L'ex coniuge e la nuova famiglia: conseguenze sull'assegno di divorzio
L’art. 5 della legge 898/1970, in tema di Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, stabilisce che «Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive».
Tra i più recenti interventi giurisprudenziali la sentenza 18287 del 2018 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha decretato il superamento del criterio di attribuzione e quantificazione dell’assegno basato sul tenore di vita dei coniugi. E, con l’ordinanza n. 11178 del 23 aprile 2019, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha indicato i seguenti criteri di determinazione dell’assegno mediante i quali il Giudice
a) procede alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro dell'autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.
La questione dei presupposti della revisione dell’assegno, in conseguenza di eventuali modifiche nella condizione patrimoniale del beneficiario derivanti da una relazione sentimentale successiva al divorzio, emerge nella recentissima ordinanza della Cassazione, sez. VI, del 7 aprile 2021, n. 9273, essendo «necessario vagliare se, laddove si voglia aderire all'orientamento già espresso da questa Corte (Cass. 6855/2015), secondo cui «l'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso, il presupposto dell'effettiva sussistenza di una relazione sentimentale stabile, indice di un progetto di vita idoneo ad interrompere in modo definitivo il legame con la precedente esperienza di vita matrimoniale, debba essere accertato in modo rigoroso e possa rinvenirsi anche in assenza di coabitazione o convivenza tra l'ex coniuge ed il terzo».
La questione, posta sotto il profilo della prova («accertato in modo rigoroso» ovvero «anche in assenza di coabitazione o convivenza tra l'ex coniuge ed il terzo»), è attualmente rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria 28995/2020, onde conferire uniformità all'orientamento giurisprudenziale circa il fatto «se l'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, faccia venire meno in maniera automatica il diritto all'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, ovvero al contrario se ne possa affermare la perduranza, valorizzando il contributo dato dall'avente diritto al patrimonio della famiglia e dell'altro coniuge, nel diverso contesto sociale di riferimento».
Secondo il rapporto di strumentalità esistente tra diritto sostanziale e processo, il tema della prova si pone in conseguenza del rapporto tra le situazioni sostanziali interessate: l’ex coniuge divorziato percepisce l’assegno di divorzio perché rileva la sperequazione del proprio reddito rispetto a quello dell'altro ex coniuge nei termini ricordati. D’altra parte l'instaurazione di una relazione affettiva costituisce chiara manifestazione della propria personalità la quale non può sic et simpliciter costituire implicita rinuncia all'assegno.
Se quest’ultimo è comunque un diritto disponibile, la questione è allora la sua interpretazione: in senso debole, ove l’atto di disposizione lo si presuma in ragione della semplice instaurazione di una relazione sentimentale, «anche in assenza di coabitazione o convivenza tra l'ex coniuge ed il terzo», ovvero in senso forte, ove la realtà famigliare neo costituita risulti tale da neutralizzare, superandolo, ogni legame con quella precedente.
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