L'esonero contributivo per il tempo indeterminato
L`Inps, con la circolare 57 pubblicata il 29.03.2016, affronta gli aspetti procedurali circa gli adempimenti per usufruire dell`esonero contributivo

L`Inps, con la circolare 57 pubblicata il 29.03.2016, affronta gli aspetti procedurali e fornisce le istruzioni necessarie riguardo agli adempimenti per usufruire dell`esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, previsto dall`art. 1, commi 178 e seguenti, della legge 208 del 28.12.2015.
La nota dell`Inps si preoccupa, per i rapporti che saranno instaurati nel 2016, di chiarire i seguenti aspetti: natura dell`esonero contributivo; datori di lavoro beneficiari; rapporti di lavoro incentivati; condizioni per il diritto all`esonero contributivo e condizioni per il riconoscimento del diritto all`incentivo.
La Legge di Stabilità 2016 definisce l`esonero contributivo come un incentivo all`occupazione. Pur rappresentando una riduzione del costo del lavoro con l`utilizzo di risorse statali, non determina, a parere del legislatore, un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale.
Il predetto beneficio si applica, infatti, a tutti i datori di lavoro privati e, con modalità di finanziamento specifiche, anche ai datori di lavoro agricoli. Per questo si esclude la violazione dell`art. 107 del Trattato sul funzionamento dell`Unione Europea. Restano esclusi dall`esonero, come in passato, i contratti di apprendistato e di lavoro domestico, ai quali si applicano già aliquote previdenziali ridotte.
Il diritto alla legittima fruizione dell`esonero contributivo biennale è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia d`incentivi all`assunzione, da ultimo evidenziati dall`art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015, dall`altro, dalle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell`assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, infine, da taluni presupposti specificamente previsti dall`art. 1, c. 178, della Legge di Stabilità 2016.
Bisogna porre particolare attenzione alle seguenti condizioni: il rispetto del diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo; l`assenza di sospensioni in atto presso il datore di lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale; l`assunzione non deve riguardare lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. L`esonero contributivo, ovviamente, spetta a condizione che, nei 6 mesi precedenti l`assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato. Il datore di lavoro non avrà diritto al beneficio nel caso in cui il lavoratore assunto sia già stato interessato dal medesimo incentivo o dall`esonero di cui all`art. 1, c. 118, della L. 23.12.2014, n. 190. L`importante vantaggio economico per le aziende sarà pari al 40% dei contributi previdenziali a carico del datore, esclusi i premi e i contributi Inail, con il limite massimo pari a 3.250 euro annui. Il beneficio avrà una durata di 24 mesi, con decorrenza dalla data di assunzione e riguarderà i rapporti di lavoro instaurati dal 1.01.2016 al 31.12.2016.
La nota dell`Inps si preoccupa, per i rapporti che saranno instaurati nel 2016, di chiarire i seguenti aspetti: natura dell`esonero contributivo; datori di lavoro beneficiari; rapporti di lavoro incentivati; condizioni per il diritto all`esonero contributivo e condizioni per il riconoscimento del diritto all`incentivo.
La Legge di Stabilità 2016 definisce l`esonero contributivo come un incentivo all`occupazione. Pur rappresentando una riduzione del costo del lavoro con l`utilizzo di risorse statali, non determina, a parere del legislatore, un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale.
Il predetto beneficio si applica, infatti, a tutti i datori di lavoro privati e, con modalità di finanziamento specifiche, anche ai datori di lavoro agricoli. Per questo si esclude la violazione dell`art. 107 del Trattato sul funzionamento dell`Unione Europea. Restano esclusi dall`esonero, come in passato, i contratti di apprendistato e di lavoro domestico, ai quali si applicano già aliquote previdenziali ridotte.
Il diritto alla legittima fruizione dell`esonero contributivo biennale è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia d`incentivi all`assunzione, da ultimo evidenziati dall`art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015, dall`altro, dalle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell`assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, infine, da taluni presupposti specificamente previsti dall`art. 1, c. 178, della Legge di Stabilità 2016.
Bisogna porre particolare attenzione alle seguenti condizioni: il rispetto del diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo; l`assenza di sospensioni in atto presso il datore di lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale; l`assunzione non deve riguardare lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. L`esonero contributivo, ovviamente, spetta a condizione che, nei 6 mesi precedenti l`assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato. Il datore di lavoro non avrà diritto al beneficio nel caso in cui il lavoratore assunto sia già stato interessato dal medesimo incentivo o dall`esonero di cui all`art. 1, c. 118, della L. 23.12.2014, n. 190. L`importante vantaggio economico per le aziende sarà pari al 40% dei contributi previdenziali a carico del datore, esclusi i premi e i contributi Inail, con il limite massimo pari a 3.250 euro annui. Il beneficio avrà una durata di 24 mesi, con decorrenza dalla data di assunzione e riguarderà i rapporti di lavoro instaurati dal 1.01.2016 al 31.12.2016.
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