L'Autobus 140 che molti perdono


L'Autobus 140 che molti perdono rischiando di essere sfrattati per morosità o per licenza di finita locazione
L'Autobus 140 che molti perdono
In realtà vogliamo parlare di cosa significa avere un domicilio e/o una residenza certi e di non essere in casa quando ci notificano per la fatidica "intimazione di sfratto per morosità e/o per finita locazione e contestuale citazione per la convalida", mancando anche un portiere o un vicino che riceva l'atto.
In questi casi si applica l'art. 140 c.p.c. (codice di procedura civile), "l'autobus" del titolo, secondo cui "Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o per rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente l'Ufficiale Giudiziario deposita la copia nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento". Va detto che, nel caso specifico, preso sopra per es. della notifica di intimazione di sfratto per morosità e/o per finita locazione, ai sensi dell'art. 660 c.p.c., oltre all'avviso previsto dall'art. 140 c.p.c., "se l'intimazione non è stata notificata in mani proprie, l'Ufficiale Giudiziario deve spedire avviso all'intimato dell'effettuata notificazione a mezza lettera raccomandata semplice e allegare all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione".
Morale della favola che può finir male se non ritiriamo l'atto in tempo, è quella di attrezzarsi in modo che in nostra assenza tramite vicini, portiere, addetti alla casa, figli non minori di 14 anni e non palesemente incapaci, venga ricevuto l'atto o almeno venga ricevuta in cassetta la normale corrispondenza tenendo presente che..omissis "ogni altra dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario se questi non prova di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia (art. 1135 c.c.)", impossibilità che certo non ricorre nel caso in cui si è all'estero o in vacanza o in giro.

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di AVV. CARLO CECCHI

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