L’evoluzione normativa e giurisprudenziale dell’assegno divorzile


La natura mista dell’assegno divorzile, cosa è cambiato dopo la sentenza della Corte di Cassazione n. 18287/2018
L’evoluzione normativa e giurisprudenziale dell’assegno divorzile

 

L’assegno divorzile è il contributo economico che l’ex coniuge è tenuto periodicamente a versare a favore dell’altro nel momento in cui quest’ultimo non dispone di mezzi adeguati o si trova nell’impossibilità di procurarseli, secondo le modalità stabilite dal Giudice nella pronuncia che determina lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

L’assegno di divorzio si distingue dall’assegno di mantenimento (che, invece, viene corrisposto in una fase transitoria del rapporto durante la separazione personale) e costituisce un diritto di credito irrinunciabile conferito in favore del beneficiario sino al momento in cui quest’ultimo contragga nuove nozze ovvero instauri una convivenza caratterizzata da stabilità e durevolezza (Cassazione ordinanza n. 12879/2017) o, ancora, in caso di decesso dell’ex coniuge obbligato; circostanze, queste, in cui la corresponsione cessa automaticamente.

Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 898 del 1970, il Tribunale stabilisce anche il quantum dell’assegno divorzile sulla base di alcuni importanti parametri: le condizioni personali e patrimoniali dei coniugi, l’età, lo stato di salute, la capacità di reperire lavoro, le cause che hanno determinato la rottura del rapporto coniugale ed il contributo morale e materiale profuso da ciascun coniuge nel progetto famigliare.

Tali criteri sono, poi, rapportati alla durata complessiva dell’unione coniugale: un matrimonio longevo può indurre il Giudice a prevedere un assegno di divorzio alla parte economicamente più debole se quest’ultima ha dedicato gran parte della sua vita al matrimonio e alla famiglia sacrificando le sue ambizioni professionali e la possibilità, dunque, di sviluppare un’individualità ed indipendenza economica.

Dal 1970 sino al 2017, l’orientamento giurisprudenziale prevalente riconosceva, come precipuo parametro di determinazione dell’assegno di divorzio, il tenore di vita di cui il coniuge godeva in costanza di matrimonio e che analogamente doveva essere mantenuto anche successivamente alla scissione del vincolo coniugale.

Alla luce di quest’ultimo profilo non risultava, dunque, necessario che il coniuge versasse in uno stato di bisogno, bensì era sufficiente un notevole deterioramento delle sue condizioni economiche.

Una vera e propria svolta è giunta con la sentenza n. 11504 del 10/05/2017, la c. d. sentenza “Grilli”, che ha svincolato il riconoscimento dell’assegno divorzile dal parametro della conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, rapportandolo al criterio dell’autosufficienza economica dell’ex coniuge richiedente.

Tale mutamento giurisprudenziale ha comportato effetti anche in merito all’onere della prova: in base al criterio dell’autosufficienza economica, sarà l’ex coniuge richiedente a dover provare di essere in possesso dei requisiti per ottenere l’assegno. Ulteriore conseguenza di tale innovativo orientamento sono state le numerose richieste di revisione dell’assegno di divorzio al fine di ridurne se non addirittura azzerarne il contributo.

Con la sentenza n. 18287 dell’11 luglio 2018, le Sezioni Unite della Cassazione, risolvendo il contrasto che si era creato sul tema, hanno affermato che ai sensi dell’art. 5, comma 6, della Legge n. 898 del 1970, dopo le modifiche di cui alla Legge n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, che ha natura assistenziale, compensativa e perequativa, va valutato in base ad un criterio composito che tenga anche conto del tenore di vita goduto durante il matrimonio, alla luce di una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dando particolare rilievo al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale dell’altro coniuge ed alla conduzione della vita familiare, rinunciando ad una posizione lavorativa per occuparsi della famiglia.

Tale criterio composito si basa sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l’unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo: secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili che possono incidere sul profilo economico-patrimoniale di ciascuno di essi anche dopo la fine dell’unione matrimoniale.

Pertanto, anche al coniuge economicamente più debole deve essere riconosciuto l’impegno e il contributo personale alla conduzione del ménage familiare.

Il nuovo criterio individuato dalla Corte valorizza, dunque, i sacrifici del coniuge debole in considerazione degli anni di durata del matrimonio, riconoscendo all’assegno divorzile una funzione compensativa, poiché funge da strumento di protezione per il coniuge economicamente più debole che ha, comunque, contribuito alla conduzione della vita familiare.

 

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di Avv. Carolina Akie Colleoni

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