L' indennità di trasferimento delle forze armate


Per il riconoscimento dell'indennità di trasferimento per i componenti delle forze armate, deve sussistere la distanza di 10 km tra sedi di servizio
L' indennità di trasferimento delle forze armate
L'art. 1, comma 1, l. 86/2001 dispone che "Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui al Codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi".
Nel silenzio della legge, la giurisprudenza e' intervenuta, inserendo un ulteriore requisito, ossia la sussistenza di una distanza di almeno 10 km (Cons. Stato, Ad. Plen., 14 dicembre 2011, n. 23).

L'introduzione di questo ulteriore requisito, peraltro, ha fatto sorgere una delicata querelle applicativa, sostanzialmente incentrata sul criterio di calcolo del ridetta distanza minima. Secondo una prima interpretazione tale distanza deve essere accertata tra le sedi di servizio (ossia, tra i comandi o i reparti da cui e a cui l'interessato e' stato trasferito). Secondo altra tesi, invece, tale distanza deve essere calcolata con riferimento alle due case comunali delle diverse sedi.

A parere di chi scrive, la distanza minima di 10 km deve sussistere tra le sedi di servizio, a nulla rilevando il riferimento alla distanza tra le casi comunali.
È ciò per diverse ragioni. In primo luogo, l’indennità di cui si tratta è corrisposta al fine contemperare il disagio dovuto agli spostamenti di cui il dipendente si deve far carico a causa del trasferimento d’ufficio: tale circostanza è soddisfatta solo laddove il requisito della distanza sia calcolato tra le sedi di servizio e tenendo in considerazione il criterio della normale percorrenza stradale e non quello della distanza in linea d’aria (esattamente in questi termini, si v. Cons. Stato, Sez. IV, 4 marzo 2014, n. 1017).

In secondo luogo, l’orientamento giurisprudenziale che allo stato risulta maggioritario è esattamente in questo senso, siccome espresso, tra l’altro, dalle sotto richiamate pronunce:
- laddove "la distanza tra il reparto di provenienza e quello di destinazione è superiore a quella minima di legge, al militare spetta l’indennità di trasferimento" (Cons. Stato, Sez. IV, 27 aprile 2015, n. 2088);
- "Ai fini della corresponsione dell'indennità di trasferimento di cui all'art. 1 della l. 86/2001, la distanza minima chilometrica di dieci chilometri deve calcolarsi tra la sede di servizio e la sede di destinazione, senza ulteriori specificazioni; dunque la distanza non va calcolata con riferimento alle due case comunali delle diverse sedi ma direttamente con riferimento alla concreta e dimostrabile distanza che intercorre tra le predette sedi di servizio" (Cons. Stato, Sez. II, 29 gennaio 2014, n. 1121)
- deve "farsi riferimento quindi alla distanza tra le due diverse sedi di servizio, piuttosto che a quella tra le due case comunali" (Cons. Stato, Sez. IV, 8 marzo 2012, n. 1338).

Sembra ancora utile richiamare la pronuncia del TAR Lazio, Latina, Sez. I, 23 settembre 2014, n. 734 (confermata, in via cautelare, da Cons. Stato, Sez. IV, ord. 24 giugno 2015, n. 2803), che ha avuto occasione di precisare che la diversa impostazione secondo cui la distanza chilometrica minima dovrebbe essere calcolata prendendo a riferimento le case comunali delle due località dove si trovano, rispettivamente, la sede di provenienza e quella di destinazione, "non può condividersi, in ragione, innanzitutto, dell’argomento letterale, fondato sulla sopraggiunta previsione del comma 1-bis dell’art. 1 della l. n. 86/2001. Il comma in parola, infatti (aggiunto dall’art. 1, comma 163, della l. n. 228/2012 a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell’art. 1, comma 561, della medesima l. n. 228/2012, il quale per la prima volta prevede espressamente il requisito della distanza chilometrica minima, quantificata in dieci chilometri) esclude dal beneficio il personale trasferito di autorità "ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri", a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni. Da tale previsione, perciò, si ricava che la distanza minima di km. 10 va calcolata tra le sedi di servizio. Nessun accenno viene, invece, fatto al criterio della distanza tra le case comunali: infatti, la disposizione in parola si riferisce alle sedi di servizio, senza nessuna ulteriore specificazione, che sarebbe stata invece necessaria, ove il Legislatore avesse inteso riferirsi alla distanza tra le case comunali"

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di Avv. Giuseppe La Rosa

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