Assegno unico ed universale per i figli: criteri e regole per averlo
Lo scorso martedì 30 marzo 2021 il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 1892, introduttivo di una «Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale».
Il legislatore ha dedicato particolare attenzione alla condizione di disagio nella quale possono trovarsi le famiglie con figli disabili ma si segnala anche per una responsabilizzazione dei percettori degli assegni che, ad esempio, laddove maggiorenni, mantengono il diritto in caso di comprovata frequentazione di percorsi scolastici o di involontari stato di disoccupazione.
La disposizione legislativa, composta di tre articoli, si presta ad essere letta, in estrema sinesi, suddivisa in tre parti, la prima sostanzialmente coincidente con l’articolo 01, la seconda e la terza, ulteriormente suddividendosi l’articolo 02.
In riferimento alla prima parte, l’articolo 01 reca i criteri direttivi generali ove dispone che «1. Al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile, il Governo è delegato ad adottare (…) uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. Tale assegno, basato sul principio universalistico, costituisce un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell'ambito delle risorse disponibili».
Vediamo, quindi, venendo alla seconda parte, quali sono i criteri:
«a) l'accesso all'assegno di cui al comma 1 è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività, nei limiti stabiliti dalla presente legge;
b) l'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;
c) ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse dall'assegno di cui al comma 1, il computo di quest'ultimo può essere differenziato nell'ambito dell'ISEE fino al suo eventuale azzeramento;
d) l'assegno di cui al comma 1 è pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza, (...) ed è corrisposto congiuntamente ad esso con le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza.
e) l'assegno di cui al comma 1 non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefìci e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità. Le borse lavoro volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell'accesso all'assegno e per il calcolo di esso».
Sono previste anche speciali disposizioni rispetto ai figli di coniugi separai o divorziati: «f) l'assegno di cui al comma 1 è ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori».
Dal punto di vista fiscale «g) l'assegno di cui al comma 1 è concesso nella forma di credito d'imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro;
h) l'assegno di cui al comma 1 è pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico».
Sono altresì previsti criteri preferenziali rispetto alla specifica condizione del figlio maggiorenne ed alla composizione del nucleo famigliare, sempre all’articolo 02, ove è previsto il «a) riconoscimento di un assegno mensile per ciascun figlio minorenne a carico. Il beneficio decorre dal settimo mese di gravidanza. Per i figli successivi al secondo, l'importo dell'assegno è maggiorato; b) riconoscimento di un assegno mensile, di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di età, con possibilità di corresponsione dell'importo direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorirne l'autonomia. L'assegno è concesso solo nel caso in cui il figlio maggiorenne frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale; c) riconoscimento di un assegno mensile di importo maggiorato rispetto agli importi di cui alla lettera a) a favore delle madri di età inferiore a quella indicata alla lettera b); d) riconoscimento di un assegno mensile di importo maggiorato rispetto agli importi di cui alle lettere a) e b) in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilità; riconoscimento dell'assegno di cui alla lettera b), senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico; e) mantenimento delle misure e degli importi in vigore per il coniuge a carico e per gli altri familiari a carico diversi da quelli di cui alle lettere a) e b)».
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