L’assegno postdatato emesso a fine di garanzia


Il rilascio di un assegno postdatato in garanzia continua a essere un valido strumento per assicurare al creditore l’adempimento della prestazione
L’assegno postdatato emesso a fine di garanzia
Con Sentenza n. 10710 del 24 Maggio 2016, Ia Sezione Civile della Corte di Cassazione affronta il tema della validità dell’assegno postdatato emesso a fine di garanzia.
Orbene, l’assegno bancario deve contenere, per specifica previsione legislativa (Artt. 1 e 2, R.D. 21 Dicembre 1933, n. 1736), la data e il luogo dove l’assegno bancario è stato emesso.
In assenza di tale contenuto, il titolo non può essere considerato "assegno bancario" e, conseguentemente, non può essere portato all’incasso, né può costituire titolo esecutivo.
L’assegno in bianco, ossia senza data, si distingue dall’assegno posdatato in quanto quest’ultimo riporta una data, ma posteriore al momento dell’emissione dell’assegno.
In quest’ultimo caso, la disciplina di settore non prevede alcuna invalidità del titolo che, infatti, può essere presentato al pagamento e pagato anche prima del giorno indicato come data di emissione.
L’assegno postdatato, nella prassi, viene spesso utilizzato a scopo di garanzia: il debitore concorda con il creditore un termine entro il quale adempiere e, a garanzia, rilascia un assegno postdatato con l’intesa che potrà essere portato all’incasso solo in caso di insolvenza.
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, precisa che il patto di garanzia cui accede l’emissione dell’assegno postdatato è nullo per contrarietà a norme imperative.
"L’emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute negli Artt. 1 e 2 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall'art. 1343 Cod. Civ.. Pertanto, non viola il principio dell'autonomia contrattuale, sancito dall'Art. 1322 Cod. Civ., il Giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'Art. 1988 Cod. Civ..".
Il rilascio di un assegno postdatato in garanzia, in sostanza, continua ad essere un valido strumento per assicurare al creditore l’adempimento della prestazione (ad esempio: il pagamento di una somma di denaro entro una certa data), ma, per quanto sopra, non salvaguarda il debitore da eventuali abusi del creditore che, per ipotesi, potrebbe portare all’incasso l’assegno anche prima del giorno indicato come data di emissione.


Articolo del:


di Avv.to Angelo De Nina

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