L'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale


Dal 2014 la giurisprudenza afferma la sussistenza della tassatività delle forme dell'avviso di convocazione. Ecco quali sono
L'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale

Secondo il codice civile l'avviso di convocazione deve essere trasmesso per raccomandata con ricevuta di ritorno, via fax, consegna a mano o via posta elettronica certificata.

Questi infatti sono tutti mezzi di trasmissione della convocazione che danno la certezza dell'avvenuta spedizione.

Anche se il legislatore non specifica  che la raccomandata debba essere inviata con ricevuta di ritorno, la relativa cartolina serve per dimostrare il rispetto del termine di cinque giorni dell'invio della singola convocazione.

In passato vigeva il principio della libertà delle forme per cui l'amministratore poteva utilizzare qualsiasi mezzo salvo poi avere problemi a dimostrare il corretto invio dell'avviso.

Si pensi ad esempio alla convocazione del condomino avvenuta per telefono: è chiaro che qui sia quasi impossibile  dare dimostrazione della correttezza dell'avviso.

Onde evitare problemi nei contenziosi in sede giudiziale, il legislatore ha fissato le modalità necessarie alla valida convocazione.

Dal 2014 la giurisprudenza afferma la sussistenza della tassatività delle forme indicate dalla norma in esame.

Sulla scorta di questa pronuncia, si dovrebbe concludere che il caso del telegramma sia da escludere dalle modalità di invio dell'avviso di convocazione perché non contemplate dalla norma.

In questi ultimi anni ci si è spesso interrogati sulla possibilità di convocazione per mezzo dell'e-mail, quindi per posta elettronica ordinaria e non via pec.

Qualche sentenza  ha escluso l'utilizzo di questo strumento in quanto si rileva che non sussiste in capo al condomino destinatario l'onere di consultare la posta elettronica in arrivo.

Abbastanza incisiva invece la decisione della Corte di Appello di Brescia n. 4 del 3 gennaio 2019, che ha invece rilvato come  l'amministratore possa convocare il condomino via e-mail anziché tramite raccomandata a.r. o P.E.C. se è stato lo stesso condomino a domandare questa modalità di convocazione.

Quindi, dopo che l'amministratore dimostra di aver inviato l'avviso proprio a quel determinato indirizzo di posta elettronica, nel rispetto dei termini di legge, è il condomino a dover provare di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile.

Il suo compito è il visionare giornalmente la cartella della posta elettronica in arrivo.

Un’altra sentenza ha chiarito che, anche se l'art. 66 disp. Att. c.c. prevede determinate modalità di convocazione dell'assemblea del condominio, il regolamento può dettare particolari forme di invio dell'avviso di convocazione. Esse devono essere osservate affinché l'assemblea possa dirsi validamente costituita.

Occorre considerare che l'art. 66 disp. Att. c.c. è dichiarato norma inderogabile dal successivo art. 72.

Ciò significa che neppure il regolamento contrattuale ha il potere di modificare il testo della norma e quindi prevedere modalità di convocazione diverse da quelle espressamente contemplate.

La conclusione dovrebbe, quindi, essere che il telegramma non è mezzo idoneo all'adempimento di radunare l'assemblea del condominio.

Anche se l'art. 1335 c.c. non lo dice espressamente, occorre essere in grado di dimostrare che la comunicazione è pervenuta nella sfera di azione del destinatario.

L'utilizzo della posta elettronica ordinaria, come anche il telegramma non paiono fornire simile certezza.

Articolo del:


di Studio Chiné gestioni

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse