L' avviso di ricevimento postale fa fede
E’ quanto ha disposto la Suprema Corte di Cassazione a SEZIONI UNITE in concomitanza della Sentenza N°13452 del 29 maggio 2017.
La pronuncia in commento rileva per avere i Giudici di Legittimità risposto a due interrogativi che nel corso degli ultimi anni hanno alimentato non poco contenzioso. In particolare, gli Ermellini hanno fatto chiarezza in ordine al contrasto giurisprudenziale riferito al computo del termine di trenta giorni previsto per la costituzione in giudizio del ricorrente o dell’appellante dovendo fare espresso riferimento quale dies a quo al momento di invio o al momento di ricezione del plico inviato mediante spedizione postale con raccomandata a.r.
- Il difesa a quo da cui fare decorrere il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio:
Come già segnalato la casistica che ci occupa è quella riconducibile a ricorsi inviati mediante spedizione postale con raccomandata a .r. In particolare, il primo interrogativo al quale i Giudici di Legittimità hanno dato risposta nella pronuncia in commento è quello che riguarda la data da cui far decorrere il termine dei trenta giorni di cui agli artt. 22, comma 1 e 53, comma 2 del D.lgs.n°546/1992 al fine di ottemperare alla costituzione in giudizio previo deposito del fascicolo di parte.
Con riferimento a tale specifico assunto gli Ermellini hanno innanzitutto chiarito che i trenta giorni previsti per la costituzione davanti al giudice tributario decorrono dalla data di ricezione del plico da parte del destinatario ovvero dalla data di spedizione del plico stesso.
In altre parole, la Suprema Corte ha recepito un orientamento già palesato in concomitanza della sentenza n°12185 del 2008 in occasione della quale i Giudici di Legittimità ebbero modo di precisare che: "in tema dei contenzioso tributario, qualora la notificazione del ricorso introduttivo abbia avuto luogo mediante spedizione postale, il termine entro cui, ai sensi del D.lgs.31 dicembre 1992, n°546, art.22, deve essere effettuato il deposito presso la segreteria della commissione tributaria decorre non già dalla data di spedizione, bensì da quella di ricezione dell’atto da parte del destinatario: la regola, desumibile dall’art.16 u.c. secondo cui la notificazione a mezzo del servizio postale si considera effettuata al momento della spedizione in quanto volta ad evitare che eventuali disservizi postale possano determinare decadenze incolpevoli a carico del notificante, si riferisce infatti ai soli termini entro i quali la notificazione stessa deve intervenire, ed avendo carattere eccezionale non può essere estesa in via analogica a quelli per i quali il perfezionamento della notificazione rappresenta il momento iniziale, trovando in tal caso applicazione il principio generale secondo cui la notificazione si perfeziona con la conoscenza legale dell’atto da parte del destinatario".
Tanto rilevato, da ultimo in concomitanza della sentenza n°13452 del 29/05/2017 le Sezioni Unite hanno espressamente dichiarato di ribadire il principio giurisprudenziale di cui sopra, non senza evidenziare i Giudici di Legittimità l’intento di fare in modo che venga perseguito l’adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile con la previsione di una disciplina uniforme per la proposizione del ricorso introduttivo mediante un assetto delle comunicazioni e delle notificazioni tale da consentire, comunque, l’impiego più largo possibile del servizio postale.
Ne deriva che a conclusione di una attenta, scrupolosa e dettagliata analisi della normativa di riferimento la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha fatto chiarezza in ordine al primo dei due quesiti, palesando il principio di diritto secondo cui a conferma di quanto già espresso nel 2008: "nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, non decorre dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o anche dall’evento che la legge considera equiparabile alla ricezione".
Pertanto, come già segnalato, si tratta di un principio giurisprudenziale già espresso nel 2008 dalla Suprema Corte in considerazione del quale viene fatta salva per il ricorrente o appellante la possibilità di utilizzare un intervallo di tempo sicuramente più ampio entro cui espletare la costituzione in giudizio davanti alla commissione tributaria adita previo deposito del fascicolo di parte presso la segreteria della commissione tributaria adita, attribuendo pertanto valenza giuridica alla data di ricezione del plico (anziché alla data di spedizione intesa come data di partenza) da parte del destinatario da cui fare decorre il termine perentorio di trenta giorni utili secondo quanto disposto dagli artt. 22 comma 1 e 53 comma 2 del D.lgs.n°546/1992.
