L'impugnazione del testamento
In presenza di determinate condizioni, il testamento può essere impugnato e, conseguentemente, modificato o annullato.

Il testamento è l’atto mediante il quale un soggetto dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, delle proprie sostanze. Si tratta, dunque di un atto che avrà la funzione di regolamentare i rapporti giuridici del testatore (attivi e passivi) successivamente alla sua morte.
Il testamento può essere olografo, cioè scritto di proprio pugno dal testatore, oppure pubblico, quando le ultime volontà vengono raccolte in atto notarile ed alla presenza di testimoni.
Il testamento può essere affetto da vizi di forma più o meno gravi, che comportano, a seconda dei casi, la sua nullità oppure la sua annullabilità.
L'art. 606 Codice Civile dispone che "Il testamento è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell'uno o dell'altro, nel caso di testamento per atto di notaio. Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse. L'azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie".
Casi di Nullità
Il testamento olografo può essere nullo per gravi vizi di forma, come ad esempio la mancanza di autografia e la mancanza della sottoscrizione.
Nel testamento pubblico, invece, la nullità può derivare dalla mancanza della forma scritta, dalla mancanza della sottoscrizione da parte del notaio, dei testimoni, ovvero del testatore medesimo.
I vizi che possono giustificare l’impugnazione del testamento per nullità possono anche essere sostanziali, e riguardano il contenuto del testamento (sia olografo che pubblico), che deve rispettare dei limiti dettati in materia dal Codice Civile in una serie non organicamente definita di norme, tra cui le più significative sono l'art. 458 c.c. (divieto di patti successori), l'art. 589 c.c. (divieto di testamento congiuntivo o reciproco), l'art. 596, 597, 598, 599 c.c. (incapacità "relativa" a ricevere per testamento da parte del tutore, del notaio o altro ufficiale, di colui che ha scritto il testamento segreto e delle persone interposte), l'art. 626 (motivo illecito che ha, da solo, determinato la disposizione), l'art. 628 (disposizione a favore di persona incerta), l'art. 631 c.c. (divieto di rimettere la disposizione testamentaria all'arbitrio di un terzo), l'art. 635 c.c. (divieto di apporre una condizione di reciprocità), l'art. 647, 3° comma, c.c. (onere impossibile o illecito come unica ragione della disposizione), l'art. 656 c.c. (legato di cosa del legatario), l'art. 735, comma 1°, c.c. (divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti).
Casi di Annullabilità
L'annullabilità può essere invocata per tutti gli altri vizi formali minori (come, ad esempio, l’incompletezza della data), nonché in presenza di vizi sostanziali, laddove il testatore sia incorso in errore ovvero quando la sua volontà sia stata coartata mediante violenza o dolo, oppure quando il testatore versi in stato di incapacità di disporre per testamento (ex art. 591, ultimo comma, c.c.).
La differenza tra l’azione di nullità e quella di annullamento consiste principalmente del diverso termine di prescrizione: la prima non è soggetta a termini di prescrizione, mentre la seconda può essere esercitata nel termine perentorio di cinque anni, che decorre dal momento di esecuzione delle disposizioni testamentarie (nel caso dei vizi di forma), ovvero dalla scoperta del motivo di invalidità (nei casi di errore, violenza o dolo). Decorso il termine quinquennale, il testamento annullabile diviene definitivamente valido.
Il testamento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse mediante citazione in giudizio degli eredi e dei legatari, a condizione di avere preventivamente esperito, con l'ausilio di un avvocato, il tentativo di conciliazione obbligatoria previsto dall'articolo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010, così come confermato dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.
Infine, l'impugnazione del testamento per gli anzidetti vizi deve distinguersi dagli altri rimedi a disposizione dell'erede che si ritenga leso nei propri diritti successori dalle disposizioni testamentarie, come ad esempio l'azione di riduzione del legittimario che veda ridotta od esclusa la sua quota legittima, azione che non postula l'invalidità del testamento, ma la contrarietà delle sue disposizioni alle norme poste a presidio di alcune categorie di eredi (coniuge e figli).
