L’evoluzione della vecchia rottamazione: cosa succederà ora?


Cosa accade con la nuova rottamazione in riferimento alle precedenti definizioni agevolate
L’evoluzione della vecchia rottamazione: cosa succederà ora?

Vorrei analizzare in tale articolo quello che sarà e come bisognerà comportarsi con l’entrata in vigore della nuova rottamazione in riferimento alle precedenti definizioni agevolate:

L'integrale pagamento, entro il termine differito al 7.12.2018, delle residue somme dovute ai sensi della precedente definizione agevolata dei carichi di cui all’art. 1, cc. 6 e 8, lett. b), n. 2) D.L. 148/2017, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, determina, per i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che è effettuato in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31.07 e il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1.08.2019, gli interessi al tasso dello 0,3% annuo.

A tal fine, entro il 30.06.2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invierà a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze.

Ricordiamo, inoltre, che il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

I debiti però relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale pagamento, entro il 7.12.2018, delle somme da versare nello stesso termine non possono essere definiti secondo le nuove disposizioni e la dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti è improcedibile.

Infine potranno essere definiti, secondo le nuove disposizioni, anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:

a) dell'art. 6, c. 2 D.L. 193/2016, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;

b) dell'art. 1, c. 5 D.L. 148/2017, per le quali il debitore non ha provveduto all'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute.

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di Dott. Massimiliano Napoletano

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