L"'incapacità continua" assitenziale


Chiarimenti sui presupposti sanitari per il diritto all'indennità di accompagnamento
L"'incapacità continua" assitenziale
Con l'ordinanza n. 2600 del 31 gennaio 2017 la Suprema Corte Di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla nozione di incapacità continua di compiere autonomamente le comuni attività del vivere giornaliero, quale presupposto per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento.
La Cassazione ha criticato la sentenza impugnata che si era conformata alla relazione peritale per cui, poichè la dipendenza da altra persona si era verificata solo in alcuni periodi della giornata in quanto in altri la periziata aveva mantenuto la propria autosufficienza, non sussisteva il presupposto per l'attribuzione della prestazione.
In particolare, la Suprema Corte ha ribadito che la decisione impugnata non è coerente con l'insegnamento della Corte che ha già osservato (cfr. recentemente Cass. n. 25255 del 2014) come "l'indennità di accompagnamento è una prestazione del tutto peculiare in cui l'intervento assistenziale non è indirizzato - come avviene per la pensione di inabilità - al sostentamento dei soggetti minorati nelle loro capacità di lavoro (tanto è vero che l'indennità può essere concessa anche a minori degli anni diciotto e a soggetti che, pur non essendo in grado di deambulare senza l'aiuto di un terzo, svolgano tuttavia un'attività lavorativa al di fuori del proprio domicilio), ma è rivolto principalmente a sostenere il nucleo familiare onde incoraggiare a farsi carico dei suddetti soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura e assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale (cfr. Cass. 28 agosto 2000, n. 11295; id. 21 gennaio 2005, n. 1268; 23 dicembre 2011, n. 28705)".
E, con specifico riferimento alle incapacità di ordine materiale, la Corte ha precisato che la nozione di incapacità di compiere autonomamente le comuni attività del vivere quotidiano con carattere continuo comprende anche le ipotesi in cui la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi si manifesta nel corso della giornata ogni volta che il soggetto debba compiere una determinata attività della vita quotidiana per la quale non può fare a meno dell'aiuto di terzi, per cui si alternano momenti di attesa, qualificabili come di assistenza passiva, a momenti di assistenza attiva.

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di Avv. Giovanni Patrizi

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