L’importanza della legge n. 3/2012: come uscire dal sovraindebitamento


Poco conosciuta dai non addetti ai lavori, la legge n. 3/2012 consente al soggetto "sovraindebitato" di uscire da situazione debitorie e ripartire da zero
L’importanza della legge n. 3/2012: come uscire dal sovraindebitamento

 

 

 

 

 

 

 

Indice:

  • Cosa prevede la Legge n. 3/2012

  • Cosa si intende per “Sovraindebitamento”

  • Cos'è un OCC (Organismo per la Composizione delle Crisi)

  • Chi è il Gestore della crisi

  • Gli obiettivi e la legge

  • Le procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento

  • Le persone e la procedura

  • L’esdebitazione

 

 

 

Cosa prevede la Legge n. 3/2012

La Legge n. 3/2012, successivamente modificata con il D.L. 18 Ottobre 2012, n. 179 (decreto Sviluppo Bis, convertito nella L. 221 del 17 dicembre 2012), successivamente integrata dal D.M. 202/2014, anche se con grave ritardo rispetto a molti altri ordinamenti europei e non, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento una procedura finalizzata all’esdebitazione per i soggetti che non hanno i requisiti per l’accesso alle procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare.

La Legge sul Sovraindebitamento ha dunque un’importanza potenzialmente molto rilevante per questi soggetti che, prima dell’innovazione legislativa in esame, restavano per sempre esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai creditori, salvo il tentativo, spesso destinato a fallire, di raggiungere con essi accordi stragiudiziali. Al contrario, le procedure di sovraindebitamento si svolgono sotto il controllo dell’autorità giudiziaria, garantiscono una “par condicio creditorum” (che non è, invece, garantita dagli accordi stragiudiziali) e consentono di ottenere – in modalità differenti in base alla procedura adita – l’esdebitazione anche per i soggetti che non possono accedere alle procedure previste dalla Legge Fallimentare.

È chiarissima l’importanza della funzione sociale di queste procedure che, come detto, consentono agli individui o enti non assoggettabili alle procedure concorsuali classiche, di cancellare i loro debiti, in modo da avere la possibilità di ripartire da zero (la cosiddetta “fresh start”), e poter riacquistare un ruolo attivo nell’economia, con evidente beneficio non solo per loro stessi, ma in generale per tutta l’economia e la collettività.

 

 

 

Cosa si intende per “Sovraindebitamento”

Si trova in sovraindebitamento chi, nonostante gli sforzi, non riesce più a sostenere i propri impegni economici e rimborsare finanziamenti o debiti.

Il sovraindebitamento può derivare, per esempio, da diversi acquisti rateizzati o da un imprevisto dovuto a questioni di mercato, di lavoro, familiari o di salute.

La legge n. 3/2012, all’articolo 6, comma 2, lett. a), definisce lo stato di sovraindebitamento come “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente

 

 

 

Cos'è un OCC (Organismo per la Composizione delle Crisi)

L'OCC è una istituzione, imparziale ed indipendente, che fornisce informazioni sul sovraindebitamento, valuta le richieste di chi vuole attivare la procedura e nomina i gestori delle crisi.
Solo gli enti pubblici iscritti all'apposito registro possono fornire il servizio e possono farlo solo nel proprio territorio di competenza.

L’art. 2, co. 1, lett. d) del D.M. 202/2014, definisce l’Organismo di composizione della crisi come “L’articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla Legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all’erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento”.

Esso è, dunque, un ente a carattere pubblicistico che, per espressa previsione di legge, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all’esecuzione dello stesso. Si tratta di un ente/soggetto che svolge compiti e funzioni, anche molto diverse tra loro (e in alcuni casi, anche contrastanti), in tutte le fasi della procedura, essendo chiamato, in alcuni casi, a svolgere contemporaneamente attività di consulente legale e finanziario del debitore, di ausiliario del Giudice e di garante nei confronti dei terzi in generale e dei creditori in particolare.

 

 

 

Chi è il Gestore della crisi

Il Gestore della Crisi è un professionista scelto dall'istituzione per studiare la situazione di chi è in sovraindebitamento e trovare, insieme al debitore, delle possibili soluzioni.

 

 

 

Gli obiettivi e la legge

L'obiettivo è creare le condizioni perché debitori e creditori possano uscire da situazioni di blocco.

