L’incapacità naturale e l’incapacità legale
Il concetto di soggettività giuridica ed incapacità naturale, con particolare riferimento ai vizi del consenso nella formazione del vincolo contrattuale
Nel nostro ordinamento abbiamo assistito ad una sempre maggiore opacizzazione del concetto di volontà, che da anima dell’accordo, nel codice del 1865, diventa elemento del contratto, incontro della volontà dei contraenti (art.1325 c.c.).
In linea di principio, mentre la soggettività, intesa come capacità giuridica, si acquista con la nascita (per le persone fisiche) e la venuta ad esistenza (per le persone giuridiche) un soggetto si ritiene capace di agire e divenire parte di un rapporto giuridico, con il raggiungimento della maggiore età, tranne situazioni specificamente indicate dall’ordinamento giuridico in cui viene stabilita un età diversa. Al contrario, vi possono essere delle situazioni in cui, pur con il raggiungimento della maggiore età, la capacità di agire, si perda, ovvero si attenui temporaneamente o permanentemente.
Tali sono le condizioni che determinano incapacità legale ovvero incapacità naturale (art. 428 c.c.).
In tali evenienze soccorrono gli istituti della interdizione, inabilitazione e, da ultimo introdotto con L. 6/2004, l’amministrazione di sostegno.
La capacità di agire è strettamente correlata all’idoneità del soggetto a curare i propri interessi, qualora il soggetto si trovi nella condizione in cui tale capacità viene meno, tale da escludere ogni attitudine al valido compimento degli atti giuridici, il soggetto viene interdetto.
Quando tale idoneità è relativa o parziale soccorre l’istituto dell’inabilitazione, quindi la legge consente al soggetto inabilitato di compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione, lasciando al curatore, allo stesso nominato, il compimento degli atti di straordinaria amministrazione.
Infine l’amministrazione di sostegno, introdotta recentemente, sta alla base di situazioni in cui il soggetto, per effetto di infermità mentale o menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità totale o parziale di provvedere ai propri interessi, in tal caso, viene nominato un amministratore di sostegno che coadiuva il soggetto beneficiario.
Dalla interdizione giudiziale va infine distinta l’interdizione legale ex art 32 c.p., che, lungi dall’essere posta a tutela del soggetto interessato, costituisce una sanzione accessoria, derivante dalla condanna alla pena per un reato particolarmente grave e, pertanto, si giustifica come misura sanzionatoria, non a favore ma contro il soggetto che si é già dimostrato incline al delinquere e pericoloso per il sostrato sociale.
Sul filo della manifestazione di volontà, ben distinta dalle situazioni sopra emarginate costituenti profili di incapacità legale, si annida la disciplina dell’incapacità naturale di cui all’art. 428 c.c.
L’ordinamento, infatti, si preoccupa anche di regolare ipotesi in cui il soggetto, seppur maggiorenne e non interdetto, si trovi in una situazione contingente di incapacità di intendere e volere. Invero, un soggetto perfettamente capace può trovarsi in momenti determinati da varie cause (ubriachezza, stato ipnotico, depressione...) in cui lo stesso risulta mancante di quel minimo di attitudine a rendersi conto delle conseguenze dannose della propria condotta.
L’incapacità naturale, non è conclamata da un provvedimento del giudice, bensì costituisce un status momentaneo e contingente.
La norma prevede due distinte discipline a seconda che il soggetto, che si trovi in uno stato momentaneo di incapacità naturale, ponga in essere un atto unilaterale (1° co art. 428 c.c.), ovvero un atto bilaterale o un contratto (2° co art 428 c.c.).
In caso di atto unilaterale, quest’ultimo può essere annullato su istanza della persona medesima, dei suoi eredi o aventi causa, qualora da tale atto ne risulta un grave pregiudizio per il dichiarante. La sanzione di annullabilità è prevista a tutela del soggetto che ha posto in essere un atto dal quale ne derivino conseguenze solo per se stesso e che non era in grado di discernere al momento della propria dichiarazione di volontà.
Nel caso, invece, si tratti di atti bilaterali o contratti, la norma di cui all’art. 428 c.c., al 2° co., tendendo ad equilibrare la tutela del soggetto incapace e l’affidamento del terzo, coinvolto nel negozio giuridico, prevede l'annullabilità di tali atti solo qualora ne risulti la male fede dell’altro contraente.
