L'eccezione della "crocetta", o flag


Modalità di compilazione del certificato medico telematico ai fini della richiesta di invalidità civile, ed indennità di accompagnamento
L'eccezione della "crocetta", o flag
Nelle cause per accertamento tecnico preventivo finalizzate all'ottenimento della indennità di accompagnamento prevista dalla legge 18/80, è sempre più frequente, da parte dei funzionari Inps costituiti, la temutissima e famigerata eccezione della "crocetta".
Essa, in sostanza, si concretizza nell'eccepire che in sede di redazione del certificato medico telematico, da parte del medico abilitato, non furono crocettate, flaggate, appositamente spuntate, tramite la redazione telematica del certificato, le apposite caselle contenenti la dicitura: "non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita", o "non poter deambulare autonomamente".
Questi ultimi infatti sono i requisiti alternativamente previsti per l'ottenimento della indennità di accompagnamento.
Alcuni giudici aderiscono, altri, più illuminati, respingono tale eccezioni.
La tesi di coloro che aderisce alla eccezione formulata dall'Inps, si sostanzia, brevemente, nella circostanza che, il coacervo di norme che ha previsto l'invio telematico della domanda amministrativa da parte del cittadino, tramite pin, abbia previsto che il medico curante sia il primo filtro della procedura. Quindi, qualora esso disconosca il presupposto di nessuna delle due condizioni sopra descritte per aver diritto alla indennità di accompagnamento, tale prestazione non possa essere valutata in sede di verbale di Commissisone Inps, e successivamente quindi in giudizio, in quanto mai richiesta.
Di contro, le eccezioni alla eccezione sono le seguenti: ma se il medico di base che redige il certificato dice che non vi sono i presupposti, e pertanto la commisssione Inps non può procedere alla visita per i presupposti della indennità di accompagnamento in quanto insusssitenti i presupposti, qualora il medico di base dica essi ci siano, crocettando l'apposita casella, la visita sarebbe a questo punto superflua, essendoci già sdtata una valutazione? Od il parere del medico vale solo in un senso?
E cosa succede se il medico è incompetente, distratto, pavido?
Di fronte alla scelta di corcettare una casella, assumendosi una responsabilità anche penale, e non crocettarla, evidentemente esso è fortemente condizionato nella sua scelta.
Ed ancora: qualora non siano selezionate le caselle sopra richieste dall'Inps, ma solo quella "malattia oncologica in atto", non dovrebbe comunque spettare il diritto ad essere valutato da una commisssione medica suoeriore per verificare la susssitenza del diritto alla indennità di accompagnamento per il periodo eventuale di chemioterapia? Il ricorrente è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, di deambulare autonomamente, ma durante il periodo di chemioterapia necessita di assistenza, come d'altronde pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza costante.
Ed ancora: l'opzione prevista dal sistema, sul certificato telematico redatto dal medico, "non mi esprimo", non è attivabile, pur prevista, costringendo il professionista ad una scelta impari, sopra descritta, e delegandogli una funzione di filtro, decisoria, e determinante sulla vita del ricorrente, che non gli spetta.
La verità è che la domanda amministrativa è atto esclusivo del cittadino, mentre il medico ha solo il compito diredigere un certificato medico, esterno alla domanda amministrativa stessa. Ma perchè l'Inps non attiva una apposita casella, oggi inesistente, per la esplicita richiesta di indennità di accompagnamento sulla domanda telematica presentata dal cittadino, anzichè sul certificato medico telematico?

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di avv. Sergio Massimo Mancusi

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