L’ex marito paga il mantenimento anche se gli restano 450 euro

Il Tribunale di Campobasso e la Corte d’Appello di Campobasso hanno respinto la richiesta dell’ex marito di riduzione dell’importo dovuto all'ex moglie a titolo di contributo al mantenimento, pari ad euro 450,00 mensili.
L’uomo è ricorso alla Corte di Cassazione, non condividendo il giudizio dei giudici del merito.
Secondo l’uomo, infatti, i giudici territoriali non avevano considerato la sproporzione esistente tra le posizioni reddituali dei due ex coniugi e l’impossibilità per l’uomo di versare un contributo alla ex moglie di euro 450,00, di pagare un mutuo per euro 360,00 mensili e di poter, di conseguenza, provvedere al proprio mantenimento e della sua nuova famiglia con il residuo importo di euro 450,00.
L’ex moglie, invece, dapprima disoccupata, aveva nel frattempo trovato un lavoro come badante, con retribuzione mensile di euro 500,00.
Secondo la Corte di legittimità, non vi è stato alcun errore di valutazione.
Infatti, secondo quanto deciso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287 del 11.7.2018: "Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Il Legislatore ha attribuito all’assegno coniugale una funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, che non è finalizzata a garantire all’ex coniuge il godimento di un tenore di vita coniugale analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito al patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
In presenza di questi elementi, va riconosciuto alla ex moglie l’assegno di divorzio.
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