L'infortunio nel percorso casa-luogo di lavoro

Con sentenza n. 17685 del 7 settembre 2015, le Sezioni Unite della Cassazione, risolvendo un conflitto tra decisioni precedenti delle varie sezioni, hanno definito la questione relativa all’infortunio in itinere affermando che il collegamento con l’occasione di lavoro non può avere una natura marginale, basandosi esclusivamente sulla coincidenza tra luogo e tempo.
Non tutti gli incidenti che coinvolgono il lavoratore nel tragitto tra la propria abitazione e il luogo di lavoro possono essere indennizzati dall'Inail.
Affinché si abbia infortunio indennizzabile è fondamentale che, oltre al requisito della c.d. occasione violenta (ovverosia rapida, esterna e concentrata in un breve arco di tempo) sussista anche il requisito dell'occasione di lavoro.
In particolare, nel caso di specie i giudici della Suprema Corte hanno negato che l’Inail possa essere chiamato a indennizzare gli eredi di una donna accoltellata dal proprio convivente solo perché il fatto si è verificato nel normale tragitto dalla stessa compiuto per recarsi al lavoro e in un orario prossimo a quello di ingresso in ufficio: per poter essere indennizzato, l'infortunio deve necessariamente essere inerente l'attività lavorativa o, perlomeno, derivare dal suo esercizio.
Invero, "il requisito dell'occasione di lavoro implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto, con il solo limite del rischio elettivo o della totale estraneità del rischio - che non si richiede essere tipico o normale - all'attività lavorativa".
E’ stato quindi affermato il principio secondo il quale "la espressa introduzione dell'ipotesi legislativa dell'infortunio in itinere non ha derogato alla norma fondamentale che prevede la necessità non solo della "causa violenta" ma anche della "occasione di lavoro", con la conseguenza che, in caso di fatto doloso del terzo, legittimamente va esclusa dalla tutela la fattispecie nella quale in sostanza venga a mancare la "occasione di lavoro" in quanto il collegamento tra l'evento e il "normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione e quello di lavoro" risulti assolutamente marginale e basato esclusivamente su una mera coincidenza cronologica e topografica" (come nel caso in cui il fatto criminoso sia riconducibile a rapporti personali tra l'aggressore e la vittima del tutto estranei all'attività lavorativa ed a situazioni di pericolo individuale, alle quali la sola vittima è, di fatto, esposta ovunque si rechi o si trovi, indipendentemente dal percorso seguito per recarsi al lavoro).
Nel caso citato la Suprema Corte ha rilevato che l’infortunata, nonostante si trovasse sul percorso casa-azienda in orario prossimo all'inizio del lavoro, aveva subito un rischio che riguarda la sua vita personale, del tutto scollegato all'adempimento dell'obbligazione lavorativa o dal percorso per recarsi in azienda", essendo stata "aggredita e accoltellata dal proprio convivente" , evento questo che "ha spezzato ogni nesso" con la prestazione lavorativa.
Peraltro, va segnalato che a pochi giorni di distanza da questa importante pronuncia del giudice di legittimità italiano, si è espressa sulla materia anche la Corte di Giustizia Europea (terza sezione, 10/09/2015 causa c-266/2014) con specifico riferimento ai dipendenti senza luogo di lavoro fisso o abituale per i quali si pone la questione di stabilire il tragitto casa - lavoro. Secondo i giudici della Corte Europea il diritto dell’Unione Europea persegue l’obiettivo della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e pertanto costituiscono orario di lavoro gli spostamenti tra il domicilio ed il primo o l’ultimo cliente della giornata lavorativa. Ne consegue che per i dipendenti senza luogo di lavoro fisso o abituale, l’Inail risarcisce per il tragitto dall’ultimo o dal primo cliente al domicilio del lavoratore. Nei casi in cui il lavoratore non abbia un luogo di lavoro fisso (a titolo esemplificativo, servizi a domicilio del cliente, vendita porta a porta, rappresentanti), va comunque considerato al lavoro durante gli spostamenti necessari per raggiungere il luogo dove è richiesta la prestazione. L’indennizzo è però escluso in caso di rischio elettivo, vale a dire quando lo stesso lavoratore si mette, volontariamente o colpevolmente, nella condizione di procurarsi il danno (eccesso di velocità, soste alternative per scopi personali).
Avv. Sigmar Frattarelli
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