Il testamento può essere olografo, cioè scritto di proprio pugno dal testatore, oppure pubblico, quando le ultime volontà vengono raccolte in atto notarile ed alla presenza di testimoni.
Il testamento può essere affetto da vizi di forma più o meno gravi, che comportano, a seconda dei casi, la sua nullità oppure la sua annullabilità.
L'art. 606 Codice Civile dispone che "Il testamento è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell'uno o dell'altro, nel caso di testamento per atto di notaio. Per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse. L'azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie".
Casi di Nullità
Il testamento olografo può essere nullo per gravi vizi di forma, come ad esempio la mancanza di autografia e la mancanza della sottoscrizione.
Nel testamento pubblico, invece, la nullità può derivare dalla mancanza della forma scritta, dalla mancanza della sottoscrizione da parte del notaio, dei testimoni, ovvero del testatore medesimo.
I vizi che possono giustificare l’impugnazione del testamento per nullità possono anche essere sostanziali, e riguardano il contenuto del testamento (sia olografo che pubblico), che deve rispettare dei limiti dettati in materia dal Codice Civile in una serie non organicamente definita di norme, tra cui le più significative sono l'art. 458 c.c. (divieto di patti successori), l'art. 589 c.c. (divieto di testamento congiuntivo o reciproco), l'art. 596, 597, 598, 599 c.c. (incapacità "relativa" a ricevere per testamento da parte del tutore, del notaio o altro ufficiale, di colui che ha scritto il testamento segreto e delle persone interposte), l'art. 626 (motivo illecito che ha, da solo, determinato la disposizione), l'art. 628 (disposizione a favore di persona incerta), l'art. 631 c.c. (divieto di rimettere la disposizione testamentaria all'arbitrio di un terzo), l'art. 635 c.c. (divieto di apporre una condizione di reciprocità), l'art. 647, 3° comma, c.c. (onere impossibile o illecito come unica ragione della disposizione), l'art. 656 c.c. (legato di cosa del legatario), l'art. 735, comma 1°, c.c. (divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti).
Casi di Annullabilità
L'annullabilità può essere invocata per tutti gli altri vizi formali minori (come, ad esempio, l’incompletezza della data), nonché in presenza di vizi sostanziali, laddove il testatore sia incorso in errore ovvero quando la sua volontà sia stata coartata mediante violenza o dolo, oppure quando il testatore versi in stato di incapacità di disporre per testamento (ex art. 591, ultimo comma, c.c.).
La differenza tra l’azione di nullità e quella di annullamento consiste principalmente del diverso termine di prescrizione: la prima non è soggetta a termini di prescrizione, mentre la seconda può essere esercitata nel termine perentorio di cinque anni, che decorre dal momento di esecuzione delle disposizioni testamentarie (nel caso dei vizi di forma), ovvero dalla scoperta del motivo di invalidità (nei casi di errore, violenza o dolo). Decorso il termine quinquennale, il testamento annullabile diviene definitivamente valido.
Il testamento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse mediante citazione in giudizio degli eredi e dei legatari, a condizione di avere preventivamente esperito, con l'ausilio di un avvocato, il tentativo di conciliazione obbligatoria previsto dall'articolo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010, così come confermato dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.
Infine, l'impugnazione del testamento per gli anzidetti vizi deve distinguersi dagli altri rimedi a disposizione dell'erede che si ritenga leso nei propri diritti successori dalle disposizioni testamentarie, come ad esempio l'azione di riduzione del legittimario che veda ridotta od esclusa la sua quota legittima, azione che non postula l'invalidità del testamento, ma la contrarietà delle sue disposizioni alle norme poste a presidio di alcune categorie di eredi (coniuge e figli).
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