L’emergenza frena la riscossione e apre le porte dell'accordo


Estesa a tutto il 2020 la sospensione della riscossione, più accessibili le transazioni fiscali e previdenziali nell’ambito del concordato preventivo e degli accordi
L’emergenza frena la riscossione e apre le porte dell'accordo

Si estende a tutto il 31/12/2020 la sospensione della riscossione già oggetto di un primo intervento con  l'articolo 68 del c.d. Cura Italia (DL n. 18/2020). Lo prevede il nuovo articolo 1-bis del D.L.125/2020 in forza del quale tutti i pagamenti oggetto di sospensione nel periodo dall'8 marzo al 31 dicembre 2020, potranno essere effettuati in unica soluzione entro il prossimo 31 gennaio 2021; entro il medesimo termine vanno corrisposte anche le rate scadute dei piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020 per i Comuni delle prime zone rosse del nord Italia.

Oltre a questa misura emergenziale, un emendamento approvato dalla commissione affari costituzionali del Senato, introduce una norma che va a rivoluzionare la Legge Fallimentare (R.D. 267/1942) nelle more dell’entrata in vigore del nuovo Codice delle Crisi e dell’Insolvenza, in gran parte posticipata com’è noto al 1° settembre del prossimo anno 2021, abrogando al contempo il D.M. 4 agosto 2009 che sinora aveva limitato la c.d. transazione previdenziale nell’ambito dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, laddove obbligava l’INPS a rifiutare le transazioni sui contributi dovuti all’Istituto.

Nell’ambito di queste procedure di risoluzione della crisi d’impresa di cui rispettivamente agli art. 160 e 182 bis e s.s., con la conversione in legge del D.L. 125, saranno solo i Tribunali a valutare la convenienza delle proposte concordatarie o degli accordi per i creditori, compresi l’Agenzia delle Entrate e l’INPS il cui voto o assenso non sarà più determinante ai fini dell’omologazione quando, anche sulla scorta della relazione del professionista di cui al comma 3 dell’art. 161 L.F., è dimostrato che la proposta dei debitori risulta essere per i creditori più conveniente rispetto alla liquidazione fallimentare (o giudiziale come definita nel nuovo CCI).

Questo nuovo paradigma di valutazione delle proposte e degli accordi risulta invero del tutto coerente con gli intenti del Legislatore della Riforma della Crisi (D.Lgs. 14/2019). Infatti, nel nuovo assetto normativo introdotto dal CCI, il fallimento è considerato l’opzione peggiore e meno preferibile (lo stesso termine viene sostituito con  Liquidazione Giudiziale) a fronte degli importanti strumenti di risoluzione della crisi – concordato in continuità, piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti – introdotti già dal 2006 e  potenziati, con espressa previsione anche di appositi strumenti per le imprese più piccole,  c.d. non fallibili, mutuati dalla positiva esperienza della composizione delle crisi da  sovra indebitamento e anch’essi ricompresi adesso nel Nuovo CCI le cui previsioni in punto di strumenti di risoluzione risultano rinforzate e anticipate dal citato D.L. 125/2020 con le nuove norme che entreranno in vigore al momento della conversione in legge e saranno immediatamente operative in quanto si tratta di norme processuali che potranno essere applicate dai tribunali in tutti i nuovi procedimenti e a quelli non ancora omologati.

Saranno i professionisti indipendenti con le loro relazioni a dimostrare sotto la propria responsabilità non solo la fattibilità dei piani alternativi alla liquidazione delle imprese, ma anche la maggiore convenienza per i creditori delle proposte di rimodulazione dei debiti rispetto a quanto potrebbero ricavare dal realizzo delle aziende.

Si tratta di norme quanto mai opportune nell’attuale contesto per salvaguardare il tessuto imprenditoriale dal default causato dal mancato pagamento delle imposte e dei contributi e certamente preferibili rispetto ai paventati condoni indiscriminati contro i quali si sono giustamente sollevate molteplici critiche posto che queste misure, spesso, sono utilizzate proprio da coloro che scientemente hanno omesso il pagamento delle imposte magari distraendo i relativi fondi aziendali, piuttosto che dalle imprese che realmente si sono trovate o si trovano in difficoltà.

Nell’ambito di una procedura giudiziale è, invece, possibile investigando sulle circostanze che hanno comportato lo stato di crisi valutare la sussistenza di una corretta condotta degli imprenditori e di circostanze indipendenti dal loro agire che hanno alterato l’equilibrio finanziario aziendale, accertando al contempo la possibilità di salvaguardare le imprese e i loro portatori di interessi compresi i lavoratori in primis, l’erario e lo stesso mercato competitivo che ha certamente l’interesse a mantenere in attività gli imprenditori corretti così come quello di espellere quelli più spregiudicati che con la loro condotta creano disvalore.

Nell’emergenza sanitaria ed economica in atto occorre focalizzare legalità e buone prassi aziendali, la salvaguardia del sistema delle imprese lo richiede e sono da accogliere con favore tutti gli input del Legislatore in questo senso. Il nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza con gli ultimi aggiustamenti “tarati" a misura della congiuntura può contribuire a sanificare e fortificare le nostre micro/pmi che costituiscono la parte prevalente del tessuto imprenditoriale; in questo senso auspico un altro passo avanti in questa  direzione con la revisione del sistema dell’allerta preventivo e degli OCRI che al momento appare ancora troppo invasivo e andrebbe a mio avviso ridimensionato per evitare un eccesso di segnalazioni negative che paradossalmente potrebbe portare gli imprenditori a diffidare dei nuovi strumenti.

Le situazioni di anomalia sono, infatti, più frequenti nelle imprese più piccole che tuttavia sono pure quelle che riescono a meglio fronteggiarle, per questo motivo vanno assoggettate al modello delle segnalazioni all’OCRI solo quando il modello sarà stato adeguatamente implementato e testato in modo da poter essere visto come un’opportunità piuttosto che una minaccia.

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di Dott. Marcello Murabito

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