- Sul deposito dell’avviso di ricevimento in sostituzione della ricevuta di spedizione postale:
Il giudicato delle Sezioni Unite in commento rileva anche per avere gli Ermellini risposto ad un secondo quesito che riguarda nello specifico la rilevanza o meno dell’omesso tempestivo deposito della ricevuta di spedizione postale del ricorso quando risulti in atti dall’avviso di ricevimento del relativo plico raccomandato, al fine di verificare la regolare e corretta costituzione in giudizio del ricorrente o dell’appellante.
Tra i due orientamenti sopra evidenziati le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno espresso da ultimo nella sentenza sopra richiamata il principio di diritto secondo cui: "nel processo tributario non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e neon la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal caso, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione, sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza".
In altre parole, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto ammissibile e pertanto utilizzabile anche l’avviso di ricevimento in sostituzione della ricevuta di spedizione subordinando però tale validità alla conditio sine qua non che l’avviso stesso in termini di attendibilità venga certificato dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o con il timbro datario attraverso i quali è possibile configurare la data certa da cui fare decorrere il termine dei trenta giorni per la costituzione in giudizio.
- Considerazioni conclusive:
Diciamo che la ratio dell’orientamento ultimo assunto dai Giudici di Legittimità a Sezioni Unite è condivisibile a parere di chi scrive e rinviene dal volere fare salva la possibilità di utilizzare l’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta spedizione postale quale valida alternativa rispetto al deposito della ricevuta di spedizione subordinando però necessariamente tale utilizzo alla certificazione da parte dell’ufficio postale mediante stampigliatura con macchina numeratrice e con timbro datario.
Tali considerazioni hanno portato i Giudici di Legittimità a definire comunque idoneo l’avviso di ricevimento postale in caso di notifica a mezzo posta in sostituzione dell’avviso di spedizione postale e, pertanto possibile il deposito del primo nel fascicolo di parte al fine di attestare per tabulas l’osservanza del termine di cui agli art.21 comma 1 e 53 comma 2 del D.lgs.n°546/1992, volendo tuttavia la i Giudici di Legittimità subordinare tale utilizzo alternativo a quel rigore rinveniente necessariamente dalla tracciabilità cosiddetta automatizzata assicurata dall’agente postale.
- Il difesa a quo da cui fare decorrere il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio:
Come già segnalato la casistica che ci occupa è quella riconducibile a ricorsi inviati mediante spedizione postale con raccomandata a .r. In particolare, il primo interrogativo al quale i Giudici di Legittimità hanno dato risposta nella pronuncia in commento è quello che riguarda la data da cui far decorrere il termine dei trenta giorni di cui agli artt. 22, comma 1 e 53, comma 2 del D.lgs.n°546/1992 al fine di ottemperare alla costituzione in giudizio previo deposito del fascicolo di parte.
Con riferimento a tale specifico assunto gli Ermellini hanno innanzitutto chiarito che i trenta giorni previsti per la costituzione davanti al giudice tributario decorrono dalla data di ricezione del plico da parte del destinatario ovvero dalla data di spedizione del plico stesso.
In altre parole, la Suprema Corte ha recepito un orientamento già palesato in concomitanza della sentenza n°12185 del 2008 in occasione della quale i Giudici di Legittimità ebbero modo di precisare che: "in tema dei contenzioso tributario, qualora la notificazione del ricorso introduttivo abbia avuto luogo mediante spedizione postale, il termine entro cui, ai sensi del D.lgs.31 dicembre 1992, n°546, art.22, deve essere effettuato il deposito presso la segreteria della commissione tributaria decorre non già dalla data di spedizione, bensì da quella di ricezione dell’atto da parte del destinatario: la regola, desumibile dall’art.16 u.c. secondo cui la notificazione a mezzo del servizio postale si considera effettuata al momento della spedizione in quanto volta ad evitare che eventuali disservizi postale possano determinare decadenze incolpevoli a carico del notificante, si riferisce infatti ai soli termini entro i quali la notificazione stessa deve intervenire, ed avendo carattere eccezionale non può essere estesa in via analogica a quelli per i quali il perfezionamento della notificazione rappresenta il momento iniziale, trovando in tal caso applicazione il principio generale secondo cui la notificazione si perfeziona con la conoscenza legale dell’atto da parte del destinatario".