L'OCC e il Gestore non finanziano e non si sostituiscono al debitore.

La normativa di riferimento nasce con la Legge 3/2012, che ha introdotto "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento".

Il Decreto Ministeriale 202/2014 ha stabilito il "Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento".

Poi la Legge 132/2015 "recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria" ha meglio definito il quadro. Per i testi e gli aggiornamenti della normativa si fa riferimento alla Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

Le procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento

Tre possibili procedure previste dalla Legge n. 3/2012.

L'OCC, il Gestore della Crisi e un Giudice delegato valutano la fattibilità delle soluzioni possibili in ogni caso concreto.

1) Accordo di composizione della crisi e ristrutturazione: ai creditori viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L'accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 60% del debito.

2) Piano del consumatore: funziona come l'accordo ma non è necessario il parere favorevole dei creditori ed è riservato esclusivamente a debiti che non riguardano una attività professionale in corso.

3) Liquidazione del patrimonio del debitore: il debitore e il Gestore individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.
All'esito della procedura di gestione della crisi il debitore che abbia operato con impegno e correttezza può beneficiare, previa verifica delle condizioni, dell'esdebitazione. L'esdebitazione comporta la possibilità di lasciarsi alle spalle i vecchi debiti anche se attraverso la gestione della crisi sono stati pagati solo in parte.

 

 

 

Le persone e la procedura

Solo il debitore che si trova in stato di sovraindebitamento può prendere l'iniziativa di attivare la procedura.
I creditori non possono prendere l'iniziativa al posto del debitore.

Chi può accedere:

1. i consumatori per le obbligazioni diverse da quelle contratte nell’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale;
2. imprenditore agricolo;
3. c.d. “start up” innovativa.
4. imprenditore sotto soglia art 1 LF (negli ultimi 3 esercizi prima del deposito della istanza di fallimento: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00 (trecentomila), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila);
5. imprenditore sopra soglia art 1 LF ma con debiti inferiori ad € 30.000,00 (trentamila);
6. imprenditore cessato;
7. socio illimitatamente responsabile;
8. professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;
9. società professionali ex L. 183/2011;
10. associazioni professionali o studi professionali associati;
11. società semplici costituite per l'esercizio delle attività professionali;

12. enti privati non commerciali;13. soci di società di capitali soggette a fallimento per i soli debiti e le sole garanzie personali (sono esclusi i debiti societari);
14. ex soci, illimitatamente responsabili, di società di persone (per debiti societari non soddisfatti)  che non ricoprono più tale qualifica da più di un anno in quanto non possono essere dichiarati falliti in base all’art. 10 L. Fall.
15. imprenditore cessato con cancellazione dal registro delle imprese da oltre un anno;
16. persona fisica (socio o non socio di società) per debiti di garanzia in favore di terzi (es. fideiussioni bancarie, debiti verso Equitalia, ecc.);
17. eredi del “de cuius” senza il c.d. “beneficio d’inventario”, cioè tutti coloro che, per effetto dell’accettazione tacita o implicita di un’eredità, sono chiamati a rispondere dei debiti del “de cuius”.

N.B. La sussistenza dei suddetti requisiti soggettivi deve essere verificata alla data della presentazione della domanda, indipendentemente dalla situazione pregressa nella quale si è formato il debito che determina la situazione da sovraindebitamento e che legittima il ricorso alla procedura. Ovviamente è onere del richiedente fornire la prova della sussistenza del requisito soggettivo.

Non può accedere alle procedure previste dalla Legge n. 3/2012:

1. L'imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali;
2. Chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento;
3. Chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell'accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore;
4. Chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica.

 

 

 

L’esdebitazione

L’esdebitazione è prevista, a particolari condizioni, per il debitore persona fisica nel caso si sia richiesta la procedura di liquidazione del patrimonio.

In caso di accordo del debitore o di piano del consumatore, l’effetto esdebitatorio è automatico. Tuttavia, è importante specificare che l’automatismo non ha effetto al momento dell’omologazione del piano o dell’accordo, bensì solo al completamento della corretta esecuzione degli stessi.

Il primo comma dell’art. 14-terdecies della legge n. 3/2012 precisa che l’esdebitazione riguarda soltanto i creditori concorsuali per la parte rimasta non soddisfatta dei loro crediti.

In ogni caso, lo studio è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Articolo del:


di Avv. Vincenzo Scaglione

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