L'indebito versamento dei contributi INPS


Le contraddizioni di una disciplina non organica
L'indebito versamento dei contributi INPS
La restituzione dei contributi indebitamente versati all’INPS è questione controversa soprattutto perché la contribuzione alla gestione previdenziale è dovuta in base ai doveri del cittadino in termini di solidarietà - artt. 2 e 38 Cost. -, pertanto non sempre l’indebito versamento e/o la prestazione previdenziale possono essere ripetute.
E’ possibile individuare margini per la restituzione della contribuzione versata, quale vicenda derogatoria rispetto al principio generale della sua irripetibilità.
La ripetizione, che se dovuta, tendenzialmente ricade sul soggetto che ha effettuato il versamento, non è mai stata oggetto di una organica disciplina normativa e necessita di una attenta analisi variabile da caso a caso e con conseguenze diverse derivanti:
- da situazioni in cui l’indebito versamento sia stato effettuato nell’ambito di rapporti assicurativi effettivi;
- dal pagamento di contribuzione prescritta;
- dal pagamento di contribuzione non dovuta per inesistenza dell’obbligo;
- dal versamento di contribuzione in misura errata, per effetto di
a. errori di calcolo,
b. erronee interpretazioni di legge,
- da versamenti effettuati i in misura intera nell’ipotesi in cui siano invece applicabili forme di esenzione, di sgravio o comunque di agevolazione.
Nel nostro ordinamento previdenziale vigono contemporaneamente :
- il principio generale dell’acquisizione alla gestione di appartenenza della contribuzione obbligatoria legittimamente versata, indipendentemente dal suo effettivo consolidarsi in una forma di prestazione previdenziale;
- l’obbligo di versare i contributi e quello di erogare le conseguenti prestazioni ,

Va sottolineato che obbligo al versamento della contribuzione (Cittadino che lavora) e alla erogazione delle prestazioni (Ente Previdenziale) non hanno carattere di corrispettività. Tuttavia, questo aspetto, comportando l’esistenza di rapporti diversi e distinti intercorrenti anche tra soggetti diversi, potrebbe aprire la strada alla ripetizione della contribuzione nei limiti della prescrizione e/o decadenza.

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di Minchillo Franca

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