L’indennizzo a causa del ritardo dell’aereo
Onere della prova per ottenere l`indennizzo a causa del ritardo dell’aereo
Sei arrivato come al solito in ritardo a destinazione perché l’aereo è partito in ritardo?
Ti daremo una risposta in questo articolo.
Partiamo subito col dire che se il ritardo è superiore a tre ore, viene applicato il Regolamento Europeo del 2004. Il risarcimento è approssimativo e tiene conto del disagio fisico e psicologico che il passeggero ha dovuto subire. In particolare: in caso di ritardo di tre o più ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori ai 1.500 Km e per tutte le altre tratte comprese tra i 1.500 e 3.500 Km, spetterà al passeggero un importo di 400 euro; se il ritardo invece perdura quattro o più ore, per tutte le tratte superiori a 3.500 Km, il risarcimento spettante equivale a 600 euro.
Ovviamente, il risarcimento non spetta quando la compagnia aerea riesce a dimostrare che i motivi del ritardo non sono ad essa imputabili.
Per i ritardi inferiori alle tre ore, invece, si applica la Convenzione di Montreal del 1999, secondo il quale è previsto che il risarcimento verrà riconosciuto solo se viene data prova di aver effettivamente subito un danno ed il suo importo.
Onere della prova sarà a carico del consumatore il quale dovrà dimostrare di aver subito effettivamente un danno per il ritardo.
Per il ritardo di due o più ore, per tutte le tratte aeree, pari od inferiori a 1.500 Km, il risarcimento sarà pari a 250 euro.
Sul punto, la Secondo la Suprema (Corte Cass. ord. n. 1584/18 del 23.01.2018), "se il volo aereo arriva in ritardo al passeggero basta esibire il biglietto per chiedere il risarcimento; spetta invece alla compagnia aerea dimostrare la propria correttezza e l’aver garantito tutti i servizi richiesti dalle convenzioni internazionali".
Pertanto, sarà a carico della compagnia aerea «dimostrare l’avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza» come meglio specificate precedentemente.
Ti daremo una risposta in questo articolo.
Partiamo subito col dire che se il ritardo è superiore a tre ore, viene applicato il Regolamento Europeo del 2004. Il risarcimento è approssimativo e tiene conto del disagio fisico e psicologico che il passeggero ha dovuto subire. In particolare: in caso di ritardo di tre o più ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori ai 1.500 Km e per tutte le altre tratte comprese tra i 1.500 e 3.500 Km, spetterà al passeggero un importo di 400 euro; se il ritardo invece perdura quattro o più ore, per tutte le tratte superiori a 3.500 Km, il risarcimento spettante equivale a 600 euro.
Ovviamente, il risarcimento non spetta quando la compagnia aerea riesce a dimostrare che i motivi del ritardo non sono ad essa imputabili.
Per i ritardi inferiori alle tre ore, invece, si applica la Convenzione di Montreal del 1999, secondo il quale è previsto che il risarcimento verrà riconosciuto solo se viene data prova di aver effettivamente subito un danno ed il suo importo.
Onere della prova sarà a carico del consumatore il quale dovrà dimostrare di aver subito effettivamente un danno per il ritardo.
Per il ritardo di due o più ore, per tutte le tratte aeree, pari od inferiori a 1.500 Km, il risarcimento sarà pari a 250 euro.
Sul punto, la Secondo la Suprema (Corte Cass. ord. n. 1584/18 del 23.01.2018), "se il volo aereo arriva in ritardo al passeggero basta esibire il biglietto per chiedere il risarcimento; spetta invece alla compagnia aerea dimostrare la propria correttezza e l’aver garantito tutti i servizi richiesti dalle convenzioni internazionali".
Pertanto, sarà a carico della compagnia aerea «dimostrare l’avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza» come meglio specificate precedentemente.
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