L’indennizzo e il risarcimento ordinario: cumulabili o alternativi?
Il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all'attribuzione indennitaria regolata dalla legge 210/1992.
La diversa natura giuridica dell’indennizzo ex lege 210/1992 e delle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno per il contagio da emotrasfusione non è ostativa al cumulo materiale fra indennizzo e risarcimento del danno.
Tuttavia e nonostante in via giurisprudenziale è ormai pacifico che sia ammissibile il concorso delle due forme di tutela ciò non è sempre possibile e, quindi, non è sempre riconosciuto il cumulo.
Spesso il Ministero della Salute nella valutazione della richiesta del cumulo eccepisce la compensazione del danno richiesto con l’indennizzo percepito e tale compensazione è, da parte della giurisprudenza (Cass. Civ. 14935/2013 – 9416/2018 – Cass. S.U. 12564/2018), ritenuta ammissibile perché nonostante la diversità della natura delle diverse erogazioni (indennizzo e risarcimento del danno), l’indennizzo può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno.
Questo principio si basa sul presupposto che la vittima nel piano pratico non può avere diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo.
In altri termini il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato, ma non può oltrepassarlo in quanto si verificherebbe un ingiustificato arricchimento.
In tale ottica si dovrebbe conoscere l’ammontare preciso delle somme ricevute a titolo di indennizzo (onere di chi eccepisce la compensazione); tuttavia vi è sempre la cosiddetta “compensazione astratta” che opera allorché i rispettivi crediti e debiti delle parti abbiano origine da un unico rapporto e la cui operatività non risulta esclusa dal fatto che uno dei crediti abbia natura risarcitoria.
In definitiva, sebbene vi sia la possibilità ex lege riconosciuta del cumulo giuridico tra l’indennizzo ex lege 210/1992 e le somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno, il secondo non verrà liquidato se l’indennizzo, nelle more del processo, riconosciuto e pagato è superiore al danno.
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