L’autotutela, uno strumento di correzione tributaria

L’istituto dell’autotutela consiste nel potere/dovere dell’Amministrazione finanziaria di correggere i propri errori, mediante l’annullamento o la revoca totale o parziale di propri atti riconosciuti illegittimi o infondati a seguito di autoaccertamento o di istanza del soggetto interessato.
L’istituto in discorso può essere attivato in qualunque momento (senza limiti di tempo), in presenza di lite fiscale in atto, di termine per proporre il ricorso o l’appello scaduto, di ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile. Non si procede all’annullamento d’ufficio, o alla rinuncia all’imposizione in caso di autoaccertamento, per i motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato (ergo definitiva) favorevole all’Amministrazione finanziaria.
È opportuno dire che l’Amministrazione, oltre che annullare un proprio atto ritenuto illegittimo, dopo averlo annullato, può riproporlo avendo eliminato quanto lo rendeva illegittimo, finché non sia scaduto il termine entro il quale essa (Amministrazione) non è decaduta dal diritto di proporre tale atto.
Un atto dichiarato illegittimo è tale ex tunc (cioè dal momento in cui è stato posto in essere).
Per la richiesta del riesame di un atto posto in essere dall’Amministrazione finanziaria l’Agenzia delle entrate ha predisposto un apposito modello che può essere scaricato dall’apposito sito www.agenziaentrate.gov.it, attraverso il seguente percorso: strumenti > modelli > modelli di comunicazione > non hai trovato il modello che cercavi > modelli da presentare esclusivamente in ufficio > richiesta di autotutela - doc.
Tale istituto veniva introdotto nella legislazione tributaria del nostro Paese dall’art. 68 del D.P.R. 27 marzo 1992, n. 287, abrogato dall’art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107: oggi esso è regolamentato dall’art. 2-quater del D.L. 30-9-1994, n. 564, convertito con modificazioni dalla legge 30-11-1994, n. 656; dal D. M. 11-2-1997, n. 37; dalla lettera circolare n. 198/S del 5-8-1998 e dalla Circolare n. 258, del 4-11-1998.
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