L’ex convivente che non versa l'assegno di mantenimento commette reato


La VI Sezione Penale della Corte di Cassazione riafferma che l'ex convivente che ometta di versare l'assegno di mantenimento per il figlio commette reato
L’ex convivente che non versa l'assegno di mantenimento commette reato

La Cassazione, VI sezione penale con la recentissima sentenza n. 8297/2019, ha ribadito che il delitto previsto dall’art. 570 bis c.p. (rubricato “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”) è configurabile anche nel caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti nei confronti dei figli minori nati da genitori non legati da vincolo matrimoniale.


IL CASO

La vicenda trae origine dal ricorso proposto da un ex convivente, condannato per il mancato mantenimento del figlio ai sensi dell’art.3 L. 54/2006 (c.d. Legge sull’affidamento condiviso), il quale lamentava l’asserita abrogazione di tale norma (e dell’art. 12 sexies L.898/70, L. divorzio, dalla stessa richiamato) a opera del d.lgs 21/2018.

A parere del ricorrente, infatti, tale decreto, introducendo la fattispecie criminosa di cui all’art. 570 bis c.p. che espressamente fa riferimento della qualità di coniuge, avrebbe abrogato la precedente previsione prevista all’art.3 L.54/2006, escludendo la previsione di reato in caso di convivenza more uxorio.

Ciò anche in considerazione del fatto che il successivo art. 574 ter c.p. estende la qualità di coniuge alle coppie dell’unione civile e non anche agli ex conviventi more uxorio.


IL QUADRO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE DI RIFERIMENTO

Con la riforma introdotta dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219 si è giunti alla definitiva equiparazione giuridica dei figli nati fuori del matrimonio e dei figli legittimi.
Il successivo d.lgs. 28 dicembre 2013, n.154 ha, poi, eliminato ogni residua forma di discriminazione, anche processuale, introducendo il principio dell’unicità dello stato di figlio (anche adottivo).

La riforma così compiutasi, ha definito l’iter in effetti già avviato dalla L. 54/2006 (c.d. Legge sull’affidamento condiviso) che all’art.4, secondo comma, aveva stabilito che tutte le disposizioni introdotte dalla legge, si sarebbero dovute applicare anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.

La questione relativa alla configurabilità di un reato in capo all’ex convivente, per mancato rispetto degli obblighi di natura economica nei riguardi del figlio è stata oggetto di discussione giurisprudenziale, con esiti discordanti.

In particolare, si è dibattuto sulla portata applicativa dell’art. 3 L.54/2006, che ha introdotto una nuova fattispecie penale proprio con riguardo al mancato versamento dell’assegno.

Sul tema, tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione (con la sentenza 19 gennaio 2017, n. 2666) si era espressa negativamente, ritenendo che la previsione dell’art 4 L. 54/2006 (ovvero l’estensione dell’ambito applicativo della nuova legge anche ai procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio) si applicasse solo ai procedimenti civili previsti da tale legge e non anche alle previsioni normative attinenti al diritto penale.

Successivamente, con le sentenze n. 14731 del 22 febbraio 2018 e n. 55744 del 24 ottobre 2018, la Cassazione è ritornata sui suoi passi, affermando la configurabilità del reato di omesso mantenimento da parte di un genitore, anche nel caso di figli nati fuori del matrimonio.

 

LA SENTENZA 8297/2019

La recente pronuncia qui in commento, proseguendo, dunque, ha riaffermato il predetto principio, operando un’importante interpretazione sistematica dell’intera materia, anche alla luce della recente disciplina delle unioni civili (L.76/2016).

La Corte richiama la sentenza n. 18701/2018, nella quale era stato già affermato che l’interpretazione dell’art. 570 bis c.p., come riferito alla sola prole nata in costanza di matrimonio, “si pone in netta antitesi con la piena equiparazione realizzata nell’ambito del diritto civile. Sistema in cui gli obblighi dei genitori, nascendo dal rapporto di filiazione, non subiscono alcuna modifica a seconda che sia o meno intervenuto il matrimonio, in conformità, del resto, alla previsione dell’art. 30, comma 3, Cost”.

L’unica interpretazione coerente e costituzionalmente orientata della norma, dunque, è quella dell’applicazione dell’art. 570 bis c.p. (che ha spostato la previsione della sanzione penale già prevista dall’art.3 L 54/2006 all’interno del codice penale) anche alla violazione degli obblighi di natura economica che riguardano i figli nati fuori del matrimonio.

Con tale pronuncia, dunque la Suprema Corte ha riaffermato la totale equiparazione fra figli nati fuori del matrimonio e figli legittimi anche sul piano della tutela penale prevista in caso di inadempimento degli obblighi di mantenimento da parte dei genitori.

 

Articolo del:


di Avv. Annalisa De Stefano

L'autore dell'articolo non è nella tua città?

Cerca un professionista con le stesse caratteristiche a te più vicino.

Cerca nella tua città o in una città di tuo interesse