Tutte le situazioni sin qui descritte sono espressione di quanto il nostro ordinamento giuridico, sia sensibile alla tutela delle situazioni più delicate e dei soggetti più deboli, punto focale di uno stato democratico. Avv. Roberta Pesci
In linea di principio, mentre la soggettività, intesa come capacità giuridica, si acquista con la nascita (per le persone fisiche) e la venuta ad esistenza (per le persone giuridiche) un soggetto si ritiene capace di agire e divenire parte di un rapporto giuridico, con il raggiungimento della maggiore età, tranne situazioni specificamente indicate dall’ordinamento giuridico in cui viene stabilita un età diversa. Al contrario, vi possono essere delle situazioni in cui, pur con il raggiungimento della maggiore età, la capacità di agire, si perda, ovvero si attenui temporaneamente o permanentemente.
Tali sono le condizioni che determinano incapacità legale ovvero incapacità naturale (art. 428 c.c.).
In tali evenienze soccorrono gli istituti della interdizione, inabilitazione e, da ultimo introdotto con L. 6/2004, l’amministrazione di sostegno.
La capacità di agire è strettamente correlata all’idoneità del soggetto a curare i propri interessi, qualora il soggetto si trovi nella condizione in cui tale capacità viene meno, tale da escludere ogni attitudine al valido compimento degli atti giuridici, il soggetto viene interdetto.
Quando tale idoneità è relativa o parziale soccorre l’istituto dell’inabilitazione, quindi la legge consente al soggetto inabilitato di compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione, lasciando al curatore, allo stesso nominato, il compimento degli atti di straordinaria amministrazione.
Infine l’amministrazione di sostegno, introdotta recentemente, sta alla base di situazioni in cui il soggetto, per effetto di infermità mentale o menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità totale o parziale di provvedere ai propri interessi, in tal caso, viene nominato un amministratore di sostegno che coadiuva il soggetto beneficiario.
Dalla interdizione giudiziale va infine distinta l’interdizione legale ex art 32 c.p., che, lungi dall’essere posta a tutela del soggetto interessato, costituisce una sanzione accessoria, derivante dalla condanna alla pena per un reato particolarmente grave e, pertanto, si giustifica come misura sanzionatoria, non a favore ma contro il soggetto che si é già dimostrato incline al delinquere e pericoloso per il sostrato sociale.
Sul filo della manifestazione di volontà, ben distinta dalle situazioni sopra emarginate costituenti profili di incapacità legale, si annida la disciplina dell’incapacità naturale di cui all’art. 428 c.c.
L’ordinamento, infatti, si preoccupa anche di regolare ipotesi in cui il soggetto, seppur maggiorenne e non interdetto, si trovi in una situazione contingente di incapacità di intendere e volere. Invero, un soggetto perfettamente capace può trovarsi in momenti determinati da varie cause (ubriachezza, stato ipnotico, depressione...) in cui lo stesso risulta mancante di quel minimo di attitudine a rendersi conto delle conseguenze dannose della propria condotta.
L’incapacità naturale, non è conclamata da un provvedimento del giudice, bensì costituisce un status momentaneo e contingente.
La norma prevede due distinte discipline a seconda che il soggetto, che si trovi in uno stato momentaneo di incapacità naturale, ponga in essere un atto unilaterale (1° co art. 428 c.c.), ovvero un atto bilaterale o un contratto (2° co art 428 c.c.).
In caso di atto unilaterale, quest’ultimo può essere annullato su istanza della persona medesima, dei suoi eredi o aventi causa, qualora da tale atto ne risulta un grave pregiudizio per il dichiarante. La sanzione di annullabilità è prevista a tutela del soggetto che ha posto in essere un atto dal quale ne derivino conseguenze solo per se stesso e che non era in grado di discernere al momento della propria dichiarazione di volontà.
Nel caso, invece, si tratti di atti bilaterali o contratti, la norma di cui all’art. 428 c.c., al 2° co., tendendo ad equilibrare la tutela del soggetto incapace e l’affidamento del terzo, coinvolto nel negozio giuridico, prevede l'annullabilità di tali atti solo qualora ne risulti la male fede dell’altro contraente.
Tutte le situazioni sin qui descritte sono espressione di quanto il nostro ordinamento giuridico, sia sensibile alla tutela delle situazioni più delicate e dei soggetti più deboli, punto focale di uno stato democratico. Avv. Roberta Pesci
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