L'impossibilità sopravvenuta in un viaggio


Annullamento viaggio per impossibilità sopravvenuta dovuta a malattia
L'impossibilità sopravvenuta in un viaggio
La grave e improvvisa malattia del consumatore / turista costituisce impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c. sia per il consumatore, sia per i familiari che dovevano partire con lui e, sonseguentemente, il Tour Operator deve restituire integralmente le somme versate dal consumatore.
In merito all'annullamento di un viaggio per impossibilità sopravvenuta, la Suprema Corte con la sentenza n. 16315/2007 aveva statuito che "in caso di impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del consumatore creditore per causa a lui non imputabile, pur se normativamente non specificamente prevista, è da considerarsi causa di estinzione dell'obbligazione, autonoma e distinta dalla sopravvenuta totale (di cui all'art. 1463 c.c.) o parziale (prevista dall'art. 1464 c.c) impossibilità di esecuzione della medesima".
Recentemente il Tribunale di Bologna ha confermato la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Bologna in merito all'impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c. di un pacchetto turistico, a seguito della grave e improvvisa malattia di un consumatore / turista, afermando che la fattispecie di cui all'art. 1463 c.c. rappresenta una causa risolutiva del rapporto fondata su un fatto estraneo alla sfera di imputabilità dei contraenti a cui consegue il diritto dei consumatori di ottenere la restituzione integrale del corrispettivo versato al Tour Operator che era stato liberato dalla propria controprestazione negoziale.

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di Avv. Roberto Blundo

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