L'eredità del coniuge separato
Cosa accade quando uno dei coniugi separati muore? Spetta l`eredità al coniuge superstite?

Uno dei quesiti che spesso mi vengono posti è: ma il coniuge separato può ereditare dall’altro coniuge defunto?
Orbene, la questione è di particolare interesse giuridico, in quanto in costanza di separazione, ai sensi dell’art. 548, comma 1, c.c., il coniuge separato, cui non è stata addebitata la separazione, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
In altre parole, il coniuge che si separa, e al quale non viene posto l’addebito della separazione (cioè la separazione non sia avvenuta per sua colpa), ha gli stessi diritti successori di qualsiasi altro coniuge.
Quindi, in punto di diritto, potrà vantare, in assenza di altri eredi, la metà del patrimonio del defunto, ovvero, in presenza di un figlio erediterà un terzo del patrimonio e in presenza di più figli un quarto dell’asse ereditario.
Però, dobbiamo fare molta attenzione, perché può accadere che, al momento del decesso del de cuius, sia intervenuta una sentenza di divorzio, ma questa non è ancora passata in giudicato, cioè, è ancora impugnabile in appello o ricorribile in Corte di Cassazione.
In questi casi, dato che la sentenza di divorzio è suscettibile di modifiche all’interno dell’ordinamento giuridico per vizi di diritto o di merito, si applicherà la disciplina normativa dettata dall’art. 548, comma 1, c.c. sopraesposta.
Per l’effetto, affinché si possa affermare con certezza che l’ex coniuge non possa vantare alcun diritto ereditario, bisognerà attendere che la sentenza che dichiari la cessazione degli effetti giuridici del matrimonio abbia visto decorrere i termini di impugnazione e che non sia, pertanto, più suscettibile di modifiche ad opera di un giudice superiore.
Cosa accade, invece, quando l’ex coniuge superstite (che cioè sopravvive all’altro coniuge separato) abbia visto addebitarsi la separazione?
In tali casi, il coniuge separato non vanterà diritti successori, ma, sempre ai sensi dell’art. 548, comma 2, c.c., se al momento dell’apertura della successione vantava il diritto agi alimenti, potrà chiedere che venga posto a carico dell’asse ereditario un assegno vitalizio.
Si badi bene, però, che la norma di cui sopra, al suo comma 3, così prosegue "l'assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta".
È inoltre importante, che anche la sentenza di separazione con addebito deve essere passata in giudicato, perché esplichi gli effetti appena elencati.
Infine, si ricorda che, in caso di separazione con addebito ad entrambi i coniugi, l’ultimo comma dell’art. 548 c.c. sancisce l’applicazione della medesima disciplina di cui al comma 2, cioè la decadenza, per il coniuge superstite, al diritto alla partecipazione alla divisione ereditaria.
Orbene, la questione è di particolare interesse giuridico, in quanto in costanza di separazione, ai sensi dell’art. 548, comma 1, c.c., il coniuge separato, cui non è stata addebitata la separazione, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
In altre parole, il coniuge che si separa, e al quale non viene posto l’addebito della separazione (cioè la separazione non sia avvenuta per sua colpa), ha gli stessi diritti successori di qualsiasi altro coniuge.
Quindi, in punto di diritto, potrà vantare, in assenza di altri eredi, la metà del patrimonio del defunto, ovvero, in presenza di un figlio erediterà un terzo del patrimonio e in presenza di più figli un quarto dell’asse ereditario.
Però, dobbiamo fare molta attenzione, perché può accadere che, al momento del decesso del de cuius, sia intervenuta una sentenza di divorzio, ma questa non è ancora passata in giudicato, cioè, è ancora impugnabile in appello o ricorribile in Corte di Cassazione.
In questi casi, dato che la sentenza di divorzio è suscettibile di modifiche all’interno dell’ordinamento giuridico per vizi di diritto o di merito, si applicherà la disciplina normativa dettata dall’art. 548, comma 1, c.c. sopraesposta.
Per l’effetto, affinché si possa affermare con certezza che l’ex coniuge non possa vantare alcun diritto ereditario, bisognerà attendere che la sentenza che dichiari la cessazione degli effetti giuridici del matrimonio abbia visto decorrere i termini di impugnazione e che non sia, pertanto, più suscettibile di modifiche ad opera di un giudice superiore.
Cosa accade, invece, quando l’ex coniuge superstite (che cioè sopravvive all’altro coniuge separato) abbia visto addebitarsi la separazione?
In tali casi, il coniuge separato non vanterà diritti successori, ma, sempre ai sensi dell’art. 548, comma 2, c.c., se al momento dell’apertura della successione vantava il diritto agi alimenti, potrà chiedere che venga posto a carico dell’asse ereditario un assegno vitalizio.
Si badi bene, però, che la norma di cui sopra, al suo comma 3, così prosegue "l'assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta".
È inoltre importante, che anche la sentenza di separazione con addebito deve essere passata in giudicato, perché esplichi gli effetti appena elencati.
Infine, si ricorda che, in caso di separazione con addebito ad entrambi i coniugi, l’ultimo comma dell’art. 548 c.c. sancisce l’applicazione della medesima disciplina di cui al comma 2, cioè la decadenza, per il coniuge superstite, al diritto alla partecipazione alla divisione ereditaria.
Articolo del: