L’assicurazione paga anche se il veicolo è fermo
Le Sezioni Unite ribadiscono che i danni sono dovuti anche se causati da mezzi in sosta e non in movimento

Un’importante pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite, la n. 8620 del 29/04/2015, ha sancito importanti principi di diritto in relazione agli obblighi risarcitori delle compagnie assicuratrici in tema di "circolazione stradale".
In particolare i fatti oggetto di causa riguardavano un tragico evento avvenuto in Campania, conseguentemente al quale una persona era deceduta perché travolta e schiacciata da un cassone metallico, posto incautamente in bilico su un muretto da un’autogru, e poi maldestramente urtato dalla medesima e scivolato verso il basso.
La compagnia assicuratrice aveva proposto ricorso in Cassazione contestando che il fatto "de quo" fosse riconducibile al concetto di "circolazione stradale", poiché era avvenuto in un momento in cui l’autocarro, munito di braccio elevatore, svolgeva funzioni non attinenti né ricollegabili alla circolazione stessa, e pertanto in una fase statica che andava esclusa dall’obbligo di indennizzo a carico dell’assicurazione.
La questione assume un’importanza assai rilevante, perché consente di definire tutta l’area delle attività e delle dinamiche che siano riconducibili al concetto di circolazione stradale, anche e soprattutto in relazione agli automezzi, come l’autogru del caso in questione, che svolgano attività connesse a quella della circolazione in senso stretto, come appunto le attività di carico e di scarico; per questo motivo trattandosi di questione riguardante un principio di diritto di generale applicabilità, e poiché sulla questione operavano due correnti di pensiero opposte, se ne sono occupate le sezioni Unite della Suprema Corte, chiamate a dirimere il contrasto giurisprudenziale.
Un dato certo da cui non si può prescindere secondo i Giudici di Cassazione è quello che il concetto di "movimento" a cui si fa riferimento non può essere inteso esclusivamente nel senso di evento conseguente alla marcia del veicolo, in particolare quando si tratti di macchine strutturalmente idonee ad effettuare altri tipi di attività, come quella di sollevamento o spostamento di carichi, oltre a quella più "tipica" della marcia su strade, e pertanto il contrasto riguardi piuttosto l’aspetto operativo funzionale.
Quindi un primo orientamento individuava nella "sosta" un momento ben preciso della circolazione, e pertanto riconducibile ad essa; un secondo orientamento (tra le altre Cass. 05/03/2013, n. 5398) invece riteneva rilevanti le particolari funzioni esplicate dal veicolo al momento dell’evento, considerandole causa autonoma, idonea ad interrompere il nesso di causalità con la circolazione.
Le Sezioni Unite nell’affrontare il tema specificavano che non poteva farsi distinzione tra "circolazione statica" e "circolazione dinamica" perché " la guida di un veicolo comporta l’utilizzazione di un certo grado di pericolosità, correlativamente imponendo al conducente un controllo del mezzo stesso anche nelle fasi di arresto o sosta"
E, quindi, la nozione tecnico giuridica di circolazione stradale quale quella delineata dall'articolo 2054 del codice civile ha una connotazione più ampia rispetto a quella che il termine circolazione assume nel linguaggio comune. Il concetto di circolazione stradale pertanto deve comprendere anche quella statica e cioè «i momenti di quiete dei veicoli, siccome costituenti un'utilizzazione della strada al pari del transito».
Pertanto nell’ampio concetto di circolazione stradale indicata dall’art. 2054 CC andrà compresa anche la posizione di arresto e sosta del veicolo, sia nel senso di ingombro che va posizionarsi negli spazi destinati alla circolazione, sia per tutte le operazioni che esso svolga in funzione della partenza o della fermata, sia di tutte le altre operazioni che è destinato a compiere e per il quale esso può circolare per le strade.
In particolare i fatti oggetto di causa riguardavano un tragico evento avvenuto in Campania, conseguentemente al quale una persona era deceduta perché travolta e schiacciata da un cassone metallico, posto incautamente in bilico su un muretto da un’autogru, e poi maldestramente urtato dalla medesima e scivolato verso il basso.
La compagnia assicuratrice aveva proposto ricorso in Cassazione contestando che il fatto "de quo" fosse riconducibile al concetto di "circolazione stradale", poiché era avvenuto in un momento in cui l’autocarro, munito di braccio elevatore, svolgeva funzioni non attinenti né ricollegabili alla circolazione stessa, e pertanto in una fase statica che andava esclusa dall’obbligo di indennizzo a carico dell’assicurazione.
La questione assume un’importanza assai rilevante, perché consente di definire tutta l’area delle attività e delle dinamiche che siano riconducibili al concetto di circolazione stradale, anche e soprattutto in relazione agli automezzi, come l’autogru del caso in questione, che svolgano attività connesse a quella della circolazione in senso stretto, come appunto le attività di carico e di scarico; per questo motivo trattandosi di questione riguardante un principio di diritto di generale applicabilità, e poiché sulla questione operavano due correnti di pensiero opposte, se ne sono occupate le sezioni Unite della Suprema Corte, chiamate a dirimere il contrasto giurisprudenziale.
Un dato certo da cui non si può prescindere secondo i Giudici di Cassazione è quello che il concetto di "movimento" a cui si fa riferimento non può essere inteso esclusivamente nel senso di evento conseguente alla marcia del veicolo, in particolare quando si tratti di macchine strutturalmente idonee ad effettuare altri tipi di attività, come quella di sollevamento o spostamento di carichi, oltre a quella più "tipica" della marcia su strade, e pertanto il contrasto riguardi piuttosto l’aspetto operativo funzionale.
Quindi un primo orientamento individuava nella "sosta" un momento ben preciso della circolazione, e pertanto riconducibile ad essa; un secondo orientamento (tra le altre Cass. 05/03/2013, n. 5398) invece riteneva rilevanti le particolari funzioni esplicate dal veicolo al momento dell’evento, considerandole causa autonoma, idonea ad interrompere il nesso di causalità con la circolazione.
Le Sezioni Unite nell’affrontare il tema specificavano che non poteva farsi distinzione tra "circolazione statica" e "circolazione dinamica" perché " la guida di un veicolo comporta l’utilizzazione di un certo grado di pericolosità, correlativamente imponendo al conducente un controllo del mezzo stesso anche nelle fasi di arresto o sosta"
E, quindi, la nozione tecnico giuridica di circolazione stradale quale quella delineata dall'articolo 2054 del codice civile ha una connotazione più ampia rispetto a quella che il termine circolazione assume nel linguaggio comune. Il concetto di circolazione stradale pertanto deve comprendere anche quella statica e cioè «i momenti di quiete dei veicoli, siccome costituenti un'utilizzazione della strada al pari del transito».
Pertanto nell’ampio concetto di circolazione stradale indicata dall’art. 2054 CC andrà compresa anche la posizione di arresto e sosta del veicolo, sia nel senso di ingombro che va posizionarsi negli spazi destinati alla circolazione, sia per tutte le operazioni che esso svolga in funzione della partenza o della fermata, sia di tutte le altre operazioni che è destinato a compiere e per il quale esso può circolare per le strade.
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