L’indennità sostitutiva delle ferie non godute


Cassazione, l’indennità sostitutiva delle ferie non godute è retribuzione imponibile assoggettata a prelievo fiscale
L’indennità sostitutiva delle ferie non godute

La Corte di Cassazione, con sentenza n° 19713 del 22 luglio 2019, ha (ri)affermato che l’indennità sostitutiva delle ferie non godute concorre alla formazione della base imponibile ed è, quindi, soggetta a tassazione.

Nel caso in specie, un lavoratore riceveva a titolo di rimborso per il mancato godimento di riposi e ferie delle somme, sulle quali il proprio datore di lavoro operava ritenute a titolo di acconto IRPEF.

Il contribuente, ritenendo che nessuna imposta dovesse essere invece corrisposta, produceva all’Agenzia delle Entrate un’istanza di rimborso degli acconti trattenuti dal datore di lavoro, la quale però non dava seguito facendo maturare un silenzio rifiuto.

Questo veniva immediatamente impugnato innanzi alla giustizia tributaria, e sia la C.t.p. e successivamente la C.t.r.  accoglievano le doglianze del contribuente. In particolare, i Giudici di appello ritenevano che detta indennità avesse natura risarcitoria e, come tale, non potesse essere assoggettata ad imposta.

L’Agenzia delle Entrate ricorreva prontamente in Cassazione sostenendo che tali indennità erano corrisposte al lavoratore a titolo di mancata fruizione delle ferie e come tali, in assenza di una specifica deroga nell’ordinamento tributario, andavano tassate.

Orbene, i Giudici delle Leggi con la sentenza de qua, uniformandosi a giurisprudenza di legittimità esistente in materia (cfr. Cass. n. 1232/2015; Cass. n. 8915/2014), hanno accolto in toto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, specificando che l’indennità sostitutiva del riposo settimanale e quella delle ferie non godute sono soggette a tassazione a norma degli artt. 49 e 51 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), per le seguenti motivazioni:

•    sia perché, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo e gode della garanzia apprestata dall’art. 2126 cod. civ. in favore delle prestazioni effettuate con violazione delle norme poste a tutela del lavoratore;

•    sia perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio non ne escluderebbe la riconducibilità all’ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dai citati articoli, costituendo essa comunque un’attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nell’elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione di cui all’art.51.

 

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di Ivan Bevilacqua

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