole ordinarie in tema di mora del debitore. Il diritto di pagamento si prescrive in 5 anni ed il termine inizia a decorrere dalle singole scadenze di pagamento. In caso di ritardo nel pagamento o inadempimento, il coniuge può pretenderne il pagamento integrale e tempestivo, mediante : diffida, azione esecutiva, sequestro, ordine a un terzo creditore del coniuge obbligato (es. il datore di lavoro).

CHI
L'assegno va richiesto dal coniuge economicamente più debole mediante domanda di separazione giudiziale da inoltrare al tribunale o, nel caso di separazione consensuale, deve essere frutto di un accordo trasfuso nel ricorso per separazione consensuale da presentare congiuntamente al tribunale competente.
Il diritto di percepire l'assegno e la sua misura possono essere revocati o modificati in presenza di fatti nuovi sopravvenuti mediante: una procedura giudiziale o in virtù di un accordo tra le parti.

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di Avvocato Irene Ceolin

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