L’economista spagnolo non si iscrive all’albo


Secondo il Consiglio di Stato gli economisti spagnoli non possono iscriversi all’albo italiano dei commercialisti
L’economista spagnolo non si iscrive all’albo
Il riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero è tema di vivo interesse; specie laddove lo si rapporta al principio di libera circolazione di merci, capitali e servizi all'interno dell’Unione europea.
E’ il caso, noto, dell’abilitazione all’esercizio della professione forense. L’orientamento giurisprudenziale è nel senso di riconoscere il diritto dei soggetti abilitati all’esercizio della professione presso un qualsiasi Stato membro di iscriversi (seppur con alcune limitazioni e vincoli) nell’albo degli avvocati e di esercitare in Italia la professione di Avvocato.
Tuttavia, tale principio non ha applicazione incondizionata e assoluta.
Infatti, il Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 gennaio 2016, ha confermato la sussistenza di un limite al riconoscimento in Italia del titolo professionale conseguito in Spagna. In particolare, è stato rilevato che il titolo di economista, conseguibile in Spagna sulla base della semplice laurea, senza necessità né di esame di abilitazione, né di alcuna ulteriore formazione post lauream, non consente la iscrizione all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e, dunque, l’esercizio della relativa professione.

E ciò perché "la direttiva comunitaria 2005/36/CE (trasposta nell’ordinamento nazionale dal sopra citato d.lgs. nr. 206 del 2007), sulla base della quale l’odierno appellato ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo professionale conseguito in Spagna, è costantemente interpretata dalle stesse istituzioni europee nel senso di non consentire l’automatico riconoscimento di titoli conseguiti in altro Stato dell’Unione, qualora questo sia richiesto al fine di ottenere l’attribuzione di un titolo per il quale l’ordinamento nazionale richiede un esame o una formazione professionale specifica, ulteriore rispetto al diploma di laurea (cfr. Corte di giustizia UE, 29 gennaio 2009, C-311)".

Quindi, allo stato, gli avvocati spagnoli possono esercitare in Italia, iscrivendosi nel relativo albo, mentre gli economisti spagnoli no.

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di Avv. Giuseppe La Rosa

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