L'impugnazione dell'estratto di ruolo
L'impugnazione dell'estratto di ruolo, ulteriore strumento di difesa per il contribuente
L’estratto di ruolo non è altro che un documento riepilogativo dei debiti del contribuente iscritti a ruolo.
Trattasi, in estrema sintesi, di un atto interno a Equitalia (oggi Agenzia Entrate Riscossione) contenente gli elementi di riferimento delle cartelle di pagamento emesse nei confronti del contribuente. Nonostante esso sia privo di qualsiasi valore ufficiale e, soprattutto, non contenga alcuna richiesta di pagamento, può essere impugnato tutte le volte in cui riporti debiti per cartelle mai correttamente consegnate al contribuente o, del tutto, mai spedite.
Il contribuente può farne richiesta all’agente per la riscossione al fine di verificare la presenza di carichi iscritti a ruolo dei quali non ha mai avuto formale conoscenza. In caso di esito positivo di tale attività può, quindi, attivarsi per richiedere la cancellazione del debito relativamente al quale non ha mai ricevuto la notifica di alcuna cartella di pagamento.
Cancellazione che può essere richiesta sia in via amministrativa, presentando all’agente per la riscossione apposita di istanza di annullamento in autotutela, sia in via giudiziale, ricorrendo al Giudice al fine di ottenere una pronuncia di annullamento del debito.
Prima di agire per la cancellazione del debito, però, è opportuno effettuare accurate verifiche in merito alla omessa notifica della relativa cartella di pagamento (c. d. atto prodromico).
Quanto all’istanza di annullamento in autotutela, quale strumento per ottenere la cancellazione del debito in parola, si segnala che nella quasi totalità dei casi essa non produce effetti positivi per il contribuente risolvendosi in un silenzio da parte dell’ente ricevente che non assume posizione in merito alle richieste formulate.
Unico strumento efficace, pertanto, risulta il ricorso al Giudice al cospetto del quale proporre impugnazione dell’estratto di ruolo denunciando l’omessa notifica della cartella di pagamento (atto prodromico) recante l’iscrizione a ruolo di un determinato debito.
Sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo si sono susseguite molteplici pronunce, di merito e di legittimità, tra loro contrastanti che hanno provocato l’intervento della Suprema Corte a sezioni unite che ha messo fine alla querelle, pronunciandosi indiscutibilmente a favore della impugnabilità dell’estratto di ruolo (Cassazione Civile, SS. UU., del 2 ottobre 2015 n. 19704)e, contestualmente, della cartella che non risulti validamente notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza esclusivamente attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell’art. 19 d.lgs. 546 del 1992.
In altri termini le Sezioni Unite hanno stabilito che tutte le volte - e solo in questi casi - in cui il contribuente intende contestare l’estratto di ruolo perché riporta un debito in realtà mai notificato correttamente, lo può fare presentando ricorso al giudice. Per qualsiasi altra contestazione, invece, l’estratto di ruolo non può essere impugnato.
Come chiarito nella decisione, tale "estratto", trattandosi di un riepilogo dei debiti del contribuente iscritti a ruolo, non è una vera e propria richiesta di pagamento da parte dell’agente della riscossione e pertanto potrebbe non avere alcun senso prevederne l’impugnabilità. Tuttavia, in presenza di una mancata notifica dell’atto "prodromico" (la cartella di pagamento) anche l’estratto deve poter essere impugnato al fine di garantire il diritto di difesa del contribuente dinanzi a un atto tributario che potrebbe incidere negativamente sulla sfera patrimoniale.
A ben guardare l’impugnativa dell’estratto di ruolo, fondata sulla omessa notifica di un atto prodromico, oltre che essere utilizzata per contestare l’esistenza del debito potrebbe, in casi ben specifici, essere utilizzata per avanzare ulteriori contestazioni relative alla prescrizione del debito e/o alla decadenza dal potere di riscossione da parte dell’Agenzia Riscossione.
Trattasi, in estrema sintesi, di un atto interno a Equitalia (oggi Agenzia Entrate Riscossione) contenente gli elementi di riferimento delle cartelle di pagamento emesse nei confronti del contribuente. Nonostante esso sia privo di qualsiasi valore ufficiale e, soprattutto, non contenga alcuna richiesta di pagamento, può essere impugnato tutte le volte in cui riporti debiti per cartelle mai correttamente consegnate al contribuente o, del tutto, mai spedite.
Il contribuente può farne richiesta all’agente per la riscossione al fine di verificare la presenza di carichi iscritti a ruolo dei quali non ha mai avuto formale conoscenza. In caso di esito positivo di tale attività può, quindi, attivarsi per richiedere la cancellazione del debito relativamente al quale non ha mai ricevuto la notifica di alcuna cartella di pagamento.
Cancellazione che può essere richiesta sia in via amministrativa, presentando all’agente per la riscossione apposita di istanza di annullamento in autotutela, sia in via giudiziale, ricorrendo al Giudice al fine di ottenere una pronuncia di annullamento del debito.
Prima di agire per la cancellazione del debito, però, è opportuno effettuare accurate verifiche in merito alla omessa notifica della relativa cartella di pagamento (c. d. atto prodromico).
Quanto all’istanza di annullamento in autotutela, quale strumento per ottenere la cancellazione del debito in parola, si segnala che nella quasi totalità dei casi essa non produce effetti positivi per il contribuente risolvendosi in un silenzio da parte dell’ente ricevente che non assume posizione in merito alle richieste formulate.
Unico strumento efficace, pertanto, risulta il ricorso al Giudice al cospetto del quale proporre impugnazione dell’estratto di ruolo denunciando l’omessa notifica della cartella di pagamento (atto prodromico) recante l’iscrizione a ruolo di un determinato debito.
Sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo si sono susseguite molteplici pronunce, di merito e di legittimità, tra loro contrastanti che hanno provocato l’intervento della Suprema Corte a sezioni unite che ha messo fine alla querelle, pronunciandosi indiscutibilmente a favore della impugnabilità dell’estratto di ruolo (Cassazione Civile, SS. UU., del 2 ottobre 2015 n. 19704)e, contestualmente, della cartella che non risulti validamente notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza esclusivamente attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell’art. 19 d.lgs. 546 del 1992.
In altri termini le Sezioni Unite hanno stabilito che tutte le volte - e solo in questi casi - in cui il contribuente intende contestare l’estratto di ruolo perché riporta un debito in realtà mai notificato correttamente, lo può fare presentando ricorso al giudice. Per qualsiasi altra contestazione, invece, l’estratto di ruolo non può essere impugnato.
Come chiarito nella decisione, tale "estratto", trattandosi di un riepilogo dei debiti del contribuente iscritti a ruolo, non è una vera e propria richiesta di pagamento da parte dell’agente della riscossione e pertanto potrebbe non avere alcun senso prevederne l’impugnabilità. Tuttavia, in presenza di una mancata notifica dell’atto "prodromico" (la cartella di pagamento) anche l’estratto deve poter essere impugnato al fine di garantire il diritto di difesa del contribuente dinanzi a un atto tributario che potrebbe incidere negativamente sulla sfera patrimoniale.
A ben guardare l’impugnativa dell’estratto di ruolo, fondata sulla omessa notifica di un atto prodromico, oltre che essere utilizzata per contestare l’esistenza del debito potrebbe, in casi ben specifici, essere utilizzata per avanzare ulteriori contestazioni relative alla prescrizione del debito e/o alla decadenza dal potere di riscossione da parte dell’Agenzia Riscossione.
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