Tanto rilevato, da ultimo in concomitanza della sentenza n°13452 del 29/05/2017 le Sezioni Unite hanno espressamente dichiarato di ribadire il principio giurisprudenziale di cui sopra, non senza evidenziare i Giudici di Legittimità l’intento di fare in modo che venga perseguito l’adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile con la previsione di una disciplina uniforme per la proposizione del ricorso introduttivo mediante un assetto delle comunicazioni e delle notificazioni tale da consentire, comunque, l’impiego più largo possibile del servizio postale.
Ne deriva che a conclusione di una attenta, scrupolosa e dettagliata analisi della normativa di riferimento la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha fatto chiarezza in ordine al primo dei due quesiti, palesando il principio di diritto secondo cui a conferma di quanto già espresso nel 2008: "nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, non decorre dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o anche dall’evento che la legge considera equiparabile alla ricezione".
Pertanto, come già segnalato, si tratta di un principio giurisprudenziale già espresso nel 2008 dalla Suprema Corte in considerazione del quale viene fatta salva per il ricorrente o appellante la possibilità di utilizzare un intervallo di tempo sicuramente più ampio entro cui espletare la costituzione in giudizio davanti alla commissione tributaria adita previo deposito del fascicolo di parte presso la segreteria della commissione tributaria adita, attribuendo pertanto valenza giuridica alla data di ricezione del plico (anziché alla data di spedizione intesa come data di partenza) da parte del destinatario da cui fare decorre il termine perentorio di trenta giorni utili secondo quanto disposto dagli artt. 22 comma 1 e 53 comma 2 del D.lgs.n°546/1992.
- Sul deposito dell’avviso di ricevimento in sostituzione della ricevuta di spedizione postale:
Il giudicato delle Sezioni Unite in commento rileva anche per avere gli Ermellini risposto ad un secondo quesito che riguarda nello specifico la rilevanza o meno dell’omesso tempestivo deposito della ricevuta di spedizione postale del ricorso quando risulti in atti dall’avviso di ricevimento del relativo plico raccomandato, al fine di verificare la regolare e corretta costituzione in giudizio del ricorrente o dell’appellante.
Tra i due orientamenti sopra evidenziati le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno espresso da ultimo nella sentenza sopra richiamata il principio di diritto secondo cui: "nel processo tributario non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e neon la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal caso, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione, sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza".
In altre parole, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ritenuto ammissibile e pertanto utilizzabile anche l’avviso di ricevimento in sostituzione della ricevuta di spedizione subordinando però tale validità alla conditio sine qua non che l’avviso stesso in termini di attendibilità venga certificato dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o con il timbro datario attraverso i quali è possibile configurare la data certa da cui fare decorrere il termine dei trenta giorni per la costituzione in giudizio.
- Considerazioni conclusive:
Diciamo che la ratio dell’orientamento ultimo assunto dai Giudici di Legittimità a Sezioni Unite è condivisibile a parere di chi scrive e rinviene dal volere fare salva la possibilità di utilizzare l’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta spedizione postale quale valida alternativa rispetto al deposito della ricevuta di spedizione subordinando però necessariamente tale utilizzo alla certificazione da parte dell’ufficio postale mediante stampigliatura con macchina numeratrice e con timbro datario.
Tali considerazioni hanno portato i Giudici di Legittimità a definire comunque idoneo l’avviso di ricevimento postale in caso di notifica a mezzo posta in sostituzione dell’avviso di spedizione postale e, pertanto possibile il deposito del primo nel fascicolo di parte al fine di attestare per tabulas l’osservanza del termine di cui agli art.21 comma 1 e 53 comma 2 del D.lgs.n°546/1992, volendo tuttavia la i Giudici di Legittimità subordinare tale utilizzo alternativo a quel rigore rinveniente necessariamente dalla tracciabilità cosiddetta automatizzata assicurata dall’agente postale.
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