L'esdebitazione fallimentare


Un rimedio a disposizione dell'imprenditore fallito per "chiudere con il passato" e ricominciare la propria attività
L'esdebitazione fallimentare
Introdotto dalla riforma del diritto fallimentare, attuata con il D.Lgs. n. 5 del 2006, (entrata in vigore il 16 luglio dello stesso anno), l'istituto dell'esdebitazione (che subentra alla vecchia "riabilitazione" si propone di fornire all'imprenditore fallito uno strumento con il quale chiudere la vicenda fallimentare e ricominciare l'attività imprenditoriale senza essere inseguito a vita dai creditori concorsuali rimasti in parte insoddisfatti.
L'art 143 della legge fallimentare che ne definisce i contorni, stabilisce, infatti, che: "Il Tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo, verificate le condizioni di cui all'art. 142 e tenuto conto dei comportamenti collaborativi del medesimo, sentito il curatore e i comitato dei creditori, dichiara inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente".
Non più, quindi, la possibilità per i creditori rimasti parzialmente insoddisfatti, di agire nei confronti del debitore fallito anche successivamente alla chiusura del fallimento e fino all'integrale soddisfazione, ma l'opportunità per il debitore che si sia "comportato bene" in sede fallimentare di "chiudere la parentesi" e ricominciare daccapo. I beni del fallito non sono più aggredibili senza limiti di tempo.
Il requisiti principale, tra quelli previsti dall'art. 142, è che il debitore abbia soddisfatto, "almeno in parte", i creditori concorsuali. L'espressione "almeno in parte" utilizzata dal legislatore non è chiarissima.
A chiarirne il significato ci ha pensato la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 181 del 2008, ha stabilito che l'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in minima parte, tutti i creditori concorsuali.
Anche la giurisprudenza ha dato il suo contributo allo scopo. La maggior parte dei Tribunali, abbracciando un'interpretazione più ampia della norma, hanno stabilito che per la concessione dell'esdebitazione sia sufficiente che tutti i creditori, sia privilegiati che chirografari siano stati soddisfatti in minima parte (oltre al pagamento delle spese di procedura). Altri Tribunali hanno, invece, ritenuto necessaria la piena soddisfazione dei creditori privilegiati e la soddisfazione, anche in minima parte, di quelli chirografari.
Se sussistono i requisiti previsti dalla legge, vale, quindi, la pena di provarci.

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di Avv. Marco Ranni

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