L'incostituzionalità della legge di conversione 148/2011


Una concentrazione di uffici giudiziari nel solo capoluogo di provincia porta inevitabilmente alla produzione di fenomeni di grave disagio per i cittadini
L'incostituzionalità della legge di conversione 148/2011
In materia di riforma della geografia giudiziaria, avente ad oggetto la razionalizzazione dell'organizzazione giudiziaria civile, penale, amministrativa, militare e tributaria, comprendendo altresì la previsione dell'ampia delega sulla geografia giudiziaria, si prescinde completamente da quel procedimento previsto e disciplinato dalla legge di conversione di delega numero 148 del 2011, con particolare riferimento all'articolo 1 comma 2 della stessa. In effetti lo scopo del previsto risparmio della spesa pubblica attraverso la riduzione della geografia giudiziaria appare del tutto irrazionale ed altresì irrazionalmente perseguito con la previsione di risparmi per soli 76 milioni di Euro, laddove sono facilmente ipotizzabili costi diretti ed indiretti ben maggiori derivanti dall'operazione posta in essere con la chiusura di ogni singolo ufficio giudiziario. Un'altra distorsione ravvisabile nella legge di conversione ed insita nella disposizione normativa riguarda il dato prettamente sostanziale di uno dei fondamentali criteri sottesi alla manovra, tale da porsi in aperto contrasto sia con i profili di ragionevolezza ed uguaglianza ex articolo 3 della Costituzione e sia con i princìpi tesi ad assicurare l'effettività dell'esercizio del diritto difensivo ex art. 24 della Costituzione. In effetti il legislatore ha scelto di concentrare il riordino degli uffici giudiziari solo ed esclusivamente sulle città capoluogo di provincia, dimenticando ovviamente e colpevolmente che tali centri non assicurano la necessaria centralità rispetto al territorio di riferimento, accentuando il rischio e quindi la certezza che grandi territori periferici e limitrofi ai capoluoghi di provincia possano venire a trovarsi completamente sprovvisti di uffici giudiziari. Dunque, una concentrazione di uffici giudiziari nel solo capoluogo di provincia porta inevitabilmente alla produzione di fenomeni di grave disagio per i cittadini con una conseguente denegata giustizia, considerato che, secondo la giurisprudenza costituzionale costante, l'oggettiva difficoltà di esercizio di un diritto equivale a negare il diritto stesso. Tutte queste sono le nefaste conseguenze derivanti dall'applicazione del criterio indicato dal Governo nella ripartizione della geografia degli uffici giudiziari, conseguenze, queste, documentate dal fatto che ciascun distretto di Corte d'Appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di tre degli attuali tribunali con le relative Procure della Repubblica. In sostanza dunque e per concludere, la presenza di almeno tre tribunali a prescindere dall'estensione delle regioni e dalla relativa popolazione, pone una palese e potenziale disparità di trattamento, laddove una qualsiasi regione avente nel relativo distretto di Corte d'Appello un numero di tre tribunali manterrebbe tale numero di uffici a prescindere, come detto, dalla sua estensione, popolazione, cause pendenti.

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di Studio legale Tomassi

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