L’indennizzo a causa del ritardo dell’aereo


Onere della prova per ottenere l`indennizzo a causa del ritardo dell’aereo
L’indennizzo a causa del ritardo dell’aereo
Sei arrivato come al solito in ritardo a destinazione perché l’aereo è partito in ritardo?
Ti daremo una risposta in questo articolo.
Partiamo subito col dire che se il ritardo è superiore a tre ore, viene applicato il Regolamento Europeo del 2004. Il risarcimento è approssimativo e tiene conto del disagio fisico e psicologico che il passeggero ha dovuto subire. In particolare: in caso di ritardo di tre o più ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori ai 1.500 Km e per tutte le altre tratte comprese tra i 1.500 e 3.500 Km, spetterà al passeggero un importo di 400 euro; se il ritardo invece perdura quattro o più ore, per tutte le tratte superiori a 3.500 Km, il risarcimento spettante equivale a 600 euro.
Ovviamente, il risarcimento non spetta quando la compagnia aerea riesce a dimostrare che i motivi del ritardo non sono ad essa imputabili.
Per i ritardi inferiori alle tre ore, invece, si applica la Convenzione di Montreal del 1999, secondo il quale è previsto che il risarcimento verrà riconosciuto solo se viene data prova di aver effettivamente subito un danno ed il suo importo.
Onere della prova sarà a carico del consumatore il quale dovrà dimostrare di aver subito effettivamente un danno per il ritardo.
Per il ritardo di due o più ore, per tutte le tratte aeree, pari od inferiori a 1.500 Km, il risarcimento sarà pari a 250 euro.
Sul punto, la Secondo la Suprema (Corte Cass. ord. n. 1584/18 del 23.01.2018), "se il volo aereo arriva in ritardo al passeggero basta esibire il biglietto per chiedere il risarcimento; spetta invece alla compagnia aerea dimostrare la propria correttezza e l’aver garantito tutti i servizi richiesti dalle convenzioni internazionali".
Pertanto, sarà a carico della compagnia aerea «dimostrare l’avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza» come meglio specificate precedentemente.

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di Avv. Carpoca Letizia

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