L’ex coniuge instaura una convivenza: che fine fa l’assegno divorzile?


La Corte di Cassazione Sezioni Unite 32198/2021 chiarisce che l’instaurazione di una nuova convivenza non determina automaticamente il venir meno dell’assegno divorzile
L’ex coniuge instaura una convivenza: che fine fa l’assegno divorzile?

L’assegno divorzile ha oggi una funzione composita, assistenziale e compensativa, nel senso che serve, da un lato, a permettere all’ex coniuge di condurre una vita dignitosa, anche laddove si trovi nell’impossibilità di farlo per mancanza di redditi propri adeguati e, dall’altro, contemporaneamente a compensare gli effetti che, per causa di scelte condivise dalla coppia in costanza di matrimonio, dovessero derivare dallo scioglimento dello stesso, come ad esempio accade quando un ex coniuge abbia rinunciato alla possibilità di crescita professionale allo scopo di dedicarsi all’altro coniuge o alla prole, eventualmente anche con benefici conseguenti effetti sulla crescita professionale dell’altro coniuge.

Circa la possibilità di revisione dell’assegno divorzile si è spesso sposto il problema se questa possa avvenire in stretta concomitanza e conseguenza dell'instaurazione di una relazione sentimentale da parte dell’ex coniuge in epoca successiva al divorzio e, al riguardo, si sono formati sostanzialmente tre orientamenti:

  1. un primo orientamento, secondo il quale il diritto all'assegno non cessa automaticamente all'instaurarsi di una nuova, duratura convivenza, ma può essere eventualmente rimodulato dal giudice nel suo ammontare in considerazione di essa (principio affermato fin da Cass. n. 1477 del 1982, e poi ripreso da Cass. n. 3253 del 1983, Cass. n. 2569 del 1986, Cass. n. 3270 del 1993; Cass. n. 13060 del 2002; Cass. n. 12557 del 2004, Cass. n. 1179 del 2006; Cass. n. 24056 del 2006; Cass. n. 2709 del 2009; Cass. n. 24832 del 2014);

  2. un secondo orientamento, in base al quale il diritto all'assegno divorzile rimane sospeso per tutta la durata della convivenza instaurata successivamente al divorzio, entrando in una sorta di quiescenza, salvo riprendere ad operare in caso di cessazione delal convivenza (Cass. n. 536 del 1977 ripresa da Cass. 11975 del 2003 e poi da Cass. n. 17195 del 2011);

  3. un terzo orientamento (cfr. Cass. n. 6855 del 2015, ripresa da Cass. n. 2466 del 2016, Cass. n. 18111 del 2017, Cass. n. 4649 del 2017, Cass. n. 2732 del 2018, Cass. n. 5974 del 2019, Cass. n. 29781 del 2020, ai quali possono aggiungersi, in relazione all'incidenza della convivenza instaurata con un terzo da uno dei due coniugi separati sull'assegno di separazione, Cass. n. 32871 del 2020 e Cass. n. 16982 del 2018) secondo il quale il diritto stesso all'assegno, in seguito all'instaurarsi di una famiglia di fatto o di una stabile convivenza di fatto, si estingue automaticamente e per l'intero, cessando per sempre e non potendo in alcun modo rivivere neppure in caso di cessazione della convivenza. Dal c.d. principio di autoresponsabilità discende il fatto che il nuovo rapporto di convivenza è fondato su una scelta libera e consapevole con relativa "assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi (Cass. n. 6855 del 2015)» conseguente esclusione di «ogni residua solidarietà post matrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo (Ivi)»

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la recentissima sentenza del 5 novembre 2021 n. 32198 definiscono la questione mediante una chiarificazione generale e definitiva dei più rilevanti aspetti inerenti all’assegno divorzile.

In primo luogo le interpretazioni che riconducono la perdita del diritto all’assegno alla semplice instaurazione di una convivenza non sono confortate «dal riferimento normativo, che come indicato è fermo nella sua formulazione originaria, che circoscrive la perdita del diritto all'assegno divorzile solo alla diversa ipotesi delle nuove nozze, e la situazione di convivenza non è pienamente assimilabile al matrimonio, né sotto il profilo della, almeno tendenziale, stabilità, né tanto meno sotto il profilo delle tutele che offre al convivente, nella fase fisiologica e soprattutto nella fase patologica del rapporto. In difetto di un intervento riformatore sul punto, il dato normativo espresso di riferimento è pur sempre allo stato costituito dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 10, che prevede che "L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze" [Cass., 32198/2021]».

Inoltre «l'affermazione di una caducazione automatica del diritto all'assegno di divorzio, sia nella sua componente assistenziale, sia nella sua componente compensativa, nella sua integralità ed a prescindere dalle vicende del caso concreto, oltre che mancante di un saldo fondamento normativo attuale, non è neppure compatibile con la funzione dell'assegno divorzile, come delineata attualmente dalla giurisprudenza della Corte (da Cass. S.U. n. 18287 del 2018) come non esclusivamente assistenziale, ma anche compensativo – perequativa [Cass., 32198/2021]».

Affinché la scelta del divorzio sia effettivamente libera occorre «procedersi al riequilibrio della disparità delle posizioni economiche venutasi a creare a seguito dello scioglimento del matrimonio, non più nell'ottica, ormai definitivamente superata, di agganciare per sempre il tenore di vita dell'ex coniuge al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, dando luogo anziché alla valorizzazione dell'autonomia, alla costituzione di ingiustificate rendite parassitarie, bensì allo scopo di attribuire all'ex coniuge che non fruisca di mezzi adeguati, e non sia in grado di procurarseli autonomamente e non per sua colpa, un assegno di divorzio che sia commisurato anche al contributo prestato alla formazione del patrimonio familiare e dell'ex coniuge.»

Una nuova convivenza certamente determina il venir meno della componente assistenziale dell'assegno ma «non altrettanto può valere per la componente compensativa [Cass., 32198/2021]».

Occorre considerare come il «contributo dato da ciascun coniuge durante la comunione familiare, in funzione retributivo – compensativa, serve ad evitare, come segnalato da una attenta dottrina, equivoci condizionamenti e commistioni rispetto alle successive opzioni esistenziali dell'interessato, assicurandogli, nel reale rispetto della sua dignità, il riconoscimento degli apporti e dei sacrifici personali profusi nello svolgimento della (ormai definitivamente conclusa) esperienza coniugale. L'adeguato riconoscimento degli apporti di ciascuno dei coniugi alla vita familiare è l'indispensabile condizione per affrontare in maniera autonoma e dignitosa, al di fuori da ogni assistenzialismo, percorsi di vita definitivamente separati. [Cass., 32198/2021]».

In conclusione il fatto che l’ex coniuge stabilisca una nuova convivenza, se da un lato è sufficiente ad escludere che esso possa continuare versare in uno stato di bisogno, stante l’apporto del nuovo convivente, d’altra parte non può da se solo portare ad escludere che sia venuta meno la condizione in cui sia venuto a trovarsi il coniuge sacrificatosi in costanza di matrimonio.

In caso di nuova convivenza l’assegno divorzile non deve ipso facto poter essere revocato, ma neppure può entrare in stato di quiescenza in quanto, laddove revocato invece esso sia, l’eventuale reingresso in una condizione di indigenza da parte di chi, a questo punto, sarebbe non ex coniuge ma ex convivente, risulterebbe causa della cessazione della convivenza e non certo del matrimonio.

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di Avv. Giuseppe Mazzotta

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